Il Comitato dell’Albo ha chiarito, con la recente circolare n. 1235 del 4 dicembre 2017, che nell’ambito del trasporto intermodale, l'impresa che esegue la parte terminale del trasporto su strada possa essere impresa diversa da quella che esegue la parte iniziale, purché vengano rispettate le seguenti condizioni:
Nel rinviare alla circolare del Comitato Albo, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione.