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La Redazione
Con la Delibera 397/2025/R/rif del 5 agosto 2025 ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), relativo al terzo periodo regolatorio 2026-2029, per la definizione delle entrate tariffarie, nonché delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.
Confermati i principali elementi caratterizzanti la regolazione tariffaria (asimmetrica) dell’MTR-2 per i differenti servizi del trattamento e previsti nuove componenti previsionali o relativi a costi variabili.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/310/SA-ARE/PE del 06.08.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
Con la Delibera 397/2025/R/rif del 5 agosto 2025 ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), relativo al terzo periodo regolatorio 2026-2029, per la definizione delle entrate tariffarie, nonché delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.
Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento comprende:
a) spazzamento e lavaggio delle strade;
b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.
Ricordiamo che l’approvazione del MTR-3 (come anche per le Delibere di revisione del quadro regolatorio pubblicate di recente) si pone ad esito di due momenti di consultazione pubblica (a giugno e luglio 2025).
In sintesi, si segnala in particolare che il provvedimento:
ARERA dedica un capitolo anche alle specifiche indicazioni metodologiche per la redazione del PEF relativo al servizio della gestione dei rifiuti urbani per il terzo periodo regolatorio.
Nel far rinvio, per ulteriori dettagli, alla Delibera 396/2025 e relativo Allegato A, in allegato alla presente, rimaniamo a disposizione per informazioni e rimandiamo a successive comunicazioni per ulteriori approfondimenti o iniziative in materia.
Con la Delibera 396/2025/R/rif del 5 agosto 2025 ARERA ha approvato il Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti urbani (TICSER), recente i criteri per la definizione dell’articolazione tariffaria applicata agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani che si applicherà dal 2028.
La tariffa per l’utenza finale si articola in cinque componenti (struttura pentanomia): decoro urbano T(DEC), accesso al servizio T(ACS), raccolta e Trasporto dei rifiuti urbani T(RAC), trattamento e Recupero T(REC) e trattamento e Smaltimento T(SMAL).
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/309/SA-ARE/PE del 06.08.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
Con la Delibera 396/2025/R/rif del 5 agosto 2025 ARERA ha approvato il Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti urbani (TICSER), recente i criteri per la definizione dell’articolazione tariffaria applicata agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Per quanto riguarda la tassonomia dell’utenza, ai fini dell’applicazione del TICSER sono definite le seguenti macrocategorie:
Nella Delibera viene richiamato anche il caso in cui le utenze non domestiche che producono RU, li conferiscano, in tutto o in parte, al di fuori del servizio pubblico (art. 238, c. 10, del D.lgs. n. 152/2006) e dimostrino di averli avviati a riciclo o a recupero, in tal caso ARERA precisa che è riconosciuta rispettivamente l’esenzione o la riduzione (secondo le previsioni stabilite nei pertinenti Regolamenti per l’applicazione della TARI o della Tariffa corrispettiva), delle componenti tariffarie rapportate alla quantità dei rifiuti conferiti ma resta impregiudicato il versamento delle componenti tariffarie di “Decoro urbano” e “Accesso al servizio”.
La tariffa per l’utenza finale si articola in cinque componenti (struttura pentanomia):
a) decoro urbano T(DEC)
b) accesso al servizio T(ACS)
c) raccolta e Trasporto dei rifiuti urbani T(RAC)
d) trattamento e Recupero T(REC)
e) trattamento e Smaltimento T(SMAL)
La nuova articolazione si applicherà dal 2028 alle tipologie di prelievo TARI e Tariffa corrispettiva, di cui rispettivamente ai commi 651- 652 e 668 dell’articolo 1 della legge 147/2013) e da tale data le varie componenti di costo, variabile e fisso, dovranno essere valorizzate in relazione alle nuove formule riportate nella presente Delibera.
La Delibera prevede per l’Ente territorialmente competente la possibilità di suddividere ulteriormente le componenti di parte variabile o di avvalersi, per uno specifico ambito tariffario, di una deroga temporanea (al massimo per il biennio 2028-2029) per l’adozione della struttura pentanomia (ove sussistano specifiche condizioni richiamate nella presente Delibera).
Prevista anche una gradualità di implementazione per le utenze a partire dal primo anno di applicazione della struttura pentanomia: l’ammontare complessivo delle componenti tariffarie dovuto per le due macrocategorie non può superare del 10% annuo l’importo che avrebbe dovuto essere corrisposto applicando i criteri di articolazione previgente, a parità di relativa consistenza e di caratteristiche dell’utenza.
La Delibera inoltre precisa che per le procedure per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, avviate dal 1 gennaio 2028, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pro tempore vigenti sono integrate, indipendentemente dalla tipologia di prelievo adottato, dal criterio della misurazione/contabilizzazione del rifiuto conferito.
Nel far rinvio, per ulteriori dettagli, alla Delibera 396/2025 e relativo Allegato A, in allegato alla presente, rimaniamo a disposizione per informazioni anche in relazione ad eventuali iniziative in materia.
Con la pubblicazione in G.U. n. 180 del 5 agosto 2025 del decreto direttoriale del MASE n. 19 del 18 giugno 2025 sono state adottate le regole operative di cui all’art. 12 del DM 30 dicembre 2024 (FER X transitorio) per l’accesso ai meccanismi di supporto alla produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato.
Il decreto direttoriale n. 19/2025, in vigore dal 19 giugno 2025, in realtà integra e sostituisce le disposizioni di cui al decreto direttoriale n. 15/2025 con un focus dedicato alle regole operative per la comunicazione di avvio lavori (accessi diretti), per la comunicazione di entrata in esercizio e per l’erogazione dei prezzi di aggiudicazione al fine di consentire una lettura più agevole dei contenuti.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/308/SAEC-ENE/PE del 06.08.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
Sulla G.U. n. 180 del 5 agosto 2025 è stata notizia dell’approvazione con decreto direttoriale del MASE n. 19 del 18 giugno 2025 delle regole operative di cui all’art. 12 del DM 30 dicembre 2024 (FER X transitorio, v. circolare Assoambiente n. 108/2025) per l’accesso ai meccanismi di supporto alla produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato.
Il decreto direttoriale n. 19/2025, in vigore dal 19 giugno 2025, in realtà integra e sostituisce le disposizioni di cui al decreto direttoriale n. 15/2025 (v. circolare Assoambiente n. 187/2025) con un focus dedicato alle regole operative per la comunicazione di avvio lavori (accessi diretti), per la comunicazione di entrata in esercizio e per l’erogazione dei prezzi di aggiudicazione al fine di consentire una lettura più agevole dei contenuti.
Rispetto al d.d. 15/2025, nell’Allegato PARTE A (Regole operative per la partecipazione alle procedure competitive) del decreto direttoriale n. 19/2025 sono apportate le seguenti integrazioni e precisazioni:
Si ricorda che tra le tecnologie finanziate dal DM FERX, oltre al fotovoltaico, all'eolico e all'idroelettrico, ci sono anche quelle relative agli impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione. Tra questi rientrano gli impianti che producono biometano dai fanghi prodotti in un impianto di trattamento delle acque reflue, civili e industriali.
Per ulteriori dettagli si rimanda al decreto direttoriale 19/2025 e i relativi allegati, disponibili qui.
Pubblicato il Bando per la comunicazione locale ANCI-CONAI 2025 destinato a finanziare le iniziative informative e di sensibilizzazione sul tema della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti di imballaggio: budget totale di un milione e cinquecentomila euro per progetti di comunicazione da attuarsi nel corso del 2025 o entro il 30 giugno 2026. Le domande di candidatura devono essere compilate e trasmesse esclusivamente online, a CONAI entro il 24 ottobre 2025.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/307/SAEC-COM/PE del 05.08.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
Pubblicato il Bando per la comunicazione locale ANCI-CONAI 2025 destinato a finanziare le iniziative informative e di sensibilizzazione sul tema della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti di imballaggio. L’Accordo di Programma Quadro ANCI-CONAI 2020 – 2024, tutt’ora vigente, per la raccolta e il recupero dei rifiuti di imballaggio, presta infatti particolare attenzione agli aspetti legati alla comunicazione locale, per informare e sensibilizzare i cittadini alla raccolta differenziata e all’avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio.
Per contribuire allo sviluppo di questa importante attività di supporto alla gestione del servizio di raccolta differenziata organizzato dagli enti locali o dai soggetti da essi delegati, è previsto, anche per il 2025, un budget totale di un milione e cinquecentomila euro per progetti di comunicazione da attuarsi nel corso del 2025 o entro il 30 giugno 2026.
Tutte le modalità di erogazione delle risorse sono riportate come di consueto nelle Linee Guida alla comunicazione locale 2025 che contiene anche gli indirizzi e i principi generali che devono ispirare le campagne e le attività informative, formative e di educazione degli enti locali; i requisiti dei progetti di comunicazione; le modalità di presentazione e approvazione dei progetti.
Possono presentare domanda di partecipazione gli enti locali o i soggetti formalmente delegati dagli stessi, purché propongano interventi coerenti con gli obiettivi del bando e relativi a comunicazione ambientale e raccolta differenziata.
Le domande di candidatura devono essere compilate e trasmesse esclusivamente online, a CONAI entro il 24 ottobre 2025 accedendo, previa registrazione, alla piattaforma dedicata: bandoanciconai.conai.org.
La struttura tecnica ANCI-CONAI, costituita con il vigente Accordo Quadro proprio con il compito di fornire assistenza e supporto agli Enti Locali e per favorire la massima partecipazione agli strumenti previsti dall’Accordo, è a disposizione per chiarimenti scrivendo all’indirizzo e-mail: strutturatecnica@anci.it.
L’Agenzia delle Entrate con risposta n. 12 del 1° agosto 2025 ha chiarito che “le fatture emesse entro il 31 dicembre 2024 con l'aliquota IVA del 10% restano valide. Ugualmente validi restano i pagamenti effettuati, entro la medesima data, considerando applicabile l'aliquota IVA del 10% e la cui fattura è stata emessa dopo il 1° gennaio 2025”.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/306/SAEC-NOT/PE del 05.08.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
L’Agenzia delle Entrate con risposta n. 12 del 1° agosto 2025 ha fornito riscontro ad interpello in merito alla decorrenza delle modifiche apportate dalla Legge Bilancio 2025.
Come noto (v. circolari Assoambiente n. 018, 197 e 200 del 2025), la Legge Bilancio 2025 (l'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2024, n. 207) è intervenuta in tema di IVA agevolata escludendo “il conferimento in discarica e l’incenerimento senza recupero efficiente di energia” che passa al 22% a decorre dal 1° gennaio 2025.
In merito al quesito in oggetto, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che in assenza di disposizioni transitorie ad hoc, ossia norme che regolano il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina IVA, occorre far riferimento all'articolo 6, commi 3 e 4 del Decreto IVA che, nel disciplinare il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi, prevedono che «Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo (...). Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento» (cfr. circolare n. 32/E del 5 novembre 2013, paragrafo n. 2 e circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011, paragrafi nn.2, 3 e 4, dell’Agenzia delle Entrate).
Pertanto le prestazioni di «conferimento in discarica e […] incenerimento senza recupero efficiente di energia, (...), di rifiuti urbani e di rifiuti speciali (...)» sono soggette all'aliquota IVA ordinaria quando:
L’Agenzia conclude che “le fatture emesse entro il 31 dicembre 2024 con l'aliquota IVA del 10% restano valide. Ugualmente validi restano i pagamenti effettuati, entro la medesima data, considerando applicabile l'aliquota IVA del 10% e la cui fattura è stata emessa dopo il 1° gennaio 2025”.
Nel far rinvio alla risposta dell’Agenzia delle Entrate, allegata alla presente, e alle precedenti comunicazioni associative (inclusi i materiali relativi al Talk organizzato sul tema) restiamo a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.
Waste
Il Comitato di Vigilanza e Controllo dei RAEE ha pubblicato un parere relativo al campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014 in materia di RAEE. In particolare ha stabilito che l'azienda che svolge attività di ricondizionamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche non deve iscriversi nel Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei relativi rifiuti.
Con un'altra delibera il CVC RAEE ha fornito chiarimenti sulle modalità di rendicontazione, da parte dei sistemi collettivi per la gestione dei RAEE, della realizzazione delle attività di comunicazione, informazione e sensibilizzazione.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/305/SAEC-RAE/CS del 05.08.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
Il Comitato di Vigilanza e Controllo dei RAEE ha pubblicato un parere relativo al campo di applicazione del D.lgs. n. 49/2014 in materia di RAEE. In particolare ha chiarito che l'azienda che svolge attività di ricondizionamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) non deve iscriversi nel Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei relativi rifiuti, così come previsto dall’art. 29 del D.lgs. n. 49/2014 (v. Allegato 1).
L'esenzione dall'obbligo di iscrizione al Registro nazionale vale anche per le aziende che svolgono attività di ricondizionamento finalizzata all'esportazione. Tali imprese infatti non sono "produttori" delle AEE e quindi non vanno assoggettate ai relativi obblighi. La qualifica di produttore è esclusa anche nel caso di ricondizionamento di AEE già presenti sul mercato nazionale, se le attività consistono nella semplice riparazione e/o adeguamento tecnologico dell'apparecchiatura. Se invece l’attività prevede la produzione di "nuove AEE di diverse caratteristiche e/o funzioni", allora l’azienda dovrà adempiere agli obblighi previsti a carico dei produttori di AEE, tra cui l’iscrizione al Registro.
Con un'altra delibera il CVC RAEE ha fornito chiarimenti sulle modalità di rendicontazione, da parte dei sistemi collettivi per la gestione dei RAEE, della realizzazione delle attività di comunicazione, informazione e sensibilizzazione (v. Allegato 2).
Tale delibera fa seguito all’interpretazione del DL 131/2024 (cd. Decreto Infrazioni convertito con Legge 166/2024, v. circolare Assoambiente n. 303/2024) che ha stabilito l'obbligo per i sistemi collettivi di gestione dei RAEE di realizzare programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione sulla necessità e l’importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefici del loro riciclo. Il Decreto Infrazioni prevedeva inoltre che a tali programmi venisse destinato almeno il 3% del totale dei ricavi dell'esercizio realizzati l’anno precedente, oltre all’obbligo di relazionare annualmente tali iniziative al MASE.
Con la delibera il CVC precisa che il "totale dei ricavi" da prendere a riferimento per calcolare il budget da destinare alle attività di comunicazione è costituito dalla somma di tutte le voci di ricavo del sistema collettivo e non solo di quelle derivanti dagli eco-contributi. Infine chiarisce che l'obbligo di realizzare i programmi di comunicazione decorre, per il primo anno, dal 2025 e pertanto la relazione annuale di rendicontazione dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2026.
Pubblicata la Legge 30 luglio 2025, n. 108 di conversione del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale» che introduce diverse novità per quanto riguarda, tra l’altro, spese di trasferta, redditi di lavoro autonomo e impresa, “Maxi-deduzione” per le nuove assunzioni, esclusione dallo split payment per le società quotate, motivazioni controlli presso le imprese, estinzione dei giudizi e definizione agevolata.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/304/SAEC-NOT/PE del 05.08.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
Pubblicata la Legge 30 luglio 2025, n. 108 di conversione del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale» che introduce diverse novità per quanto riguarda, tra l’altro, spese di trasferta, redditi di lavoro autonomo e impresa, “Maxi-deduzione” per le nuove assunzioni, esclusione dallo split payment per le società quotate, motivazioni controlli presso le imprese, estinzione dei giudizi e definizione agevolata.
In particolare:
Come già previsto nella Bilancio 2025 (art.1, co.81-83, legge 204/2024), previsto un obbligo di tracciabilità delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuato con autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente) rimborsate ai lavoratori dipendenti in trasferta. In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta 2025, queste spese non concorrono a formare il reddito dei dipendenti medesimi, e risultano costi deducibili per il datore di lavoro, solo se pagate con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento tracciabili (es. carta di credito, carta di debito) e per spostamenti a livello nazionale. Le missioni all’estero non entrano nel reddito da lavoro dipendente e sono deducibili per il datore di lavoro anche senza pagamento con sistemi tracciabili (Agenzia delle Entrate nella Risposta n.188 dell’11 luglio 2025, ha confermato che per le spese relative a trasferte fuori dal territorio dello stato non è più richiesta la tracciabilità dei pagamenti);
Rispetto a quanto previsto nel D.lgs. n. 216/2023 (prorogato dalla legge di Bilancio 2025 per il triennio 2025-2027), viene introdotta una modifica in tema di “maxi-deduzione Irpef/Ires” del 120% o 130% (per i lavoratori fragili) per le imprese che assumono nuovi lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Il provvedimento modifica il meccanismo di calcolo dell’incremento occupazionale in caso di nuove assunzioni in presenza di gruppi d’imprese (cd. “gruppo interno”, da considerar come un unico soggetto economico), per quel che riguarda le “società collegate” al gruppo: nel caso di gruppi d’imprese, la verifica dell’incremento occupazionale complessivo rispetto all’anno precedente va effettuata senza tenere conto del numero dei dipendenti delle “società collegate”. Di conseguenza, il gruppo “interno” da considerare per il calcolo di questo dato è quello costituito dalle società residenti controllanti, controllate (anche indirettamente) o facenti capo, anche per interposta persona allo stesso soggetto. Questa novità si applica dal periodo d’imposta 2024;
Al fine di conformarsi alla Decisione di esecuzione del Consiglio 2023/1552/UE, dal 1° luglio 2025, le operazioni effettuate nei confronti delle società quotate, inserite nell’indice FTSE MIB della borsa italiana non sono più soggette al meccanismo dello split payment. La Decisione europea infatti nell’autorizzare la proroga dello split payment fino al 30 giugno 2026, conteneva anche l’impegno dell’Italia ad escludere dall’ambito applicativo del meccanismo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa incluse nell’indice FTSE MIB, nell’ottica di eliminare gradualmente lo split payment. Dal 1° luglio 2025, quindi, le predette società quotate, in qualità di committenti devono includere anche l’IVA nel pagamento dei corrispettivi a fronte delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei loro confronti dalle imprese, che verrà poi da queste versata all’Erario secondo le regole IVA ordinarie. Pari disposizione si ritrova anche nella FAQ dell’Agenzia dell’entrate dello scorso 27 giugno. In ogni caso, in fase di conversione in legge del provvedimento, è stato precisato che sono fatti salvi i comportamenti già adottati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 84/2025 (2 agosto 2025);
Durante l’iter di conversione in legge del provvedimento, è stata introdotta una norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (cd. “rottamazione-quater”), nella particolare ipotesi in cui vi siano, altresì, giudizi pendenti aventi ad oggetto le medesime somme.
Viene chiarito che il giudizio si estingue con il pagamento della sola prima rata, o dell’unica rata del debito fiscale, e non con il versamento di tutte le rate nelle quali il debito è stato suddiviso (massimo 18 rate), al fine di velocizzare la conclusione dei processi in corso. Inoltre, l’estinzione del giudizio viene dichiarata d’ufficio dal giudice, dietro presentazione congiunta della seguente documentazione: i. dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della “rottamazione-quater”, ii. comunicazione dell’agente della riscossione circa l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, con il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse e iii. attestazione del versamento della prima o unica rata.
