AssoAmbiente

Circolari

021/2018/NA

Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole (n. 208 del 14 gennaio 2019) sullo Schema di Regolamento trasmesso dal Ministero dell’Ambiente che stabilisce, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del Dlgs 152/2006, i criteri in base ai quali, i materiali derivanti dai prodotti assorbenti per la persona (PAP), da rifiuti possono essere trasformati e qualificati come prodotti dopo un trattamento specifico.

Il predetto parere giunge a seguito del parere interlocutorio n. 1274 del 14 maggio 2018 (cfr. circolare associativa n. 115/2018) con il quale il Giudice amministrativo, sospendendo l'espressione del parere consultivo, ha richiesto, al fine di esprimere il proprio giudizio, alcuni chiarimenti per quel che riguarda in particolare gli elementi istruttori oggettivi sulla sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l'End of Waste richiesti dall’articolo 184-ter, del D.Lgs. 152/2006 e sulla disciplina dei controlli per i rifiuti in ingresso. Inoltre, ha richiesto di fornire i pareri già rilasciati da Ispra e Istituto Superiore di Sanità.

La cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali sopra indicati costituisce un passaggio necessario ai fini dello sviluppo delle diverse importanti potenzialità connesse al settore del riciclo e del recupero dei rifiuti. Il MATTM stesso, con nota del 7 dicembre 2018, ha evidenziato che “secondo i dati elaborati da ISPRA, in Italia ogni anno si producono circa 900.000 tonnellate di rifiuti da PAP che vengono generalmente raccolte al secco residuo e smaltite in discarica (per il 65%) e/o presso sistemi di incenerimento (35%) e che da una tonnellata di PAP riciclati si recuperano 95 kg di plastica da usare in nuove produzioni; 185 kg di materia cellulosica da usare per varie produzioni; 95 kg di polimero SAP riciclato per la produzione di nuovi prodotti assorbenti non PAP”.

In base allo schema di regolamento, composto di sette articoli e sei allegati, i PAP cesseranno di essere considerati rifiuti quando conformi ai requisiti tecnici generali stabiliti dall'allegato 1 del provvedimento (rifiuti ammessi, criteri e controlli in ingresso, processo di recupero, criteri sanitari e piani di controllo del processo di trattamento) e ai rispettivi requisiti tecnici di cui agli allegati 2, 3 e 4 (criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto per i tre materiali derivanti dal trattamento).

Come segnalato dal Ministero dell’Ambiente nel testo del parere: “lo schema di regolamento proposto per la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali recuperati dai PAP è il primo in Europa in quanto a livello comunitario non sono ancora stati stabiliti i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto e non risultano esperienze analoghe negli altri Paesi dell’Unione europea”.

A tale proposito il Consiglio di Stato ha ribadito la necessità di prevedere efficaci e costanti strumenti di monitoraggio dell'intero processo, proprio in considerazione del fatto che non esiste un altro intervento normativo analogo a livello europeo.

In particolare viene rappresentata l'esistenza di un "mercato" e di scopi specifici di utilizzo – in assenza di impatti complessivi negativi su salute e ambiente, per i quali sono stati coinvolti l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e l’Istituto superiore di sanità (ISS), – per i tre materiali che derivano dal trattamento dei rifiuti dei PAP: miscela di plastica a base di poliolefine, polimero super assorbente (SAP); cellulosa a basso o alto contenuto di SAP in ragione del fatto che gli stessi materiali risultano comunemente oggetto di transazioni commerciali e possiedono un effettivo valore economico di scambio. Viene fatto salvo il divieto di utilizzare i rifiuti in questione per realizzare imballaggi alimentari (Allegato 5 dello schema di regolamento).

Nel rinviare al testo del parere, in allegato alla presente, per gli ulteriori approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.

» 25.01.2019
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