AssoAmbiente

Circolari

207/2017/MI

Si allega verbale di accordo sindacale sottoscritto ieri 15 novembre relativo, principalmente, alle modalità di fruizione delle ore di permesso retribuito riconosciute con l’accordo del 6/12/2016 a compensazione dell’aumento dell’orario di lavoro settimanale.

Data la portata innovativa dell’istituto relativamente al CCNL di categoria nonché considerando alcune interpretazioni non conformi segnalate da parte di diverse aziende, si è ritenuto opportuno procedere ad un ampliamento dei termini, relativamente all’anno in corso, al fine di evitare che le imprese si trovassero in condizione di dover necessariamente liquidare le ore di permesso, in contrasto per giunta con la finalità delle Parti stipulanti di garantirne quanto più possibile l’effettiva fruizione.

Conseguentemente, l’accordo prevede la possibilità per il lavoratore di presentare entro il 15 gennaio 2018 un piano per la fruizione delle ore di permesso entro il mese di aprile 2018, compatibilmente con le esigenze di servizio; in caso di inerzia da parte del lavoratore interessato, analogo piano sarà predisposto da parte dell’azienda, nell’obiettivo, in entrambi i casi, di smaltimento dei permessi maturati nel 2017 (quanto ad oggi ancora residuo delle 27,5 ore maturate nell’anno in corso, che diventeranno 30 dal 2018).

Gli altri chiarimenti del verbale di accordo riguardano refusi testuali ovvero previsioni più chiare rispetto alle disposizioni previgenti.

Nello specifico:

-        Articolo 20: al comma 11 si è chiarito che il lavoro prestato in orario notturno, ai fini retributivi, è quello svolto tra le 22,00 e le 6,00 fatta salva la previsione di cui al comma 12 dello stesso articolo; per un refuso di stampa era indicato solo il comma 8 e non anche il 7;

-        Articolo 27, comma 5, si è riportato quanto già previsto all’articolo 34, commi 6 e 7, a proposito dell’indennità di chiamata e dell’indennità di reperibilità, che sono espressamente dichiarate “comprensive dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali, compreso il TFR” , e come tali sono state aggiunte all’elenco di cui all’articolo 27, comma 5, recante gli istituti non facenti parte della retribuzione globale;

-        Articolo 28, comma 2, è stato chiarito meglio il principio per cui l’importo dell’aumento periodico di anzianità è erogato in misura proporzionale ai mesi di servizio prestato nel triennio precedente, ma solo ai dipendenti in forza al 1° luglio in ogni triennio stabilito; tale chiarimento al fine di fugare definitivamente l’errata interpretazione talvolta emersa secondo cui l’aumento periodico di anzianità matura progressivamente, con quantificazione corrisposta in busta paga, di 1/36 per ciascun mese nell’arco del triennio;

-        Articolo 33, comma 3, lettera e): per un refuso di stampa era indicato che l’indennità domenicale fosse dovuta ai sensi dell’art. 25, comma 5 e non 4;

 

-        Articolo 60, lettera c): in merito ai permessi riconosciuti ai rappresentanti territoriali delle OO.SS. nazionali stipulanti: si è chiarito che sono beneficiari dei permessi unicamente coloro che risultino componenti di “Organi/Strutture territoriali e nazionali” previsti dallo Statuto dell’Associazione Sindacale di riferimento, e che abbiano, quindi, una sorta di riconoscimento ufficiale da parte della sigla di appartenenza.

 

Infine, sul tema dei permessi di aspettativa retribuita per motivi sindacali di cui all’art. 60, lettera E) del CCNL, le OO.SS. hanno richiesto un rinvio del tema al fine di effettuare una verifica interna ed un coordinamento tra sigle alla luce della necessità, posta da Assoambiente, di una riduzione dell’onere annuo per ciascuna azienda.

La discussione proseguirà il 28 novembre p.v.

Cordialmente.

» 16.11.2017
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