L’estinzione del giudizio che segue alla definizione agevolata comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e degli altri provvedimenti non passati in giudicato, fermo restando che le somme già versate a qualsiasi titolo riferite alla procedura giudiziale restano acquisite e non sono rimborsabili. Le disposizioni valgono ai soli fini processuali, mentre la “rottamazione-quater” si perfeziona con il versamento di tutte le rate della cartella di pagamento;
Introdotta disposizione che consente di sanare quanto dovuto ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) ed IRAP, per uno o più periodi d’imposta ancora accertabili, relativi alle annualità comprese tra il 2019 ed il 2023, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e relative addizionali, nonché di un’imposta sostitutiva dell’IRAP. Il provvedimento definisce, quindi, sia le modalità di calcolo della base imponibile per l’applicazione delle imposte sostitutive, sia le aliquote delle stesse. La possibilità di usufruire del “ravvedimento speciale” viene ora concessa anche ai soggetti ISA che, anche per una sola delle annualità comprese tra il 2019 e il 2023 hanno dichiarato specifiche cause eccezionali correlate all’esercizio dell’attività d’impresa;
Previsto, sia in favore dei soggetti ISA sia per quelli che vantano cause di esclusione dagli ISA, lo spostamento, dal 30 giugno 2025 al 21 luglio 2025, del termine di versamento delle imposte sui redditi, IRAP e dell’IVA senza alcuna maggiorazione (o con la maggiorazione dello 0,4% per i versamenti effettuati nei 30 giorni successivi);
Previsto che gli atti (autorizzazioni o processi verbali) devono indicare e motivare espressamente ed in modo adeguato le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l’accesso dell’Amministrazione finanziaria presso le sedi delle imprese. Questa disposizione è efficace per gli atti di autorizzazione e per i processi verbali redatti successivamente al 2 agosto 2025, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. Fiscale.
Si rimanda al DL 84/2025 coordinato con la legge di conversione 108/2025, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli.
Si informano gli utenti che su indicazione della Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche del MASE, il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, di cui all'articolo 14 (Registro nazionale) del Dlgs n. 188 del 2008 (Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE), resta attivo fino a indicazioni di diverso segno e nelle more della definizione compiuta della trasposizione normativa europea (Regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE).
Link al comunicato RENAP
Con DPCM 20 giugno 2025 il Consiglio dei Ministri nella riunione del 20 giugno 2025 ha approvato il «Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell’aria» che individua per ogni misura le amministrazioni centrali, regionali e locali cui è demandata l’attuazione della misura.
Il Piano è articolato in cinque ambiti di intervento - uno trasversale, tre tematici (agricoltura, mobilità e riscaldamento civile) ed uno complementare - e per ciascun ambito di intervento sono individuate specifiche azioni operative inquadrate in una strategia unica e complessiva.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/303/SAEC-NOT/PE del 04.08.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
Con DPCM 20 giugno 2025 (G.U. n. 178 del 2 agosto 2025) il Consiglio dei Ministri nella riunione del 20 giugno 2025 ha approvato il «Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell’aria» che individua per ogni misura le amministrazioni centrali, regionali e locali cui è demandata l’attuazione della misura.
Il Piano è articolato in cinque ambiti di intervento- uno trasversale, tre tematici ed uno complementare – e per ciascun ambito di intervento sono individuate specifiche azioni operative inquadrate in una strategia unica e complessiva:
AMBITO D’INTERVENTO 1 - MISURE TRASVERSALI
AMBITO D’INTERVENTO 2 - AGRICOLTURA
AMBITO D’INTERVENTO 3 - MOBILITÀ
AMBITO D’INTERVENTO 4 - RISCALDAMENTO CIVILE
AMBITO D’INTERVENTO 5 - AZIONI IN ATTO COMPLEMENTARI
Il Piano ha una durata di ventiquattro mesi decorrenti dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (quindi sino al 2 agosto 2027) ma può essere derogata fino ad un massimo di ulteriori ventiquattro mesi con delibera del Consiglio dei Ministri - adottata su proposta della Cabina di regia istituita ai sensi dell’art. 14 del DL 131/2024 (convertito con Legge 166/2024, v. circolare Assoambiente n. 303/2024) - che può intervenire anche con la revisione o l’aggiornamento del Piano stesso.
In caso di mancata attuazione delle misure del Piano o di scostamenti dal cronoprogramma approvato, la Cabina di regia riferisce al Consiglio dei ministri, che può intervenire autorizzando l'esercizio di poteri sostitutivi.
Si rimanda al DPCM, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli.
Con Delibera 355/2025/R/rif ARERA ha approvato il Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per consentire l’erogazione automatica del bonus sociale rifiuti, che si aggiunge a quelli già esistenti relativi a energia elettrica, gas e acqua, a ulteriore sostegno della spesa per i servizi essenziali delle fasce più bisognose della popolazione.
Il bonus, che è pari al 25% della Tari/tariffa corrispettiva dovuta dal cittadino, verrà riconosciuto automaticamente (senza che l’utente ne debba fare esplicita richiesta) a tutti i nuclei familiari che hanno presentato all’INPS una DSU (dichiarazione sostitutiva unica) e ottenuto un livello di attestazione ISEE sotto la soglia prefissata di 9.530 euro (estesa a 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico).
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/302/SA-ARE/TO del 04.08.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
Con Delibera 355/2025/R/rif del 29 luglio 2025 ARERA ha approvato il Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento automatico del bonus sociale rifiuti (TUBR) che si aggiunge a quelli già esistenti relativi a energia elettrica, gas e acqua, a ulteriore sostegno della spesa per i servizi essenziali delle fasce più bisognose della popolazione.
Lo sconto sarà riconosciuto, dal 2026, a tutti i nuclei familiari con ISEE inferiore a 9.530 euro, o sotto i 20.000 euro per le famiglie numerose. A differenza di altri tipi di agevolazioni, non sarà necessario presentare una richiesta: lo sconto sarà riconosciuto in automatico ai cittadini che ne hanno diritto, grazie allo scambio di dati tra l’INPS, il sistema SGATE e gli altri soggetti istituzionali coinvolti.
La misura prevede che il bonus venga applicato sulla TARI dell’anno precedente (25% della Tari/tariffa corrispettiva dovuta dal cittadino), poiché il calcolo dell’importo dovuto avviene solitamente nei primi mesi dell’anno successivo.
Per ricevere il bonus, l’unico requisito formale richiesto è quello di presentare all’INPS la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), necessaria per ottenere l’attestazione ISEE, il documento che fotografa la situazione economica del nucleo familiare.
Secondo le stime diffuse da ARERA, grazie a questa misura circa 4 milioni di famiglie riceveranno lo sconto direttamente in bolletta.
Nel far rinvio alla Delibera 355/2025 e relativo Allegato A, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli, rimaniamo a disposizione per informazioni anche in relazione ad eventuali iniziative in materia.
Con Delibera 374/2025/R/rif del 29 luglio 2025 ARERA ha approvato la regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR), integrando, le disposizioni di cui alla deliberazione 387/2023/R/RIF e ha aggiornato la deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/rif.
Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2026 e riguardano tutti i soggetti operanti nella filiera.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/301/SA-ARE/TO del 04.08.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
Con Delibera 374/2025/R/rif del 29 luglio 2025 ARERA ha approvato la regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR), integrando, le disposizioni di cui alla deliberazione 387/2023/R/RIF (Allegato A della Delibera) e ha aggiornato la deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/rif (Allegato B della Delibera).
Come noto, secondo l’ARERA, il ruolo della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani è quello di contribuire a un disegno del settore in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati, assicurando la sostenibilità economica, ambientale e sociale nel medio e lungo termine, e favorendo scelte di programmazione del servizio a livello locale che possano essere valutate anche sotto il profilo dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi da raggiungere, in termini ambientali e industriali.
A tal fine, attraverso diversi strumenti, la delibera, fra le molte cose:
Tra i principali aggiornamenti introdotti:
R1– Efficacia dell’avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, è ora sostituito dall’efficacia dell’avvio a riciclaggio degli imballaggi;
R2 – Efficacia dell’avvio a riciclaggio della frazione organica;
R3 – Efficienza tecnico – ambientale della gestione che si baserà sulla Carbon Footprint;
Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2026 e riguardano tutti i soggetti operanti nella filiera.
Nel far rinvio, per ulteriori dettagli, alla Delibera 374/2025 e ai relativi Allegati A e B, in allegato alla presente, rimaniamo a disposizione per informazioni anche in relazione ad eventuali iniziative in materia.
Con la Delibera 373/2025/R/rif ARERA ha approvato il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente in merito agli obblighi di separazione contabile (unbundling contabile) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas, per i gestori del servizio idrico integrato e anche per i gestori del settore dei rifiuti urbani, con i relativi obblighi di comunicazione (TIUC). Per il settore rifiuti è previsto un primo biennio di monitoraggio (2026-2027) e l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2028.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/300/SA-ARE/TO del 04.08.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
Con la Delibera 373/2025/R/rif del 29 luglio 2025 ARERA ha approvato il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente in merito agli obblighi di separazione contabile (unbundling contabile) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas, per i gestori del servizio idrico integrato e anche per i gestori del settore dei rifiuti urbani, con i relativi obblighi di comunicazione (TIUC).
Come noto, la legge 205/2017 individua i primari obiettivi che devono essere perseguiti con lo sviluppo delle direttive unbundling: “favorire l’efficienza nell’erogazione dei servizi nel settore dei rifiuti urbani, sia mediante una corretta disaggregazione dei costi ammissibili ai riconoscimenti tariffari per funzione svolta e per categoria di utenza, sia prevedendo una opportuna disaggregazione dei costi per area geografica; promuovere la concorrenza, mediante la corretta separazione dei costi delle attività regolate dai costi delle attività libere”.
Il Testo integrato è riportato nell’Allegato A della Delibera e per quanto riguarda gli Schemi specifici di rendicontazione annuale separata per il settore dei rifiuti urbani (Titolo VIII) - in considerazione delle difficoltà tecniche e operative che potrebbero emergere per gli operatori nella fase di adattamento delle procedure contabili attualmente in uso - la Delibera dispone un’applicazione graduale delle nuove disposizioni in materia di unbundling contabile prevedendo:
Alle Direzioni competenti è affidato il compito di definire gli schemi tipo di rendicontazione annuale separata in coerenza con la proposta tariffaria vigente e di aggiornare il Manuale di contabilità regolatoria che sarà integrato con specifiche linee guida per il settore dei rifiuti. A tal proposito, è previsto un confronto con gli operatori e le associazioni di categoria.
