AssoAmbiente

Circolari

153/2016/PE

Sulla G.U n. 208 del 6 settembre 2016 è stato pubblicato il decreto 15 luglio 2016, n. 172 del MATTM recante Regolamento recante la disciplina delle modalità e delle norme tecniche per le operazioni di dragaggio nei siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84”, in vigore dal prossimo 21 settembre.

Il richiamato art. 5-bis, comma 6, della legge n. 84/1994 prevede infatti che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, adotti con proprio decreto le norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) al fine dell'eventuale reimpiego dei materiali dragati ed al fine  di quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 5-bis.

Il presente decreto non si applica:

  • alle operazioni inerenti i materiali provenienti dai siti di interesse nazionale risultanti da operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, destinati ad essere gestiti al di fuori di detti siti. Tali operazioni sono autorizzate nel rispetto delle modalità discendenti dall'applicazione dell'articolo 109, comma 2, del D.lgs 152/06;
  • alle operazioni di deposito, trasporto e trattamento del materiale che non rispetta i requisiti di qualità stabiliti per l'utilizzo ai sensi dell'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 che restano quindi soggette al regime dei rifiuti di cui alla Parte IV del D.lgs 152/06.

Il provvedimento dispone in materia di :

  • progetto di dragaggio (art.3), rimandando all’allegato A del decreto per quanto riguarda le modalità e le norme tecniche per i dragaggi dei materiali;
  • modalità di reimpiego dei materiali dragati (Art. 4)
  • forme di pubblicità (art. 5)

Le caratterizzazioni dei fondali in aree diverse da quelle portuali, e comunque interne alla perimetrazione dei SIN, realizzate con criteri analoghi a quelli riportati nell'allegato A del decreto ministeriale 7 novembre 2008 e verificate dall'ARPA territorialmente competente restano valide e efficaci purché realizzate prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Nel rimandare al testo del decreto in oggetto, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

» 09.09.2016
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