AssoAmbiente

Circolari

050/2013/NA

La Corte di Cassazione III Sez. Penale, con la sentenza n. 11837, depositata il 13 marzo 2013, ha confermato il sequestro preventivo di un carico di rifiuti (quattro container di rame e rottami) destinato ad un impianto di recupero ubicato in Cina, avvenuto nell’ambito di un’indagine per traffico illecito di rifiuti, per illegittimità della procedura di spedizione transfrontaliera dei rifiuti, configurando pertanto il reato di cui all’art. 259 Dlgs. 152/06. 

Il caso riguarda una società italiana che, dopo aver sottoscritto un accordo con due società cinesi (una delle quali in veste di intermediario), entrambe in possesso delle licenze necessarie per svolgere la propria attività (tra cui quella AQSIQ), aveva venduto i rifiuti alla società cinese “commerciante”. Alla società italiana da parte dell’agenzia doganale era stata contestata la mancanza della licenza AQSIQ (Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine), prevista dalla Legge cinese per poter vendere direttamente materiali di recupero sul mercato straniero, ritenendo che i contratti di compravendita dei rifiuti per fini commerciali, una volta che il soggetto interposto fosse divenuto proprietario del materiale, interrompessero la tracciabilità del rifiuto richiesta dal Regolamento comunitario e quindi non potessero essere fatti valere ai fini della legittimità della spedizione

Secondo la Cassazione, che ha respinto il ricorso della società italiana, “La regola della tracciabilità si desume chiaramente dal testo dell’art. 18 del Regolamento 1013/2006 (CE)”. La Suprema Corte ha ritenuto “corretta la conclusione del Tribunale secondo la quale quel che rileva è la gestione complessiva del rifiuto dalla sua origine sino all’arrivo al reale destinatario: ed in questo senso è agevole comprendere la ragione per la quale escluso che possa essere il soggetto intermediario il soggetto responsabile per tutte le attività di controllo (essendo divenuto esso il proprietario per via del contratto di compravendita), non potrà che essere il soggetto originatore dei rifiuti colui che deve essere munito della apposita licenza ASQIQ, in quanto il responsabile della intera operazione della spedizione che si completa soltanto con l’effettivo recupero del rifiuto”. 

Nel rinviare, per approfondimenti, al testo della sentenza allegata, si inviano cordiali saluti.

» 21.03.2013
Documenti allegati

Recenti

05 Febbraio 2024
2024/033/SA-LAV/MI
CCNL Servizi Ambientali – Adempimenti successivi all’Accordo 18 maggio 2022 - Aggiornamenti
Leggi di +
02 Febbraio 2024
2024/032/SAEC-NOT/FA
Nuova piattaforma per le sostanze chimiche – ECHA presenta ECHA CHEM
Leggi di +
02 Febbraio 2024
2024/031/SAEC-ARE/TO
ARERA – avvio procedimento per la separazione contabile nel settore rifiuti
Leggi di +
01 Febbraio 2024
2024/030/SAEC-FIN/LE
PNRR - M2C1 I 1.1 Nuovi impianti e progetti faro: Circolare sulle modalità di attestazione del conseguimento della milestone in scadenza al 31.12.2023.
Leggi di +
01 Febbraio 2024
2024/029/SAEC-ARE/TO
Seminario TIFORMA Impianti minimi - le decisioni di ARERA dopo il Consiglio di Stato. 09 febbraio 2024 10:00/12:30.
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL