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Circolari

120/2016/TO

Sulla G.U. (Serie Generale) n.161 del 12 luglio u.s. è stato pubblicato il decreto del 27 giugno 2016delMEFrecante Compensazione, nell'anno 2016, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione”, in vigore dal 12 luglio u.s..

Come noto, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, è possibile la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'Eeconomia.

Il decreto stabilisce che le disposizioni previste dal precedente decreto 24 settembre 2014 del MEF (Compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione”), si applicano, con le medesime modalità, anche per l'anno 2016, con riferimento alle cartelle esattoriali notificate entro il 31 dicembre 2015.

Ricordiamo inoltre che, facendo seguito a precedenti comunicazioni associative in materia (v. circ. n. 11/2015), a gennaio 2016 è stato emanato il Comunicato del MEF (G.U. n. 19 del 25-1-2016) che indica il saggio degli interessi da applicare a favore dei creditori in caso di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali. Per il semestre 1 gennaio - 30 giugno 2016, il tasso di riferimento per il calcolo degli interessi legali di mora è pari allo 0,05%, come nel semestre precedente.

Ai fini del calcolo degli interessi legali di mora, bisogna, quindi, aggiungere al tasso di riferimento dello 0,05%, la maggiorazione fissa pari a 8 punti percentuali per le transazioni avvenute a partire dalgennaio 2013.

Nel rimandare al decreto del 27 giugno 2016, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento in materia.

Cordiali saluti.                                                                                        

» 14.07.2016
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