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Circolari

265/2019/PE

La Corte Costituzionale, con la sentenza 231/2019, ha dichiarato illegittimo il comma 7 dell’articolo 17 della Legge regionale della Basilicata n. 35/2018 che, disciplinando espressamente la procedibilità delle sole istanze per impianti di recupero di materia, potrebbe legittimare il rigetto di quelle per il recupero di energia.

Nello specifico si rileva che la norma in oggetto prevedeva che:

«7. Sono procedibili le istanze relative ad impianti esclusivamente di recupero di materia che dimostrino, con specifica analisi, il rispetto del principio di prossimità come definito al precedente art. 2, commi 3 e 4. Tali istanze sono ammissibili solo quando la produzione degli scarti di processo è minore dell’otto per cento e quando almeno il settanta per cento della capacità impiantistica è dedicata a soddisfare i fabbisogni regionali». A riguardo, la Consulta, su istanza del Consiglio dei Ministri, ha ritenuto che l’utilizzo dell’avverbio «esclusivamente», unitamente all'assenza di specifiche statuizioni normative sulle istanze concernenti impianti di recupero di altro tipo (in particolare quello energetico), ben potrebbe essere considerato quale base giuridica per ritenere improcedibili le istanze per impianti che non siano unicamente di recupero di materia ed ha stabilito che "vanno tenute presenti anche le possibili distorsioni applicative di determinate disposizioni (…) a maggior ragione quando l'ambiguità semantica riguardi una disposizione regionale foriera di sostanziali dubbi interpretativi che rendono concreto il rischio di un’elusione del principio fondamentale stabilito dalla norma statale".

La norma è stata di fatto dichiarata incostituzionale per il contrasto con l’articolo 35 della Legge 164/2014 (c.d. “Sblocca Italia”) secondo il quale, invece, gli impianti di incenerimento vanno considerati "insediamenti di preminente interesse nazionale" al pari di quelli per il recupero dei materiali e tale previsione non può essere eliminata a livello regionale.

Per completezza si informa che l’istanza presentata alla Corte Costituzionale conteneva anche l’impugnazione del comma 6 dell’articolo 17 della medesima legge regionale: «6. Sono improcedibili le istanze di autorizzazione relative alle nuove attività destinate allo smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti urbani, frazioni di rifiuti urbani, rifiuti speciali anche contenenti amianto, non conformi alle previsioni del P.R.G.R». In questo caso, il disposto, riguardante il rispetto del Piano Regionale della Gestione dei Rifiuti, è stato dichiarato legittimo.

Nel rimandare alla sentenza, in allegato alla presente, per ogni ulteriore approfondimento, rimaniamo a disposizione per ogni informazione.

» 20.11.2019
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