Sarà definita, infine, una procedura informatica relativa al sistema telematico dedicato alla raccolta dei dati di contabilità separata da rendere disponibile in tempi compatibili con la trasmissione delle informazioni relative al primo esercizio successivo al 31 dicembre 2025.
Nel far rinvio, per ulteriori dettagli, alla Delibera 373/2025 e relativo Allegato A, in allegato alla presente, rimaniamo a disposizione per informazioni anche in relazione ad eventuali iniziative in materia.
La gerarchia dei rifiuti di cui all’art. 179 del D.Lgs. n. 152/06 , deve essere rispettata anche in sede di emanazione delle ordinanze comunali.
Con tale pronuncia il Consiglio di Stato nella sentenza 20 giugno 2024, n. 5511 ha annullato l'ordinanza con la quale il Sindaco di un comune della Provincia di Trento aveva disposto "tout court" il conferimento in discarica dei rifiuti abbandonati su un'area privata senza avere preso prima in considerazione la possibilità di destinarli a recupero.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/299/SAEC-GIU/LE del 04.08.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
È illegittima l’ordinanza con cui il Sindaco intima "tout court" il conferimento in discarica dei rifiuti abbandonati su un'area privata senza avere preso prima in considerazione la possibilità di destinarli a recupero.
Tale valutazione, sottolinea il Consiglio di Stato nella sentenza 20 giugno 2024, n. 5511, è infatti obbligata alla luce dei "Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti" di cui all'articolo 179 del Dlgs 152/2006, il quale stabilisce che “la gestione dei rifiuti debba avvenire secondo un preciso ordine gerarchico, provvedendo prioritariamente alla prevenzione, intesa come insieme di misure volte a impedire la produzione di rifiuti; alla preparazione per il riutilizzo, definita come operazione di controllo, pulizia e riparazione, che permette il riutilizzo del bene; al riciclaggio, quale forma di recupero attraverso il ricorso a tecniche appropriate per ottenere altri prodotti o materiali; al recupero di altro tipo (come avviene, ad esempio, con le tecniche di recupero per produrre energia e l'utilizzo del rifiuto pretrattato come combustibile). L’ultima opzione è costituita dallo smaltimento, che rappresenta quindi l’ipotesi residuale”.
Tale gerarchia, a giudizio del Consiglio di Stato, deve essere rispettata anche in sede di emanazione delle ordinanze comunali che intimano la rimozione di rifiuti abbandonati e il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 192 del D.lgs. n. 152/2006.
In applicazione di tali principi, il Consiglio di Stato ha, pertanto, accolto il ricorso della società appellante ed ha deciso di annullare l'ordinanza con la quale il Sindaco di un comune della Provincia di Trento aveva disposto il conferimento in discarica di un cumulo di rifiuti abbandonati, “senza dar conto di aver preventivamente verificato la possibilità di individuare forme alternative di bonifica dell’area, attraverso il ricorso alla modalità del recupero in tutto o in parte dei rifiuti presenti nell’area stessa”.
Si rinvia alla Sentenza del Consiglio di Stato allegata per ogni ulteriore approfondimento.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 18438/2025, ha stabilito che l’azienda che affida a terzi le operazioni di pulizia del proprio termovalorizzatore è tenuta a individuare e definire i rischi per la sicurezza sul lavoro conseguenti al coinvolgimento, anche in tempi diversi, di più imprese.
La sentenza rientra nell'ambito di un procedimento penale a carico del dirigente di una società che gestiva alcuni termovalorizzatori e che aveva appaltato a tre imprese le operazioni di pulizia della caldaia di uno degli inceneritori. Il Procedimento era stato avviato a seguito dell'infortunio di un dipendente di una delle tre ditte occorso durante le operazioni appaltate.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/298/SAEC-GIU/CS del 04.08.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 18438/2025, ha stabilito che l’azienda che affida a terzi le operazioni di pulizia del proprio termovalorizzatore è tenuta a individuare e definire i rischi per la sicurezza sul lavoro conseguenti al coinvolgimento, anche in tempi diversi, di più imprese.
La sentenza rientra nell'ambito di un procedimento penale a carico del dirigente di una società che gestiva alcuni termovalorizzatori e che aveva appaltato a tre imprese le operazioni di pulizia della caldaia di uno degli inceneritori. Il Procedimento era stato avviato a seguito dell'infortunio di un dipendente di una delle tre ditte occorso durante le operazioni appaltate.
All'imputato veniva contestata la mancata elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), richiesto dall'articolo 26 (“Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione”) del D.lgs. n. 81/2008 nel caso di coinvolgimento di più imprese nel medesimo contesto aziendale (cd. rischio interferenziale).
Nella sentenza la Cassazione ha evidenziato che l'interferenza vada intesa in senso funzionale, non solo come compresenza di lavoratori, ma come coesistenza nello stesso contesto lavorativo di più organizzazioni "le cui attività, come nella specie, convergevano nella esecuzione di un compito unitario". Viene quindi chiarito come non sia necessaria la compresenza dei lavoratori "nel medesimo contesto spaziale o temporale".
In particolare, per quanto riguarda la vicenda, le attività poste in essere dalle imprese appaltatrici venivano svolte in successione tra loro ed erano finalizzate alla pulizia. Pertanto, secondo quanto concluso dal Collegio, l'imputato avrebbe dovuto definire in un unico documento le misure volte a eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Per maggiori informazioni si rimanda al testo della sentenza in allegato.
Prorogati al 31 agosto 2025 i termini per la compilazione del questionario, lo strumento che consente l’inserimento a titolo gratuito della propria impresa iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali esclusivamente nelle categorie 9 o 10, nella banca dati rappresentativa delle competenze tecniche e professionali delle imprese qualificate che operano nel campo delle bonifiche.
Disponibile, inoltre, la registrazione del webinar che si è tenuto il 23 luglio che ha illustrato il progetto, le modalità per inserire la propria impresa nel catalogo e le potenzialità dello strumento: Guarda la registrazione del webinar.
La Commissione europea ha appena avviato la consultazione pubblica sul nuovo Circular Economy Act (CEA).
Questo è un passo significativo nel processo di valutazione d'impatto, che consentirà alla Commissione di raccogliere i contributi di un'ampia gamma di parti interessate e del pubblico in generale, comprendendo così meglio le criticità e le problematiche che ostacolano la diffusione dell'economia circolare.
Con questo strumento la Commissione punta ad accelerare la transizione verso un'economia più circolare, aumentando la sicurezza economica, la resilienza, la competitività e la decarbonizzazione dell'UE. Oltre a dare slancio ad una nuova legislazione ambientale. L’adozione del nuovo CEA è prevista per il 2026 e mira a creare un mercato unico delle materie prime secondarie, ad aumentare l'offerta di materiali riciclati di alta qualità e a stimolare la domanda di questi materiali in Europa.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/297/SAEC-EUR/CS del 01.08.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
La Commissione europea ha appena avviato la consultazione pubblica, attraverso la Call for Evidence (vd allegato), sul nuovo Circular Economy Act (CEA). Questo è un passo significativo nel processo di valutazione d'impatto, che consentirà alla Commissione di raccogliere i contributi di un'ampia gamma di parti interessate e del pubblico in generale, comprendendo così meglio le criticità e le problematiche che ostacolano la diffusione dell'economia circolare.
Con questo strumento la Commissione punta ad accelerare la transizione verso un'economia più circolare, aumentando la sicurezza economica, la resilienza, la competitività e la decarbonizzazione dell'UE. Oltre a dare slancio ad una nuova legislazione ambientale.
L’adozione del nuovo CEA è prevista per il 2026 e mira a creare un mercato unico delle materie prime secondarie, ad aumentare l'offerta di materiali riciclati di alta qualità e a stimolare la domanda di questi materiali in Europa.
Come anticipato, il CEA intende contribuire a creare un'offerta e una domanda sufficienti di materiali riciclati e a sviluppare un mercato unico per i rifiuti e i materiali riciclati. Il nuovo CEA sarà strutturato attorno a due pilastri principali:
La consultazione, disponibile qui, rimarrà aperta fino al 6 novembre 2025 e successivamente saranno organizzate consultazioni e workshop mirati.
Sia EuRIC che FEAD provvederanno a predisporre, raccogliendo i contributi dei propri associati, una risposta alla consultazione per far conoscere il punto di vista delle imprese della gestione dei rifiuti. Siamo pertanto ad allegare alla presente l’ultima versione del documento predisposto da EuRIC sul tema ed intitolato “EU Recycler's key policy asks for the Circular Economy Act” che fungerà da base per i prossimi position paper.
Siete invitati a fornire eventuali spunti, integrazioni e proposte inviandole a d.cesaretti@fise.org entro il prossimo 6 ottobre 2025. Sarà poi cura della struttura trasmetterle ad EuRIC e FEAD al fine di contribuire alla definizione di una risposta condivisa alla consultazione.
Facendo seguito alla circolare n. 291/2025 del 29 luglio scorso, si comunica le Associazioni Datoriali, in ottemperanza all’articolo 8 dell’Allegato all’Accordo 1.3.2001 che definisce le procedure di raffreddamento e di conciliazione nei casi controversie di livello nazionale, hanno incontrato in data odierna le Organizzazioni Sindacali di categoria.
Stante l’inconciliabilità delle posizioni, le Parti hanno preso atto della situazione e condiviso l’allegato verbale di mancato accordo, che sarà prontamente inviato alla Commissione di Garanzia per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ai sensi di legge.
Plausibilmente le Organizzazioni Sindacali assumeranno iniziative al rientro dalla pausa estiva, sempre nel rispetto dell’Accordo 1.3.2001 (termini di preavviso, franchigie, etc.).
Ulteriore approfondimento sul recente Studio della Commissione europea per la valutazione della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in vista della prossima revisione della Direttiva RAEE che dovrebbe essere prevista nel nuovo Circular Economy Act, atteso per il prossimo anno.
