Si allega la circolare INPS del 6 settembre u.s. in oggetto, recante, dopo oltre un anno dall’entrata in vigore della norma di riferimento (decreto – legge n. 87/2018 meglio noto come “Decreto dignità” convertito in legge n. 96/2018) le istruzioni relative all’incremento del contributo addizionale dovuto in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato.
Come noto, nell’intento di disincentivare l’utilizzo di detti contratti, l’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012 (legge “Fornero”) aveva previsto che ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applicasse “un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali”.
L’articolo 3, comma 2, del “Decreto dignità” ha previsto l’aumento di detto contributo addizionale nella misura dello 0,50% in occasione di ciascun rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato.
L’INPS ha affrontato alcuni aspetti che presentavano, all’atto dell’emanazione del decreto-legge n. 87/2018, possibili difformi interpretazioni, chiarendo che: