Facciamo seguito alla precedente comunicazione in materia (v. circ. n. 160 del 5 ottobre 2012) per informare che sulla G.U. n. 115 del 18 maggio 2013 è stato pubblicato il Decreto 29 marzo 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico recante “Proroga dei termini, di cui al decreto 23 giugno 2011, ai fini della risoluzione anticipata delle convenzioni Cip6 per gli impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia” (v. allegato).
Il provvedimento fissa al 30 settembre 2013 (rinviando il termine del 31 marzo 2013 richiamato dal DM 28 giugno 2012) la data di scadenza per la presentazione delle istanze di risoluzione anticipata di cui all'art. 2, comma 4 del DM 23 giugno 2011 recante “Risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92 per impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia”.
Con decreto del MiSE e' modificato l'allegato 2 al decreto 23 giugno 2011, sentita l'Autorità' per l'energia elettrica e il gas in relazione all'aggiornamento dei parametri per la verifica della convenienza economica per il sistema.
Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di cui ai seguenti decreti del MiSE:
- DM 2 dicembre 2009, concernente i meccanismi per la risoluzione volontaria e anticipata delle convenzioni Cip 6
- DM 2 agosto 2010, riguardante i parametri per il calcolo dei corrispettivi spettanti per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6 aventi ad oggetto impianti assimilati alimentati da combustibili fossili
- DM 8 ottobre 2010 e 23 giugno 2011, riguardante i parametri per il calcolo dei corrispettivi spettanti per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6 aventi ad oggetto impianti alimentati da combustibili da processo o residui o recuperi di energia
- nonché le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto 28 giugno 2012.
Cordiali saluti.