La valutazione è stata condotta dalla Commissione anche grazie ad una serie di consultazioni e incontri a cui ha preso parte anche ASSORAEE/Assoambiente. I principali risultati contenuti nella valutazione riguardano la raccolta (che stenta a decollare), il riciclo (che è piuttosto limitato e con pochi impianti in grado di garantire elevati livelli qualitativi), l’ambito di applicazione e gli schemi EPR.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/295/SAEC-EUR/CS del 30.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
In riferimento allo Studio presentato di recente dalla Commissione europea per una valutazione relativa alla revisione della direttiva 2012/19/UE sulla gestione dei RAEE (v. circolare Assoambiente 256/2025), trasmettiamo la nota predisposta da EuRIC.
Tra i principali risultati contenuti nella valutazione, ricordiamo in particolare:
Per ulteriori informazioni si rimanda allo Studio (disponibile qui) e la sintesi (disponibile qui).
Il MASE ha pubblicato sul sito del RENAP (Registro Nazionale dei Produttori) un comunicato relativo alle modalità di comunicazione a cui sono tenuti i sistemi individuali e le forme associate di gestione dei PFU.
In particolare viene segnalato che, a decorrere dal 15 luglio 2025, sono aperte le prime comunicazioni al RENAP da parte dei produttori e importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione dei PFU.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/294/SAEC-NOT/CS del 30.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato sul sito del RENAP (Registro Nazionale dei Produttori) un comunicato relativo alle modalità di comunicazione a cui sono tenuti i sistemi individuali e le forme associate di gestione dei PFU.
In particolare viene segnalato che, a decorrere dal 15 luglio 2025, sono aperte le prime comunicazioni al RENAP da parte dei produttori e importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione dei PFU.
I soggetti obbligati, che erano tenuti ad iscriversi al registro entro il 13 luglio 2025 (v. circolare Assoambiente n. 173/2025), avranno tempo fino al 5 agosto 2025 per comunicare:
Inoltre, le forme associate e i sistemi individuali di gestione con immesso pari o superiore alle 200 t/anno dovranno comunicare anche le quantità raccolte trimestralmente per provincia (per i primi due trimestri del 2025).
Le comunicazioni al Registro Pneumatici vanno effettuate in via telematica, attraverso il portale messo a disposizione dalle Camere di commercio, raggiungibile qui.
In occasione della riunione del Comitato Amministratore del Fondo, tenutasi il 25 giugno, in ottemperanza alle previsioni di cui al decreto legislativo n. 148/2015, il Comitato stesso ha “preso atto” del Rendiconto 2024, predisposto dall’INPS.
In estrema ma significativa sintesi, si evidenzia in particolare che:
Le prestazioni del Fondo rivolte ad aziende e lavoratori hanno comportato una spesa pari a 34.507 euro quasi esclusivamente per Assegni di integrazione salariale, circa lo 0,1% degli introiti; cifra peraltro notevolmente inferiore ai circa 157mila euro spesi per prestazioni nell’esercizio 2023. Complessivamente, i costi di gestione complessivi del Fondo sono poco sopra l’1%, di cui la gran parte sono imputabili a spese di amministrazione INPS.
Gli Assegni di integrazione salariale sono per lo più prestazioni di sostegno al reddito per casi di sospensione o interruzione delle attività di impianti.
Tale finora irrisorio utilizzo delle risorse del Fondo potrebbe vedere dei significativi incrementi in virtù della prestazione di integrazione della NASPI, di cui a seguire.
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A partire dall’anno in corso si segnala infatti la presentazione di diverse domande provenienti da aziende, presentate all’attenzione del Comitato Amministratore del Fondo, miranti ad ottenere la prestazione di integrazione della NASPI, ai sensi dell’articolo 6, primo comma, lettera “b” dell’Accordo istitutivo del Fondo di Solidarietà (vedi Allegato 12 al testo collazionato del CCNL 18 maggio 2022, nella versione sottoscritta il 24 luglio 2025 – cfr. circolare Assoambiente n. 286 del 25.7.2025).
Come noto, tale prestazione consiste in integrazioni, in termini di importi o di durata, dell’indennità di disoccupazione involontaria (“NASPI”), secondo le modalità di cui al Messaggio INPS n. 1281 del 28.3.2024 (vedi circolare Assoambiente n. 90/2024 del 5.4.2024).
Come previsto dall’articolo 6, quinto comma, dell’Accordo istitutivo del Fondo (poi recepito, insieme alle successive modifiche, in appositi Decreti del Ministero del Lavoro) l’integrazione della NASPI è prevista per cessazioni collettive o individuali del rapporto di lavoro per ragioni aziendali o per risoluzione consensuale attraverso la procedura prevista dall’articolo 7, comma 7, della legge n. 604/1966 in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
La prestazione erogata dal Fondo consiste, come noto, in una integrazione dell’importo atta ad assicurare per l’intera durata, lo stesso importo iniziale (importo normalmente destinato, come noto, a diminuzione progressiva) o in alternativa a prolungare il trattamento per ulteriori 18 mesi, nella misura pari all’ultimo importo percepito.
Le aziende interessate possono presentare domanda in merito esclusivamente per via telematica attraverso la struttura territorialmente competente dell’INPS; nel Paragrafo 3 del Messaggio INPS sopra citato sono riportate le modalità nel dettaglio.
Si ricorda che tale prestazione è finanziata, per ciascuna azienda, dal contributo pari a € 10/mensili pro-capite sopra citato, introdotto con il CCNL 6.12.2016 e oggi riportato nell’articolo 9, quinto comma, dell’Accordo istitutivo del Fondo.
Nel corso del 2025, il Comitato ha approvato una decina di domande presentate dalla medesima azienda (una grande impresa privata con sede in Romagna), per un totale di oltre 130mila euro di integrazione della NASPI (4 integrazioni di durata, per un importo medio di circa 24mila euro, e 5 integrazioni dell’importo, pari a circa 8mila euro per ciascun lavoratore cessato).
La prestazione di integrazione della NASPI sta iniziando a godere quindi di una certa attenzione.
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Sempre nell’ambito delle prestazioni del Fondo, si informa altresì che il Comitato Amministratore del Fondo, nella riunione del 21 luglio u.s., ha approvato il Regolamento relativo ad una delle prestazioni del Fondo, ovvero il “finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale”, ai sensi dell’articolo 6, comma 1 Lettera d), dell’Accordo istitutivo, poi recepito come noto nel Decreto Interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019 e successive modifiche e integrazioni.
La misura della prestazione corrisponde alla copertura integrale della retribuzione oraria lorda dei lavoratori interessati per il numero di ore destinate alla formazione, ridotta dell’eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari.
L’accesso al finanziamento dei programmi formativi è subordinato all’espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste dalla legge e dal CCNL di categoria in caso di esigenze di riconversione o riqualificazione del personale, anche con riguardo a possibili esuberi, oltre che alla sottoscrizione di un accordo sindacale aziendale con la RSU (o in mancanza con le OOSS territoriali stipulanti il CCNL).
Le domande possono essere presentate dal giorno successivo al termine dell’intervento formativo per il quale viene richiesto il finanziamento ed entro i sei mesi successivi.
La domanda dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda e del titolare ovvero del legale rappresentante, i seguenti elementi:
Alla domanda, infine, deve essere allegata copia dell’accordo sindacale e l’elenco dei lavoratori beneficiari dei programmi formativi, con la specifica indicazione, per ciascuno di essi, della retribuzione oraria lorda, delle ore di formazione e della retribuzione da finanziare.
Il meccanismo è quello del rimborso/conguaglio con i contributi dovuti.
Pubblicati nella sezione servizi per l’interoperabilità in ambiente demo i file XSD contenenti la struttura delle informazioni previste nei FIR digitali e la relativa guida tecnica realizzata con l’obiettivo di spiegare la struttura del modello dati previsto nel RENTRi per rappresentare in modalità digitale il FIR.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/292/SAEC-NOT/LE del 29.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
Segnaliamo a quanti sono impegnati nello sviluppo dell’interoperabilità con il RENTRi che sono stati pubblicati nella Sezione servizi per l’interoperabilità - in ambiente demo - i file XSD C:\Users\Elisabetta\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\O0MKN72P\RENTRI Api Docs contenenti la struttura delle informazioni previste nei FIR digitali e la relativa guida tecnica realizzata con l’obiettivo di spiegare la struttura del modello dati previsto nel RENTRi per rappresentare in modalità digitale il FIR.
Entrambi i documenti, la cui pubblicazione ci era stata annunciata in occasione di una riunione a cui Assoambiente ha partecipato insieme alle rappresentanze delle software house a metà giugno scorso, sono stati realizzati con l’obiettivo di consentire agli operatori e ai produttori di software di sviluppare soluzioni tecnologiche autonome rispetto all’utilizzo diretto delle API RENTRi ed, eventualmente, anche personalizzate per gestire casi d’uso specifici, in piena attuazione di quanto previsto dalla “Modalità operative” allegate al Decreto direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023.
Nei documenti di cui ai link sopra viene ribadito che l’obiettivo delle risorse messe a disposizione sul sito RENTRi è quello di lasciare libero l’operatore di produrre e gestire il file xFIR come preferisce, utilizzando qualsiasi strumento informatico, rispettando unicamente le regole e gli schemi tecnici della struttura fisica dell’xFIR e dei dati contenuti.
In vista dell’avvio del F.I.R. digitale previsto per il 13 febbraio 2026 si ricorda (cfr. circolare Assoambiente n. 278/2025) che a settembre verranno organizzate due sessioni, di natura tecnico informatica, per illustrare e chiarire i documenti le cui date saranno pubblicate anche nell’area dei servizi per l’interoperabilità.
Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, rimandiamo a successive comunicazioni per ogni aggiornamento in materia.
Si svolgerà a Cagliari il 12 settembre 2025, presso il Centro Congressi Fiera di Cagliari alle ore 9.30, la sessione pubblica dell'annuale Assemblea Generale dell'Albo nazionale gestori ambientali.
Quest’anno l'evento avrà come tema “Ambiente e Innovazione: verso un’Italia sempre più digitale” e porrà l’attenzione sul ruolo strategico della digitalizzazione a supporto della transizione ecologica, della semplificazione dei processi per le imprese del settore a garanzia di una gestione più efficiente, trasparente e sostenibile dei rifiuti.
