L’Albo Gestori Ambientali ha pubblicato il 9 maggio scorso la circolare n. 5, per fornire chiarimenti sia sulle disposizioni emanate con la delibera n. 3 del 13 luglio 2016 riguardante la documentazione richiesta per l’iscrizione all’Albo nella categoria 6 (“esercizio trasporto transfrontaliero dei rifiuti”), sia sulle precisazioni fornite con circolare n. 149 del 2 febbraio 2017.
Il Comitato nazionale con la circolare in oggetto indica che, ai fini della dimostrazione del requisito di cui all’art. 15, comma 4, lettera c) del DM 3 giugno 2014 n. 120 (ovvero il possesso, per le imprese che intendono effettuare esclusivamente attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti su strada, della licenza comunitaria o dell’autorizzazione internazionale all’autotrasporto di mezzi), sussiste una sostanziale equipollenza tra la licenza comunitaria e l’autorizzazione rilasciata dalla Confederazione Svizzera per quanto riguarda i trasporti bilaterali su strada in transito sui territori della Comunità Europea e della Svizzera.
Tale analogia è giustificata dagli artt. 9 e 10 dell’accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia del 21 giugno 1999, i quali stabiliscono che i trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi sono effettuati dietro rilascio di un’autorizzazione analoga a quella istituita per i trasportatori comunitari dal Regolamento (CE) 1072/2009 e la concessione di tale autorizzazione da parte delle Autorità svizzere è di fatto subordinata alle modalità di rilascio, uso e rinnovo dello stesso Regolamento.
Alla luce delle suddette indicazioni, il Comitato Nazionale ritiene quindi che:
In ultimo l’Albo aggiunge e segnala che riguardo il requisito relativo alla regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale a favore dei lavoratori (art. 10 comma 2 lett. e) del DM 120/2014), per la Confederazione Svizzera, la verifica dello stesso deve effettuarsi esclusivamente sull’assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità e sulla previdenza professionale, escludendo di fatto il controllo sulla previdenza individuale essendo quest’ultima complementare e facoltativa.
Nel rimandare alla circolare dell’Albo, in allegato alla presente, rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.