Con la Delibera di cui all’oggetto il Comitato nazionale dell’Albo ha provveduto ad adeguare gli importi di capacità finanziaria, per l’iscrizione all’Albo nelle categorie dalla 1 alla 5, alle disposizioni contenute nel Regolamento 1071/2009/CE che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada.
La Deliberazione, modificando l'articolo 2 della precedente deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2003, stabilisce che:
- “il requisito di capacità finanziaria per l'iscrizione nelle categorie dalla 1 alla 5 si intende soddisfatto con un importo di euro novemila per il primo veicolo e di euro cinquemila per ogni veicolo aggiuntivo. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all'esercizio del credito o dell'intermediazione finanziaria con capitale sociale non inferiore a euro due milioni e cinquecentomila secondo lo schema allegato sotto la lettera A.
- le imprese che hanno dimostrato il requisito di capacità finanziaria ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modifiche e integrazioni, comprovano il requisito di capacità finanziaria mediante attestazione dell'iscrizione a tale Albo".
Nel rinviare ai contenuti della Delibera, in allegato alla presente, per maggiori approfondimenti, l’occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti.