Con l’allegataDeliberazione (Allegato I) ilComitatodell’Albo ha stabilitoche la precedenteDeliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010 in materiadicommercioedintermediazionerifiutientra in vigoreedèefficacedalla data dipubblicazionesullaGazzettaUfficiale del comunicatorelativoallaDelibera in oggetto.
Ciòcomportache, i sessanta (60) giornidicuialladeliberazione del 15 dicembre 2010, termineentroilquale le imprese in attivitàdevonopresentaredomandad’iscrizioneall’Albo, decorrerannodalmomento in cuiilcomunicatodellaDelibera in oggettoverràpubblicatosullaGazzettaUfficiale.
Ciriserviamo al riguardoditenerviinformatisuglisviluppi.
ALBOGESTORIAMBIENTALI:
Circolaresutrasportotransfrontaliero del 24 gennaio 2011, prot. 0137
Con la circolare (diseguitoallegata – Allegato II) ilComitatonazionale ha chiaritoche le impreseiscritteall’Alboaisensidell’art. 212 comma 5 “cheintendonoeffettuaretrasportitransfrontalieridirifiuti in aggiuntaaitrasporti per i qualisonogiàiscritte, non sonotenute ad effettuareunanuovaiscrizioneaisensidell’art. 194, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06, come modificatodall’articolo 17 del D.Lgs. n. 205/12010”.
ALBOGESTORIAMBIENTALI:
Circolaresutrasportotransfrontaliero del 24 gennaio 2011, prot. 0146
Con la circolare (diseguitoallegata – Allegato III) ilComitatoNazionale ha precisato, in relazioneall’obbligodelleimpreseesterecheeffettuanotrasportotransfrontalierodiistituireunasedesecondarianelterminedi 120 giornidalla data dipresentazionedelladomandad’iscrizione, cheilrequisito in questionepuòritenersisoddisfatto, anchedall’impresachedispongadi un domicilio in Italia.
Consultazione con le parti interessate per la definizione dello Schema di Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica dei rifiuti tessili