AssoAmbiente

Circolari

060/2015/LE

Facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione associativa in materia (v. circolare n. 31 del 13 febbraio u.s.), per informare che sulla G.U. n.84 dell’11 aprile 2015 è stato pubblicato il decreto 30 marzo 2015 del MATTM recante Linee guida per la verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.”

Con il decreto in parola, il Ministero stabilisce che le Regioni e le province autonome debbano adeguare i propri ordinamenti per uniformare le proprie disposizioni locali alle Linee guida ivi contenute. La verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. «screening») e' la procedura finalizzata a valutare se un progetto può determinare impatti negativi e significativi sull'ambiente e se, pertanto, debba essere sottoposto a VIA.

L’intervento in materia risultava necessario anche alla luce del precedente intervento del Legislatore nazionale che, per superare le censure mosse dalla Comunità europea all’Italia, aveva stabilito, con l’art. 15 della Legge n. 116/14 che, in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale (di cui all’oggetto della presente), l’Autorità competente regionale, per verificare l’assoggettabilità di un determinato progetto industriale a VIA (tra quelli previsti ovviamente dal D.Lgs. n. 152/06) procedeva con una valutazione "caso per caso", che, però, aveva creato non poca preoccupazione nel mondo industriale ed era stata fortemente criticata anche da Assoambiente in quanto potenzialmente foriera di diverse modalità di applicazione a livello locale. Il Ministero, con la Nota esplicativa dello scorso febbraio (di cui alla nostra precedente comunicazione), aveva chiarito che la modalità “caso per caso” era stata introdotta temporaneamente solo per sopperire all'esigenza di rispettare le disposizioni comunitarie nel periodo transitorio in cui le soglie e i criteri già definiti nel D.Lgs. 152/ 2006 non potevano essere utilizzati in quanto non coerenti con le disposizioni comunitarie.

Le linee guida in parola, rivolte sia alle Autorità cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità (regioni e province autonome, ovvero enti locali), sia ai soggetti proponenti rivolte sia alle Autorità cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità (regioni e province autonome, ovvero enti locali), sia ai soggetti proponenti:

  • forniscono indirizzi e criteri per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006) dei progetti, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di garantire una uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
  • integrano, in senso europeo, i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite nell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs n. 152/2006 per le diverse categorie progettuali, individuando ulteriori criteri contenuti nell'allegato V alla parte seconda del D.Lgs n. 152/2006, ritenuti rilevanti e pertinenti ai fini dell'identificazione dei progetti da sottoporre o meno a verifica di assoggettabilita' a VIA.

Tra gli ulteriori criteri introdotti (richiamati nell’Allegato III della Direttiva 2011/92/CE e trasposti nell’allegato V del D.Lgs. n. 152/06) vi sono, tra gli altri, il cumolo dei progetti, la definizione dell’ambito territoriale, il rischio di incidenti. Per quanto riguarda invece la localizzazione dei progetti, le Linee Guida forniscono ulteriori specifiche in relazione alle “zone umide”, alle “zone costiere”, alle “zone montuose e forestali”.

L’applicazione di tali ulteriori criteri comporterà una riduzione percentuale delle soglie dimensionali già fissate nel citato allegato IV, ove presenti, con conseguente estensione del campo di applicazione delle disposizioni in materia di VIA a progetti potenzialmente in grado di determinare effetti negativi e significativi sull'ambiente.

Le linee guida del MATTM, in vigore il prossimo 26 aprile su tutto il territorio nazionale, anche nelle more dell'eventuale adeguamento degli ordinamenti delle regioni e delle province autonome, si applicheranno anche a tutti i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilità o la procedura autorizzativa e' in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nel rimandare al testo del provvedimento in parola, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Cordiali saluti.

» 13.04.2015
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