Sul sito del Ministero dell’Ambiente è stato pubblicato il Decreto n. 104 del 15/04/2019 recante "Modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v)-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/06".
Il provvedimento, emanato in attuazione dell’art. 29-sexies, comma 9 sexies del D.Lgs. n. 152/06, colma il vuoto dovuto all’annullamento del precedente DM n. 272/2014 di pari oggetto (cfr. circolare associativa n. 163/2014) su cui il TAR del Lazio, con sentenza n. 11452 del 20 novembre 2017, ha sancito l’illegittimità per mancato rispetto dell’iter procedurale.
Si ricorda che in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), la relazione di riferimento è stata introdotta dalla Direttiva 2010/75/UE (cosiddetta "direttiva IED", recepita nell'ordinamento italiano attraverso il D Lgs. n. 46/2014) e riguarda esclusivamente le attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA); essa costituisce lo strumento per prevenire ed affrontare la potenziale contaminazione del suolo e delle acque sotterranee che potrebbe essere cagionata dalle attività che producono, utilizzano o scaricano determinate sostanze pericolose. La relazione di riferimento, nello specifico, consente di effettuare un confronto, in termini quantitativi, tra lo stato del sito su cui insiste un’installazione e lo stato del medesimo sito una volta cessata l’attività per valutare se si registrano aumenti significativi dell’inquinamento e gli eventuali obblighi di ripristino nel caso di peggioramento della contaminazione.
Il Decreto in oggetto specifica che, fermo restando che è fatta salva la facoltà del gestore di presentare comunque la relazione di riferimento, ai sensi dell’art. 3 sono tenuti a redigerla:
Il successivo art. 4 chiarisce che, se all'esito della verifica emerge l'obbligo di presentare la relazione di riferimento, essa costituisce parte integrante della domanda di autorizzazione integrata ambientale da presentare all'Autorità competente; parimenti, quand’anche all'esito della verifica emerga l'insussistenza dell'obbligo di presentare la relazione di riferimento, il gestore ne dà comunque evidenza all’autorità competente presentando -una relazione sugli esiti della procedura di cui all'Allegato 1.
L’Allegato I del decreto illustra appunto la “Procedura per l’individuazione delle sostanze pericolose pertinenti” che, tiene conto delle Linee Guida emanate UE emanate ai sensi dell’art. 22, comma 2 della Direttiva 2010/75 sulle emissioni industriali (cfr. circolare associativa n. 085/2014).
Gli Allegati 2 e 3 riportano, rispettivamente, i contenuti minimi della relazione di riferimento ed i criteri per l’acquisizione delle informazioni sullo stato di qualità di suolo e acquee sotterranee con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti.
In materia riteniamo utile ricordare che in risposta ad un chiarimento richiesto dall’Associazione il MATTM nella Circolare n. 12422/GAB del 17 giugno 2015 al punto 12 (cfr. ns comunicazione n. 108/2015) ha precisato “per gli impianti di gestione dei rifiuti, fermi restando i distinti obblighi di caratterizzazione e ripristino del sito previsti dalle altre norme applicabili, gli obblighi connessi alla relazione di riferimento vanno riferiti esclusivamente alle "sostanze pericolose pertinenti" eventualmente gestite nel sito (ad esempio per la presenza di serbatoi di oli lubrificanti, di combustibili, di prodotti chimici necessari al processo, o di stoccaggi di materiale che ha cessato di essere rifiuto), e non alla presenza dei rifiuti”, ciò in quanto scopo della relazione di riferimento è quello di esaminare l’eventuale presenza di sostanze pericolose (come definite dal Regolamento UE 1272/2008 - CLP) nel suolo e nelle acque.
Nel rimandare al provvedimento in oggetto, disponibile qui, per ulteriori dettagli, rimaniamo a disposizione per ogni informazione ed aggiornamento.