Sulla G.U. del 18 luglio u.s., è stata pubblicata la Legge 28 giugno 2016, n. 166 recante “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale” - di cui fanno parte l'ISPRA (regolata agli artt.4-6) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente (regolate all’art. 7) - per assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente.
La finalità del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente è, in sostanza, quella di perseguire gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell’ambiente e della tutela delle risorse nazionali e della piena realizzazione del principio “chi inquina paga”.
Nell’ambito delle funzioni del Sistema nazionale rientrano le attività di monitoraggio dello stato dell’ambiente, il controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento mediante attività di campionamento, sopralluogo e ispezione, le attività istruttorie per il rilascio di autorizzazioni e per l’irrogazione di sanzioni nonché funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all’applicazione di procedure di certificazione.
Per rendere pienamente operative la nuova disciplina è prevista l’emanazione di decreti attuativi per la riorganizzazione dei controlli ambientali e per il trasferimento delle funzioni all’ISPRA che è incaricata di predisporre il programma triennale delle attività del Sistema nazionale finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni ambientali (LEPTA) che “costituiscono i parametri funzionali, operativi, programmatici, strutturali, quantitativi e qualitativi delle prestazioni delle agenzie” (art. 9).
Si segnala in particolare che al comma 2 dell’art. 15 viene previsto che “le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli programmati relativi a impianti e opere sottoposti alle vigenti procedure di valutazione ambientale, compresi gli impianti soggetti a rischio di incidente rilevante, nonché alle convalide delle indagini analitiche prodotte dai soggetti tenuti alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza di siti inquinati, sono poste a carico dei gestori stessi, sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” e che nelle more si applicano le tariffe delle agenzie, approvate dalle rispettive regioni o province autonome.
La Legge entrerà formalmente in vigore il 14 gennaio 2017 ed entro il 13 luglio 2017 le Regioni e Province autonome dovranno recepirne le disposizioni.
Nel rimandare alla legge 132/2016, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimento, inviamo cordiali saluti.