AssoAmbiente

Circolari

051/2012/CS

Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni in materia (vd. circolare n°698/2011 del 23 dicembre 2011) per informare che, in riferimento alle attività in ambito comunitario sull’attuazione della Dir. 2010/75/UE sulle Emissioni Industriali, sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE sono state pubblicate le seguenti Decisioni di Esecuzione della Commissione europea

  • Norme riguardanti i Piani Nazionali Transitori di cui alla Direttiva 2010/75/UE (GUUE n. 52 del 24 febbraio 2012). La Decisione disciplina le modalità con cui gli Stati Membri possono elaborare ed attuare il Piano Transitorio Nazionale da applicare nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2016 e il 30 giugno 2020. In detto Piano vengono individuati gli impianti di combustione che possono essere esentati dall’obbligo di rispettare, per certi inquinanti ben definiti, i valori limite di emissione di cui all’articolo 30, paragrafo 2, della Direttiva 2010/75/UE.

Per quanti interessati, il documento è scaricabile al sito:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:052:FULL:IT:PDF

  • Regole relative alle linee guida concernenti la raccolta di dati e l’elaborazione dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BAT) e l’assicurazione della loro qualità di cui alla Direttiva 2010/75/UE(GUUE n. 63 del 2 marzo 2011). Nelle linee guida in parola vengono disciplinate tutte le attività necessarie alla raccolta di dati e all’elaborazione dei documenti di riferimento sulle BAT (BRef) di cui all’articolo 13 della Dir. 2010/75/UE, nonché l’assicurazione della loro qualità, in modo da avere una standardizzazione tra i vari Stati Membri. Le linee guida risultano organizzate in 6 capitoli che trattano i seguenti argomenti:
    1. Procedura per l’elaborazione e il riesame di un BREF;
    2. Contenuto e ambito di applicazione del BREF;
    3. Conclusioni sulle BAT;
    4. Organizzazione dello scambio di informazioni;
    5. Raccolta e trasmissione dei dati:
    6. Assicurazione della qualità dell’elaborazione e del riesame dei BREF.

Per quanti interessati, il documento è scaricabile al sito:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:063:FULL:IT:PDF

  • Conclusioni sulle BAT per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della Direttiva 2010/75/UE (GUUE n. 70 dell’8 marzo 2012). Nel documento vengono definiti il campo di applicazione, le conclusioni generali sulle BAT per la produzione di ferro e acciaio e quelle specifiche rispetto al tipo di processo produttivo e impianto adottato.

Per quanti interessati, il documento è scaricabile al sito:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:070:FULL:IT:PDF

  • Conclusioni sulle BAT per la produzione del vetro ai sensi della Direttiva 2010/75/UE(GUUE n. 70 dell’8 marzo 2012). Nel documento vengono definiti il campo di applicazione, le conclusioni generali sulle BAT per la fabbricazione del vetro e quelle specifiche rispetto al tipo di vetro prodotto. Il documento termina con la descrizione delle tecniche, ad oggi disponibili, a cui sono associati i più bassi livelli di emissione dei vari inquinanti considerati.

Per quanti interessati, il documento è scaricabile al sito:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:070:FULL:IT:PDF

Nel rimandare ai testi delle Decisioni di Esecuzione per ulteriori approfondimenti porgiamo cordiali saluti.

» 20.03.2012

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