Il protocollo definisce il quadro della collaborazione tra le due istituzioni. L’obiettivo è quello di perseguire una più efficace azione in ambiti attinenti alle rispettive sfere di attività e di interesse comune.
Il presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Roberto Rustichelli, e il presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che definisce il quadro della collaborazione tra le due istituzioni. L’obiettivo dell’accordo è quello di perseguire una più efficace azione delle due Autorità in ambiti attinenti alle rispettive sfere di attività e di interesse comune attraverso il coordinamento dei propri interventi in casi particolari in cui è rilevante il trattamento e l’utilizzo dei dati di carattere personale.
In particolare, AGCM e Garante Privacy coopereranno attraverso segnalazioni reciproche laddove, nell’ambito di procedimenti di rispettiva competenza, emergano ipotesi di violazione di norme di competenza dell’altra Autorità. Inoltre, si scambieranno reciprocamente e periodicamente informazioni sulle linee generali di intervento, sulle attività svolte nell'esercizio delle rispettive competenze, sui procedimenti avviati in relazione a casi di interesse comune e sul relativo esito. L’Antitrust e il Garante Privacy potranno anche collaborare svolgendo insieme indagini conoscitive ed elaborando segnalazioni congiunte al Parlamento e al Governo su materie di interesse comune. Infine, le due Autorità potranno consultarsi nell’ambito di istruttorie avviate ai sensi della disciplina di riferimento.
Per la realizzazione e il coordinamento delle attività di interesse comune verrà istituito un Tavolo tecnico - composto dai responsabili degli uffici competenti in relazione alle materie trattate - che si riunirà quando sarà ritenuto opportuno ed esaminerà, oltre alle questioni relative alle attività delle due Istituzioni, anche profili di natura tecnica relativi all’attuazione, modifica e integrazione del Protocollo.
Con il Protocollo, che ha la durata di tre anni, AGCM e Garante Privacy si impegnano anche a organizzare incontri periodici su materie di interesse comune e a promuovere campagne di informazione e attività formative.
Link al Comunicato.
Come anticipato con la circolare n. 286/2025 del 25 luglio scorso, le Organizzazioni Sindacali di categoria hanno comunicato ieri l’apertura della procedura di raffreddamento, ai sensi della legge n. 146/1990 nonché dell’Accordo di settore 1.3.2001.
Le motivazioni dei sindacati, contenute nell’allegato documento, replicano quanto già oggetto di informativa alle aziende con la circolare citata e con le precedenti in merito; come da prassi, il punto di vista sindacale accentua alcuni aspetti in maniera non del tutto condivisibile.
Al fine, comunque, di possibili “iniziative di mobilitazione nazionale”, la comunicazione allegata apre formalmente la procedura di raffreddamento e conciliazione, presupposto essenziale dell’eventuale futura proclamazione di sciopero.
Ai fini di un corretto espletamento della procedura, sarà cura delle Associazioni Imprenditoriali convocare le Organizzazioni Sindacali nei tempi previsti.
TIFORMA (società di formazione e consulenza) ha organizzato un seminario (videoconferenza) di interesse per il comparto dal titolo "Qualità Tecnica Rifiuti: Aggiornamento della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani e semplificazioni al TQRIF" previsto per il 23 settembre 2025 dalle 10:00 alle 13:30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/290/SAEC-ARE/PE del 29.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
TIFORMA (società di formazione e consulenza) ha organizzato un seminario (videoconferenza) di interesse per il comparto dal titolo "Qualità Tecnica Rifiuti: Aggiornamento della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani e semplificazioni al TQRIF" previsto per il 23 settembre 2025 dalle 10:00 alle 13:30.
Con la Delibera 23/2025 ARERA ha avviato il procedimento di aggiornamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani e del TQRIF che si concluderà nel mese di luglio con l’adozione del nuovo provvedimento. ARERA con il documento di consultazione n. 235/2025 (a cui ha risposto anche Assoambiente) ha illustrato i propri orientamenti finali in merito all’estensione del set di indicatori introdotto con la deliberazione 387/2023/R/RIF, nonché alcune ipotesi di semplificazione del TQRIF. In particolare l’Autorità ha proposto l’estensione del set di indicatori di qualità tecnica attraverso l’introduzione di:
Tali nuovi macro-indicatori, saranno introdotti dall’Autorità, secondo principi di gradualità, nell’ambito dei criteri di determinazione delle entrate tariffarie (MTR-3), nonché potranno essere valori di riferimento assunti nei nuovi procedimenti di affidamento ai sensi di quanto previsto dal nuovo Schema di Bando di Gara. A partire dal 2026 i Gestori dovranno procedere nella rilevazione dei data-set necessari per il calcolo dei nuovi macro-indicatori, nonché nel rispetto di obblighi e standard stabiliti nel TQRIF in base allo schema regolatorio stabilito dall’ETC. Le funzioni aziendali preposte (uffici tecnici e amministrativi) saranno chiamate a breve a strutturare processi di monitoraggio e di rilevazione dei dati tecnici ed economici funzionali al calcolo dei macro-indicatori nonché quantificare eventuali costi previsionali connessi all’adeguamento agli obblighi di qualità previsti dal TQRIF ai fini della pianificazione aziendale (budget e piani pluriennali).
Per informazioni e per l’iscrizione - con quote agevolate anche per gli associati ad Assoambiente – si rimanda alla scheda di adesione e alla brochure evento in allegato. Per ogni eventualità si resta a disposizione all’indirizzo e.perrotta@fise.org.
Con una circolare pubblicata lo scorso 16 luglio, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro si è pronunciato, congiuntamente alla Conferenza Stato-Regioni, in ordine al tema in oggetto.
In particolare, pur riguardando quesiti provenienti da imprese del settore ferroviario, la circolare si sofferma sull’attribuzione del ruolo di “preposto” a lavoratori con limitata anzianità di servizio o apprendisti, esprimendo valutazioni estendibili ad altri comparti merceologici.
L’Ispettorato precisa come l’articolo 18, comma 1, lettera b-bis) del T.U. Salute e sicurezza non disponga specifici requisiti ai fini dell’attribuzione dell’incarico di preposto: ciò che deve determinare la corretta valutazione è quindi la capacità dell’incaricato a svolgere il ruolo.
Conseguentemente, un apprendista non è in quanto tale inidoneo a svolgere l’incarico: è necessario valutare la sussistenza delle necessarie capacità, ad esito non solo dell’avvenuta formazione ma anche di una verifica in ordine all’effettività delle competenze.
Si rimanda alla lettura del documento allegato per maggiori dettagli.
Il MASE nella risposta all’interpello avanzato dalla Città Metropolitana di Roma in merito al recupero ambiente (R10) effettuato direttamente con il rifiuto EER 170504 sottolinea che non è condivisibile l’interpretazione secondo cui questo tipo di recupero di tale rifiuti non sia più consentito.
Il MASE ribadisce che per la produzione di aggregato recuperato da impiegare in interventi di recupero ambientale l’impianto di recupero rifiuti deve essere autorizzato, ai sensi del D.M. 127/2024, mediante la procedura ordinaria di cui all’articolo 208 del D.lgs. 152/2006, diversamente, il recupero ambientale di un sito mediante l’utilizzo dei rifiuti rientranti nella tipologia 7.31-bis del D.M. 5 febbraio 1998 segue la procedura semplificata di cui agli articoli 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/288/SAEC-NOT/CS del 28.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha risposto ad un interpello avanzato dalla Città Metropolitana di Roma in merito all’applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento EoW per i rifiuti inerti (D.M. 127/2024) relativamente al codice EER 170504 “Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503”.
In particolare è stata chiesta l’interpretazione del MASE relativamente alla possibilità che il recupero ambiente (R10) non possa più essere effettuato direttamente con il rifiuto EER 170504, ma che lo stesso debba essere sottoposto ad una preventiva operazione di recupero (R5) che ne attesti la cessazione della qualifica di rifiuto conformemente al D.M. 127/2024.
Nella sua risposta il Ministero evidenzia, come richiamato anche dal proponente del quesito, che il D.M. 5 febbraio 1998, all’allegato 1, sub-allegato 1, tipologia 7.31-bis, prevede diverse attività di recupero dei rifiuti classificati con il codice EER 170504, tra cui l’utilizzo per recuperi ambientali, attraverso l’operazione R10 “trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia”. Tale forma di recupero differisce in modo sostanziale da quello effettuato ai sensi del D.M. 127/2024, che presuppone invece la cessazione della qualifica di rifiuto con la produzione di aggregato recuperato e l’utilizzo di quest’ultimo prodotto nell’ambito della realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate.
Il MASE sottolinea come non sia condivisibile l’interpretazione secondo cui il recupero identificato con l’operazione R10 non sarebbe più consentito direttamente per il rifiuto classificato EER 170504, ma dovrebbe necessariamente essere preceduto da un trattamento di cui all’operazione R5 finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi del D.M. 127/2024. Tale interpretazione, infatti, non risulta coerente con il quadro normativo vigente che opera una distinzione tra l’utilizzo del rifiuto per recuperi ambientali nell’ambito delle procedure semplificate e l’impiego del prodotto “aggregato recuperato” ottenuto a seguito di operazioni di End of Waste.
Nella sua risposta il Ministero conclude che per la produzione di aggregato recuperato da impiegare in interventi di recupero ambientale l’impianto di recupero rifiuti debba essere autorizzato, ai sensi del D.M. 127/2024, mediante la procedura ordinaria di cui all’articolo 208 del D.lgs. 152/2006. Diversamente, il recupero ambientale di un sito mediante l’utilizzo dei rifiuti rientranti nella tipologia 7.31-bis del D.M. 5 febbraio 1998 segue la procedura semplificata di cui agli articoli 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006.
Per maggiori approfondimenti si rinvia alla domanda di interpello e alla risposta del MASE.
