Il Comitato dell’Albo ha emanato la Circolare n. 1 del 28 gennaio 2019 in materia di “Disponibilità dei veicoli ai fini dell’iscrizione all’Albo” per rispondere ad uno specifico quesito sulla corretta applicazione delle disposizioni vigenti relative alla dimostrazione del titolo di disponibilità del mezzo nel caso di sub locazione di veicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t. e per uso in conto proprio.
A riguardo, il Comitato dell’Albo chiarisce che la casistica in parola non rientra nel divieto di sublocazione riportato nella Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 5681 del 16 marzo 2015 sul trasporto di cose conto terzi, in quanto, riferito ad un veicolo di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t e solo per uso proprio. Tali condizioni rientrano infatti nella previsione di cui all'art. 83, comma 2, ultimo periodo, del Codice della strada, secondo il quale a tali veicoli non si applicano le norme del Codice stesso e le conseguenti disposizioni di settore inerenti il possesso dei titoli autorizzativi (“l'attività di trasporto in conto proprio esercitata con i veicoli rientranti nel predetto limite ponderale deve ritenersi liberalizzata per quanto attiene ai profili autorizzativi”)
La circolare chiarisce inoltre che qualora la sub locazione ad un’impresa che opera trasporto cose in conto proprio avviene a seguito di una precedente locazione tra due imprese di noleggio, non si applica il divieto in materia di cui al punto 1 secondo periodo della circolare Albo gestori ambientali n. 345/2015 (cfr. nostra circolare n. 080/2015).
Nel rimandare alla Circolare ALBO, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.