Come noto l’art. 15 del DM 406/98 dispone che le imprese iscritte all’Albo “sono tenute a comunicare alla competente Sezione regionale o provinciale, entro trenta giorni dal loro verificarsi, ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo, ogni modifica della natura individuale dell'impresa o del tipo sociale o, più in generale, della struttura e della compagine aziendale che possa avere effetto sull'iscrizione, nonché ogni variazione dei dati anagrafici e delle specifiche tecniche”.
In considerazione delle disposizioni in materia di Codice dell’Amministrazione Digitale (cfr. dlg n. 82/2005 e smi), che prevedono che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, (nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali), è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente e, pertanto, in linea con il principio di semplificazione amministrativa, la Delibera in oggetto ha proceduto a regolamentare che le variazioni anagrafiche comunicate al registro delle imprese o al repertorio delle notizie economiche e amministrative dai soggetti iscritti all'Albo non debbano essere ulteriormente comunicate alle competenti Sezioni regionali e provinciali dell'Albo, ma debbano essere acquisite d'ufficio dalle Sezioni stesse mediante la rete telematica delle camere di commercio.
Le Sezioni provvederanno poi ad effettuare le variazioni comunicate.
Per maggiori approfondimenti rinviamo ai contenuti della Delibera allegata.
Cordiali saluti.