AssoAmbiente

Circolari

074/2019/LE

In considerazione delle recenti modifiche apportate al D.Lgs 152/2006 trasmettiamo in allegato un parere rilasciato a suo tempo dal Ministero dell’Ambiente (prot. n. 6581/2017), a seguito della richiesta di delucidazioni da parte della regione Liguria, in merito all’attuale vigenza dell’articolo 193, comma 9-bis, del D.Lgs. 152/2006, recante la disciplina della movimentazione dei rifiuti tra fondi agricoli appartenenti alla stessa azienda agricola.

Per opportuna memoria ricordiamo che il comma 9-bis è stato introdotto nel testo unico ambientale dall’art. 28, comma 1 della Legge n. 35/2012 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” e successivamente modificato dall'articolo 52, comma 2-ter, lettera b), della legge n. 134/12 recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”.

I dubbi sono sorti in relazione alla formulazione dell’art. 11, comma 3-bis, della Legge 30 ottobre 2013, n. 125, il quale prevede, fino alla data del subentro nella gestione del servizio SISTRI da parte del nuovo concessionario, l’applicazione degli adempimenti e degli obblighi di tracciabilità del D.Lgs. 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 3 dicembre 2010 n. 205.

Per puntualità di analisi, nel parere in oggetto il Ministero dell’Ambiente ricorda che a seguito dell’approvazione del D.Lgs. 205/2010, convivevano nell’ordinamento, in materia di tracciabilità dei rifiuti (registro di carico e scarico, formulario di trasporto e comunicazione al catasto - MUD) sia gli adempimenti originariamente previsti nel codice ambientale che quelli di nuova formulazione; il chiarimento in oggetto del MATTM specifica altresì che, sin dall’entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010, il legislatore aveva disposto la sospensione della vigenza delle nuove disposizioni relative agli adempimenti indicati subordinandone l’applicazione alla effettiva e completa entrata a regime del SISTRI.

Stante la necessaria disamina sulla successione delle norme, il parere del MATTM conclude ritenendo che l’introduzione del comma 9-bis nell’articolo 193 sia intervenuta sulla norma effettivamente vigente al momento della sua approvazione, ovvero sulla versione antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010 e, pertanto si deve considerare attualmente applicabile.

Nel rimandare al testo della nota, in allegato alla presente, per ogni ulteriore approfondimento, rimaniamo a disposizione per ogni informazione.

» 05.03.2019
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