L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con la delibera n. 284 del 23 luglio 2025 ha deliberato l’annullamento, per varie criticità riscontrate, di tutti gli atti di gara (bando, disciplinare di gara e atti conseguenziali medio tempore eventualmente adottati) riguardante la gara per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati e servizi di igiene urbana.
Tra i profili illegittimi per ANAC: obbligo di dimostrare il possesso delle certificazioni di qualità, quale requisito di partecipazione, a pena di esclusione, già in fase di gara, comprova di un fatturato specifico maturato nell’arco di un triennio (e non decennio) e obbligo di dimostrare il possesso di un deposito/cantiere funzionale all’espletamento del servizio in assegnazione.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/287/SA-GIU/PE del 28.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con la delibera n. 284, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 23 luglio 2025, ha deliberato l’annullamento, per varie criticità riscontrate, di tutti gli atti di gara (bando, disciplinare di gara e atti conseguenziali medio tempore eventualmente adottati) riguardante la gara per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati, servizi di igiene urbana e complementari a ridotto impatto ambientale, di un importante capoluogo del Sud Italia. Una procedura con importo a base di gara di oltre 80 milioni di euro, in cui sono ricompresi gli importi relativi all’opzione di proroga annuale, all’affidamento di servizi analoghi e alla revisione prezzi.
Dopo la segnalazione di presunte illegittimità da parte di operatori economici, ANAC ha avviato una verifica che ha portato ad accertare tutta una serie di illegittimità, tra cui la previsione del disciplinare di gara che prevede l’obbligo di dimostrare il possesso delle certificazioni di qualità, quale requisito di partecipazione, a pena di esclusione, già in fase di gara. Per questo ANAC raccomanda, “in occasione della futura e successiva riedizione della procedura di gara, una rivalutazione della complessiva documentazione di gara anche alla luce degli ulteriori vizi evidenziati nella presente delibera”, assegnando trenta giorni alla stazione appaltante “per agire in conformità, con avvertenza che, in mancanza, l’Autorità sarà legittimata ad impugnare la documentazione di gara esaminata”.
ANAC ha poi considerato “illegittima la previsione del disciplinare di gara che richieda la comprova di un fatturato specifico, inteso quale requisito tecnico professionale, maturato nell’arco di un triennio, invece che nell’arco del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando stesso”. Questo perché “la previsione in esame limita la concorrenza, in quanto ragionevolmente un più ampio orizzonte temporale (dieci anni a fronte di tre anni) amplia la platea dei potenziali concorrenti”.
L’Autorità ha poi ritenuto “illegittima la previsione del disciplinare di gara che prevede l’obbligo di dimostrare il possesso di un deposito/cantiere funzionale all’espletamento del servizio in assegnazione (cd. clausola territoriale), quale requisito di partecipazione, a pena di esclusione, già in fase di gara”. Anche questo limitativo della concorrenza “in quanto l’obbligo di avere la disponibilità di un locale deposito/cantiere nel territorio comunale, già in sede di gara, può ridurre la platea dei potenziali concorrenti”.
Per ANAC appare illegittima anche la previsione quale requisito tecnico professionale, a pena di esclusione, del possesso dei mezzi e delle attrezzature tecniche; come pure risulta illegittima la previsione del possesso di due diverse certificazioni di qualità, quali ulteriori requisiti di partecipazione, a pena di esclusione, da comprovare già in fase di gara.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla delibera ANAC, disponibile qui.
Si fa seguito alla circolare n. 245/2025 del 2 luglio u.s. ed alle precedenti 208, 177 e 61 per aggiornare in ordine a quanto in oggetto.
Dopo la riunione plenaria del 26 maggio scorso, le Parti si sono incontrate in tale modalità nei giorni 10 e 24 luglio, oltre che a delegazioni ristrette nei giorni 13 giugno, 23 giugno e 1° luglio.
Nel corso di tali riunioni non si sono registrati particolari avanzamenti in ordine alla possibile definizione dei vari temi oggetto di confronto tra le Parti.
In particolare, sul tema della revisione dell’Accordo 1.3.2001 in materia di diritto di sciopero, restano alcuni punti nodali da risolvere, mentre per quanto concerne la riforma della classificazione del personale, le Parti sono ferme su impostazioni di parte allo stato inconciliabili.
Inoltre, le Organizzazioni Sindacali hanno formalizzato, in occasione della riunione del 10 luglio scorso, la richiesta economica, quantificata, in termini percentuali, in oltre il 16%; percentuale che tiene conto anche di una parte di aumenti da destinare al welfare (previdenza complementare, assistenza sanitaria, etc.) ma da considerare, secondo i sindacati, ulteriore rispetto sia alla confluenza dell’ERAP sui minimi retributivi (cfr. Circolare Assoambiente n. 245 del 2 luglio u.s.) sia alla quota ancora in sospeso pari a € 9 previste dall’Accordo 18 maggio 2022 e mai erogata (a causa della mancata attuazione della riforma della classificazione).
Le Associazioni Datoriali, nel definire ad ogni modo esorbitante la richiesta, non coerente con i dati inflattivi né con le basi di computo del punto percentuale, e in ogni caso non compatibile con la situazione del settore anche considerato che il comparto è sottoposto a regolazione normativa, hanno replicato alle Organizzazioni Sindacali che il meccanismo di confluenza dell’ERAP nei minimi a partire dall’1 luglio 2025 applica quanto previsto dalle Parti in merito al recupero inflattivo per il triennio pregresso, pur nella consapevolezza che gli anni 2022 e 2023 le eccezionali impennate inflattive che si sono registrate hanno poi visto tutti i comparti e i relativi contratti collettivi fornire risposte più o meno adeguate.
Conseguentemente, nella situazione di stallo descritta, che non ha consentito alle Parti ulteriori passi in avanti in occasione della riunione del 24 luglio, le Organizzazioni Sindacali hanno ritenuto di dover interrompere il negoziato, riservandosi nei prossimi giorni di comunicare alle Associazioni Datoriali l’avvio di una fase di conflittualità e di una procedura di raffreddamento e conciliazione ai sensi dell’Accordo 1.3.2001, in vista di eventuali iniziative da adottare dopo la pausa estiva.
***
Con l’occasione, in apertura della riunione del 24, le Parti hanno finalmente condiviso il testo definitivo finalizzato alla stampa del consueto volume, che per la prima volta come noto vede tutte le Parti sottoscrivere il medesimo testo contrattuale.
Il testo di ieri supera quindi quello collazionato e sottoscritto il 9 luglio dello scorso anno presso il CNEL (vedi Circolare Assoambiente n. 202 del 10 luglio 2024) poiché ulteriormente soggetto a modifiche di natura formale, refusi etc.
Si allega quindi il testo in formato .pdf (e relativo verbale di accompagnamento) che deve essere considerato come definitivo e ufficiale, in quanto sottoscritto dalle Parti in data 24 luglio 2025, a partire da tale data.
Per il prossimo 12 settembre 2025 è stata convocata l’Assemblea annuale di Assoambiente.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/285/SAEC-COM/PE del 25.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
In base alle previsioni dell'art. 10 dello Statuto dell’Associazione, è convocata l’Assemblea delle imprese aderenti ad Assoambiente per il giorno 12 settembre 2025 alle ore 5.00, in prima convocazione, e alle ore 16.00, in seconda convocazione.
L’Assemblea si terrà in modalità mista: in presenza presso la sede di FISE a Roma (via del Poggio Laurentino, 11) e, per quanti impossibilitati, tramite collegamento con la piattaforma Zoom Meeting (di seguito link per Piattaforma Zoom), con il seguente
ordine del giorno:
Per quanto attiene l’esercizio di delega per la partecipazione all’Assemblea, si ricorda che l’art. 10 dello Statuto prevede che ogni associato possa rappresentare non più di due imprese mediante delega scritta. È ammessa una pluralità di deleghe per le imprese facenti parte di uno stesso gruppo societario purché associate. Ricordiamo infine, in base all’art. 11 dello Statuto, sono ammessi al voto gli Associati che risultino in regola con il versamento dei contributi associativi.
Auspicando la Vostra gradita partecipazione, chiediamo di confermare la propria presenza entro il 1° settembre 2025 con l’invio dell’allegata scheda di partecipazione con indicazione dell’eventuale delega (v. allegato) alla segreteria dell’Associazione (email: assoambiente@assoambiente.org).
Con successiva comunicazione verrà trasmessa documentazione e link per quanti parteciperanno tramite collegamento web.
Nel caso di partecipazione in presenza, si chiede cortesemente di trasmettere conferma a assoambiente@assoambiente.org.
Con la sentenza n. 6466/2025 il Consiglio di Stato si è pronunciato sul rapporto tra la normativa in materia di revisione prezzi nei contratti di appalto di servizi e la disciplina regolatoria prevista dal Metodo Tariffario Rifiuti dell’ARERA volta alla determinazione dei c.d. “prezzi massimi”. Con la sentenza i giudici, respingendo l’appello dell’impresa, statuiscono che non esiste alcun diritto automatico all’adeguamento dei prezzi ancorato al sistema tariffario del MTR.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/284/SAEC-ARE/TO del 24.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
Con la sentenza n. 6466/2025, il Consiglio di Stato si è pronunciato sul rapporto tra la normativa in materia di revisione prezzi nei contratti di appalto di servizi e la disciplina regolatoria prevista dal Metodo Tariffario Rifiuti dell’ARERA volta alla determinazione dei c.d. “prezzi massimi”. Con la sentenza i giudici, respingendo l’appello dell’impresa, statuiscono che non esiste alcun diritto automatico all’adeguamento dei prezzi ancorato al sistema tariffario del MTR.
Più in dettaglio, la ricorrente, importante impresa del settore rifiuti, aveva svolto in un comune il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e fatti di causa si riassumono nella richiesta di quest’impresa di un “riequilibrio” dei prezzi previsti dal contratto e delle modalità con le quali, ove riconosciuto quanto spettante, questo riequilibrio doveva essere calcolato.
