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108/2017/NE

La Commissione europea ha pubblicato il Regolamento n. 699/2017 che istituisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato di uno Stato membro e una metodologia comune per il calcolo della quantità totale in peso dei RAEE prodotti in uno Stato membro, che gli Stati dovranno utilizzare per calcolare i tassi di raccolta dei RAEE.

Tale regolamento origina dalla previsione di cui al comma 5, art. 7, della direttiva 2012/19 sui RAEE, che investe la Commissione europea di individuare le metodologie comuni per il calcolo del peso delle AEE immesse sul mercato e dei RAEE generati.

Nel Regolamento vengono fornite le definizioni di peso delle AEE(il peso lordo di tutte le AEE che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/19, escludendo imballaggi, batterie e accumulatori, istruzioni, manuali, componenti non elettrici/elettronici e materiali di consumo) e dei RAEE prodotti (il peso totale dei RAEE derivanti dalle AEE immesse sul mercato dello Stato membro in questione prima di qualsiasi attività quali raccolta, preparazione per il riutilizzo, trattamento, recupero, compreso il riciclaggio, o esportazione).

Per quanto riguarda il calcolo del peso delle AEE il regolamento stabilisce che per calcolare il tasso di raccolta sulla base del peso medio delle AEE immesse sul mercato in un determinato anno, lo Stato membro dovrà  basarsi sulle informazioni fornite dai produttori di AEE o dai loro rappresentanti autorizzati in conformità all'articolo 16, comma 2, lettera c), della direttiva 2012/19/UE e del suo allegato X, parte B. Si tratta in particolare delle informazioni che tali soggetti devono fornire annualmente al Registro nazionale, che in Italia è disciplinato dall’art. 29 del D.Lgs. 49/2014 (“Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE”).

Se uno Stato membro non fosse in grado di calcolare il peso delle AEE immesse sul suo mercato con la modalità sopra riportata, effettuerà una stima circostanziata delle AEE immesse nell'anno in questione secondo la formula di cui all’allegato I del Regolamento, che si basa sul metodo del consumo apparente:
AEE immesse sul mercato(t) = Produzione interna(t) + Importazioni(t) –esportazioni (t).

Invece laquantità totale di RAEE prodotti in uno Stato membroin un determinato anno è calcolata sulla base del quantitativo di AEE immesse sul mercato dello Stato membro in questione negli anni precedenti e della corrispondente durata di vita del prodotto stimata sulla base del tasso di scarto per prodotto, definito secondo l’equazione riportata nell’allegato II del Regolamento.

Il Regolamento prevede anche la messa a disposizione, quale parte integrante della metodologia in esame, di uno strumento per il calcolo dei RAEE specifico per ogni Stato membro, messo a punto dalla Commissione, che dovrà esser utilizzato per convertire le quantità di AEE prodotte internamente, importate ed esportate in quantità di AEE immesse sul mercato suddivise per le categorie di cui agli allegati I e III della direttiva 2012/19/UE (che corrispondono al campo di applicazione nel periodo transitorio – fino al 14 agosto 2018 – e a regime – a partire dal 15 agosto 2018). Lo stesso strumento servirà ad ogni Stato membro per calcolare la quantità totale dei RAEE prodotti nel proprio territorio in un determinato anno.

Nel rimandare al testo del Regolamento, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione.

 

» 12.05.2017
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