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Circ.n.202/2019/MI

Si allega la circolare INPS del 6 settembre u.s. in oggetto, recante, dopo oltre un anno dall’entrata in vigore della norma di riferimento (decreto – legge n. 87/2018 meglio noto come “Decreto dignità” convertito in legge n. 96/2018) le istruzioni relative all’incremento del contributo addizionale dovuto in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato.

Come noto, nell’intento di disincentivare l’utilizzo di detti contratti, l’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012 (legge “Fornero”) aveva previsto che ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applicasse “un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali”.

L’articolo 3, comma 2, del “Decreto dignità” ha previsto l’aumento di detto contributo addizionale nella misura dello 0,50% in occasione di ciascun rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato.

L’INPS ha affrontato alcuni aspetti che presentavano, all’atto dell’emanazione del decreto-legge n. 87/2018, possibili difformi interpretazioni, chiarendo che:

  • l’aumento del contributo addizionale opera anche nei casi di somministrazione a tempo determinato, laddove lo stesso utilizzatore abbia instaurato un precedente contratto di lavoro a termine con il medesimo lavoratore, ovvero nell’ipotesi inversa;
  • in caso di modifica della causale originariamente apposta al contratto a termine si configura un rinnovo, e non una proroga, anche se l’ulteriore contratto segua il precedente senza soluzione di continuità. In tale ipotesi, trattandosi di rinnovo, l’incremento del contributo addizionale è dovuto;
  • nell’ipotesi, invece, in cui le parti abbiano stipulato un primo contratto privo di causale, perché di durata inferiore a 12 mesi, e successivamente abbiano prolungato la durata del contratto oltre i 12 mesi, indicando per la prima volta una causale, si configura una proroga e non un rinnovo;
  • come già chiarito dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 17 del 31 ottobre 2018, il contributo addizionale NASpI è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato; ai soli fini della determinazione della misura del contributo addizionale al quale aggiungere l’incremento dello 0,5%, non si tiene conto dei rinnovi contrattuali intervenuti precedentemente al 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del D.L. n. 87/2018;
  • sono esclusi dal contributo addizionale i casi di lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti e quelli di lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali, con esclusivo riferimento a quelle elencate nel D.P.R. n. 1525/1963;
  • la restituzione del contributo addizionale è prevista in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato e di assunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. Nel caso di più rinnovi contrattuali, è suscettibile di recupero l’importo del contributo addizionale e del relativo incremento afferenti solamente l’ultimo rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato intervenuto tra le parti prima della trasformazione o della riassunzione a tempo indeterminato.
» 09.09.2019
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