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Circolari

092/2017/TO

Sul supplemento ordinario n. 22 alla G.U. n. 61 del 5 maggio 2017 è stato pubblicato il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 13 aprile.

Il decreto, in vigore dal 20 maggio 2017, apporta modifiche e integrazioni al Codice dei contratti pubblici, volte a perfezionarne l’impianto normativo confermandone i pilastri fondamentali, in modo da perseguire efficacemente l’obiettivo dello sviluppo del public procurement. Nell’introdurre tali modifiche, il Governo ha tenuto conto delle consultazioni effettuate dal Parlamento, delle osservazioni formulate dall’ANAC e delle considerazioni del Consiglio di Stato.

Le modifiche apportate seguono tre direttrici:

  1. modifiche di coordinamento ai fini di una più agevole lettura e interpretazione del testo;
  2. integrazioni che migliorano l’efficacia e chiariscono la portata di alcuni istituti, sulla base anche di quanto suggerito dal Consiglio di Stato in sede consultiva e dalle associazioni o dagli operatori di settore;
  3. limitate modifiche ad alcuni istituti rilevanti, conseguenti alle criticità evidenziate nella prima fase attuativa del Codice.

Numerose le novità introdotte, tra le più significative segnaliamo in particolare che:

  • salta il potere di raccomandazione vincolante ANAC (art. 211 comma 2) in quanto viene cancellata la misura che autorizzava l'ANAC stessa a intervenire in tempo quasi reale sulla gestione delle gare da parte delle stazioni appaltanti, intimando ai funzionari di correggere atti procedure giudicate illegittime con la minaccia di sanzioni fino a 25mila euro. Il potere dell’ANAC dovrebbe tuttavia essere reintrodotto in tempi rapidi con un nuovo intervento del Parlamento;
  • il rating di impresa (per il quale una prima bozza di linee guida, aveva mostrato criticità legate ai rischi di limitazione della concorrenza e di sovrapposizione con il sistema di qualificazione già in vigore), viene trasformato per renderne più semplice l'applicazione: non sarà più obbligatorio, ma facoltativo e verrà premiato con punteggi aggiuntivi in sede di offerta;
  • in tema di subappalto vengono limitate le stazioni appaltanti e le stesse non potranno più decidere nel bando di gara sull’utilizzazione o meno da parte delle imprese di tale istituto; per l’utilizzazione del subappalto non occorrerà più, quindi, una esplicita previsione nel bando di gara. Nessuna modifica, invece sulla percentuale e l’impresa che si aggiudicherà l'appalto potrà subaffidare ad altre imprese sino al 30% del valore complessivo del contratto. L’obbligatorietà di indicare con l'offerta una rosa di tre subappaltatori disponibili e qualificati a eseguire le opere resta, invece, per i lavori sopra la soglia comunitaria di 5,2 milioni di euro e per quelli a rischio infiltrazione, qualunque sia l'importo;
  • In tema di soccorso istruttorio, si è eliminata la sua onerosità (eliminando la connessa sanzione pecuniaria), prevedendo, però, che la frequenza con cui le imprese ricorreranno all’istituto determinerà una penalizzazione in sede di rilascio del ratingdi impresa;
  • con riferimento al Green public procurement (GPP) è stato modificato l’art. 34 dell’attuale codice dei contratti prevedendo l’obbligo dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) per l’intero valore dell’appalto anche nelle categorie non connesse agli usi finali di energia. La precedente versione del Codice Appalti (oggi corretta) prevedeva che i criteri ambientali minimi fossero applicabili per una quota fino al 50% della basta d’asta. Questo emendamento ha il vantaggio di semplificare l’applicazione dei CAM nei servizi, laddove non era chiaro come poter richiedere un servizio conforme ai CAM solo per il 50% del valore e quali elementi di costo computare a tal fine;
  • La clausola sociale, prevista dall'articolo 50 del D.Lgs. n. 50/2016, diventa obbligatoria. La novità riguarda gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi “diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera”. In tutti questi casi i bandi, gli avvisi e gli inviti devono prevedere esplicitamente le cosiddette “clausole sociali”, che promuovano “la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario dei contratti collettivi di settore”. La norma era stata già oggetto di una lunga discussione nella prima versione del Codice dove, però, ci si era limitati a prevedere clausole facoltative.

Nel rimandare al Dlgs 56/2017, in allegato alla presente, per ogni opportuno approfondimento, evidenziamo che l'Associazione partecipa attivamente al GdL "L'applicazione del GPP a un anno dal nuovo codice degli appalti" nell'ambito degli Stati Generali della Green Economy con l'obiettivo di monitorare l'evoluzione del GPP e valutarne ostacoli, opportunità e buone pratiche.

Restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.

» 09.05.2017
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