AssoAmbiente

Circolari

113/2015/TO

Informiamo che sulla G.U. n. 143 del 23 giugno 2015 è stato pubblicato il D.L. 27 giugno 2015 n. 83 recante Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”.

Il provvedimento rinnova le procedure competitive nell’ambito del concordato preventivo, semplifica l’accesso al credito nelle crisi d’impresa e introduce requisiti più stringenti per i curatori fallimentari con la consapevolezza che, così il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, affrontare tempestivamente i casi di crisi aziendale consente di limitare le perdite del tessuto economico, sia nella dimensione strettamente imprenditoriale sia sul piano finanziario, con benefici sul piano occupazione e più in generale tutelando il tessuto economico contiguo”.

Per quanto di interesse, fra le novità, segnaliamo:

  • l’accesso al credito nel corso di una crisi aziendale: il Tribunale può autorizzare finanziamenti interinali anche nel caso di concordato in bianco e in via d’urgenza anche senza attestazione di un professionista, sentiti i creditori principali. In questo modo si aumentano le possibilità di riuscita di piani di risanamento dell’impresa in crisi;
  • l’apertura alla concorrenza nel concordato preventivoofferte concorrenti: offerte per l’acquisto dei beni possono essere presentateoltre che dal debitoreanche da terzi, purché migliorative e comparabili. In questo modo si evita la svalutazione abusiva del patrimonio;
  • l’apertura alla concorrenza nel concordato preventivoproposte concorrenti: il concordato preventivo può essere presentato anche dai creditori quando la proposta del debitore non prevede la soddisfazione di almeno il 25% dei crediti chirografari, purché si tratti di proposta migliorativa. In questo modo si favorisce l’immissione di nuovi capitali nell’impresa in crisi e la corretta valorizzazione del patrimonio del debitore;
  • la ristrutturazione dei debiti: l’accordo può essere concluso con il 75% dei creditori finanziari, se questi rappresentano almeno la metà dell’indebitamento, fermo l’integrale pagamento dei creditori non finanziari (per esempio altre imprese fornitrici di beni e servizi). In questo modo si evita che alcuni crediti finanziari possano bloccare l’esito della procedura, e quindi si favorisce un risanamento precoce.

Nel rinviare al testo integrale della legge, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per ogni informazione.

Cordiali saluti.

» 02.07.2015
Documenti allegati

Recenti

30 Settembre 2022
2022/253/SA-LAV/MI
Sentenza Corte di Cassazione Sez. Pen. n. 21478/2022 - Esclusa la responsabilità del datore di lavoro in caso di morte del pedone investito da autocompattatore
Leggi di +
29 Settembre 2022
2022/252/SAEC-NOT/TO
In vigore il DL “Aiuti ter” – nuove misure per velocizzare le procedure autorizzative
Leggi di +
26 Settembre 2022
2022/251/SAEC-GIU/LE
Revoca AIA è legittima anche senza previa diffida
Leggi di +
26 Settembre 2022
2022/250/EC-NOT-RAE/CS
Consultazione su PdR UNI su materie plastiche derivanti dai RAEE
Leggi di +
26 Settembre 2022
2022/249/SA-LAV/MI
Proroghe legislative in materia di lavoro agile – Decreto-legge n. 115/2022 (“Aiuti-bis”) convertito in legge n. 142/2022
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL