Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni in materia (cfr. da ultimo circ. n. 153 del 19 settembre 2012) per segnalare che sul S.O. n. 42 della G.U. n. 124 del 29 maggio scorso è stato pubblicato il DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35“ in attuazione dell’art. 23 della L. 35/12 (“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”) che introduce strumenti di semplificazione per le PMI.
Le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento, si applicano:
- alle micro, piccole e medie imprese (complessivamente definite PMI) così come individuate dall’art. 2 del DM 18 aprile 2005;
- agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale).
Sono invece esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento i progetti sottoposti a VIA (Valutazione d’Impatto Ambientale), nei casi in cui la normativa di riferimento preveda che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale.
L’AUA sostituirà i seguenti provvedimenti autorizzatori, di notifica e/o di comunicazione in materia ambientale di interesse del settore:
- l’autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali di cui al capo II del Titolo IV; sezione II della Parte Terza del Codice dell’Ambiente;
- l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del Codice dell’Ambiente;
- l’autorizzazione generale di cui all’art. 272 del Codice dell’Ambiente;
- la comunicazione o il nulla osta sull’impatto acustico di cui all’art. 8 della Legge n. 447/1995, recante la Legge quadro sull’inquinamento acustico;
- l’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
- le comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del Codice dell’Ambiente.
Tale elenco di provvedimenti autorizzatori sostituiti dall’AIA non è però tassativo, le Regioni e le Province autonome potranno, infatti, individuare ulteriori atti in materia ambientale che possono essere ricompresi nell’ambito dell’AUA.
L’AUA, che avrà una durata complessiva di 15 anni, potrà essere richiesta alla scadenza del primo dei sopracitati titoli abilitativi da essa sostituiti. Il provvedimento rimanda ad un successivo decreto l’adozione di un modello semplificato per la richiesta di AUA.
Considerata l’importanza del regolamento in esame, la cui entrata in vigore è fissata al 13 giugno p.v., alleghiamo alla presente una sintesi delle principali disposizioni contenute negli articoli di maggiore rilevanza, fermo restando che, per maggiori approfondimenti rinviamo al testo integrale del regolamento, sempre allegato alla presente comunicazione.
Infine segnaliamo che il Legislatore, nell’ambito delle disposizioni transitorie (art. 10), conferma, comunque, che i procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore del presente decreto saranno conclusi sulla base delle norme vigenti al momento del loro avvio.
Cordiali saluti.