A valle di una proroga tecnica del contratto, e su richiesta, il comune non aveva riconosciuto i maggiori corrispettivi pretesi, limitandosi a tener fermi gli “stessi prezzi, patti e condizioni” stabiliti dal contratto originario. Secondo il Comune la domanda di revisione prezzi doveva essere rigettata, in sintesi, per mancanza dei presupposti di cui all’art. 115 del D.lgs. 12 aprile 2006 n.163, ritenuta norma applicabile alla fattispecie, e in particolare per la mancata prova della sopravvenienza di circostanze eccezionali e imprevedibili.
Secondo i giudici, la norma centrale è l’art. 4 del MTR che prevede che “In attuazione dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori”, sicché i costi esposti nei relativi PEF approvati dall’ARERA non possono tradursi automaticamente, ove superiori, in un corrispondente adeguamento dei corrispettivi contrattuali riconosciuti al gestore del servizio.
In conclusione, quindi, i giudici hanno ritenuto non configurati i presupposti per la revisione prezzi ex Codice Appalti (operante solo per le circostanze di carattere eccezionale) né che fossero applicabili le regole in caso di disequilibrio economico gestionale previste dal MTR.
Nel far rinvio alla sentenza in oggetto, in allegato, rimaniamo a disposizione per informazioni.
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 4133 del 14 maggio 2025 ha stabilito che le Autorità portuali non hanno l'obbligo di coinvolgere i Sindaci nell'adozione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti delle navi, che possono anche non essere coerenti con il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/283/SAEC-GIU/LE del 24.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
Le Autorità portuali non hanno l'obbligo di coinvolgere i Sindaci nell'adozione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti delle navi, che possono anche non essere coerenti con il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.
A stabilirlo è il Consiglio di Stato con la sentenza 14 maggio 2025, n. 4133 che ha ricordato il principio dell’ordinamento giuridico secondo il quale i Sindaci e gli Enti locali non hanno potere di indirizzo o di approvazione sui piani di raccolta dei rifiuti portuali.
Il caso nasce da un ricorso contro un piano rifiuti adottato da un’Autorità portuale dell’Emilia-Romagna che, nell’inquadrare parte dei rifiuti generati in porto come “assimilabili agli urbani”, si discostava dalla classificazione prevista dal regolamento comunale che li qualificava invece come “speciali non pericolosi”.
Da qui l’opposizione del Comune interessato, che ha ritenuto il piano non conforme alla propria regolamentazione locale.
Nel rigettare il ricorso, il Consiglio di Stato ha fornito un’interpretazione chiara delle disposizioni vigenti, in particolare del D.lgs. n. 182/2003 (oggi sostituito dal D.lgs. n. 197/2021) e dell’art. 208 comma 14 del D.lgs. n. 152/2006 le quali evidenziano, per un verso, la specialità della disciplina dei rifiuti in ambito portuale e specificano, per altro verso, che l’autorità competente all’elaborazione è esclusivamente quella portuale, la quale non è vincolata alle determinazioni degli enti locali. Questi ultimi, infatti, vengono meramente sentiti nell’ambito del procedimento di elaborazione del piano, da redigere in coerenza con la pianificazione regionale e non con il regolamento comunale.
Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alla Sentenza del Consiglio di Stato allegata.
La Commissione europea ha lanciato una call for evidence rivolta a tutti i soggetti interessati e finalizzata a conoscere il punto di vista degli operatori sulla possibile individuazione di misure per la riduzione degli oneri amministrativi, la semplificazione e lo snellimento dei requisiti richiesti per operare nel settore ambientale, della gestione dei rifiuti e delle emissioni industriali.
L'iniziativa affronterà anche le sfide relative alle autorizzazioni in materia di valutazioni ambientali. Nel documento la Commissione evidenzia la necessità di un impegno concreto in quanto, come riportato nella Bussola per la Competitività, viene fissato l'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi di almeno il 25% per tutte le imprese e di almeno il 35% per le piccole e medie imprese (PMI).
La Bussola chiede inoltre di accelerare le autorizzazioni per un maggior numero di settori chiave per la transizione verso un'economia pulita e digitale nell'UE. L’Associazione lavorerà insieme alle associazioni europee per fornire il proprio punto di vista.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/282/SAEC-EUR/CS del 24.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
La Commissione europea ha lanciato una call for evidence, disponibile qui, rivolta a tutti i soggetti interessati e finalizzata a conoscere il punto di vista degli operatori sulla possibile individuazione di misure per la riduzione degli oneri amministrativi, la semplificazione, lo snellimento dei requisiti richiesti per operare nel settore ambientale, della gestione dei rifiuti e delle emissioni industriali.
L'iniziativa affronterà anche le sfide relative alle autorizzazioni in materia di valutazioni ambientali.
Secondo la Commissione i processi di semplificazione potrebbero comprendere le seguenti misure:
Nel documento la Commissione evidenzia la necessità di un impegno concreto in quanto, come riportato nella Bussola per la Competitività (v. circolare Assoambiente n. 042/2025), viene fissato l'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi di almeno il 25% per tutte le imprese e di almeno il 35% per le piccole e medie imprese (PMI). La Bussola chiede inoltre di accelerare le autorizzazioni per un maggior numero di settori chiave per la transizione verso un'economia pulita e digitale nell'UE.
Siamo pertanto a chiederVi di prendere visione del documento allegato e segnalare, inviandoli a d.cesaretti@fise.org e e.perrotta@fise.org entro il prossimo 21 agosto 2025, eventuali commenti, osservazioni e proposte semplificative. Sarà poi cura dell’Associazione inviarle alle associazioni europee di riferimento in modo che possano essere prese in considerazione per la predisposizione di una risposta comune.
La Commissione europea ha pubblicato una bozza di Regolamento delegato ai sensi del Regolamento (UE) 2024/3012 sulle rimozioni di carbonio (CRCF) per stabilire le metodologie di certificazione delle attività di rimozione del carbonio in cui la CO2 catturata dall'atmosfera viene stoccata in modo permanente.
Nella bozza attuale, sono contemplate le seguenti attività:
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/281/SAEC-EUR/CS del 23.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
La Commissione europea ha pubblicato una bozza di Regolamento delegato ai sensi del Regolamento (UE) 2024/3012 sulle rimozioni di carbonio (CRCF) per stabilire le metodologie di certificazione delle attività di rimozione del carbonio in cui la CO2 catturata dall'atmosfera viene stoccata in modo permanente.
La Commissione ha finora individuato tre tipi di attività di rimozione permanente del carbonio per le quali le conoscenze scientifiche e la maturità tecnologica consentono di sviluppare metodologie di certificazione che garantiscano una quantificazione solida e trasparente del beneficio netto di rimozione del carbonio. Nella bozza attuale, sono contemplate le seguenti attività:
Le metodologie per altre attività devono essere ancora sviluppate.
Per ciascuno di essi, la bozza di Regolamento delegato definisce le regole per:
La bozza di Regolamento delegato e il relativo allegato sono disponibili in allegato alla presente, unitamente ad una prima bozza di posizione FEAD che affronta due punti: 1. la necessità di ampliare il campo di applicazione, dato che la definizione di BioCCS si limita alla cattura e all'iniezione in un sito di stoccaggio geologico; 2. la preoccupazione di collegare i requisiti di sostenibilità per le rimozioni al regolamento sulla tassonomia (articolo 17, paragrafo 1, lettera d)).
In relazione a quanto riportato nella bozza di posizione di FEAD, chiediamo Vostro riscontro entro il prossimo 25 agosto al fine di poter rispondere in tempi utili a FEAD.
La Commissione europea ha attivato il sistema di sorveglianza doganale per monitorare l'importazione e l'esportazione di rifiuti e rottami metallici (tra cui acciaio, alluminio e rame) all'interno e all'esterno dell'UE in attuazione del Piano d'azione per l'acciaio e i metalli (SMAP) adottato dalla Commissione lo scorso 19 marzo 2025 per affrontare le sfide significative che incidono sulla competitività delle industrie metallurgiche dell'UE.
La Commissione monitorerà attentamente le importazioni e le esportazioni di rottami metallici al fine di raccogliere informazioni più strutturate e dettagliate su ciò che entra ed esce dall'UE.
Il sistema di sorveglianza doganale può fornire alla Commissione le informazioni necessarie per adottare misure commerciali mirate volte a garantire un approvvigionamento sufficiente di rottami e a prevenirne la scarsità, rafforzando così la resilienza e la sostenibilità dell'industria metallurgica dell'UE. Inoltre le informazioni raccolte saranno utilizzate per valutare se siano necessarie ulteriori misure da adottarsi entro la fine del terzo trimestre del 2025.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/280/SAEC-EUR/CS del 23.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
La Commissione europea ha attivato il sistema di sorveglianza doganale per monitorare l'importazione e l'esportazione di rifiuti e rottami metallici (tra cui acciaio, alluminio e rame) all'interno e all'esterno dell'UE in attuazione del Piano d'azione per l'acciaio e i metalli (SMAP) adottato dalla Commissione lo scorso 19 marzo 2025 per affrontare le sfide significative che incidono sulla competitività delle industrie metallurgiche dell'UE.
Uno dei pilastri fondamentali di questo Piano è la promozione della circolarità dei metalli che, oltre a sostenere la decarbonizzazione delle industrie metallurgiche, è anche in linea con la proposta di ridurre del 90%, rispetto al 1990, le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2040. Nel comunicato stampa dell’iniziativa, disponibile qui, la Commissione evidenzia come l’UE stia registrando un calo della disponibilità di rottami metallici da riciclare, anche a causa della “fuga di rottami” verso Paesi terzi. Ad aggravare la situazione anche l'introduzione di dazi importanti da parte degli Stati Uniti su un'ampia gamma di prodotti in acciaio e alluminio (esclusi i rottami) che porterebbe un aumento dei prezzi globali delle materie prime.
La Commissione monitorerà attentamente le importazioni e le esportazioni di rottami metallici al fine di raccogliere informazioni più strutturate e dettagliate su ciò che entra ed esce dall'UE. Il sistema di sorveglianza doganale può fornire alla Commissione le informazioni necessarie per adottare misure commerciali mirate volte a garantire un approvvigionamento sufficiente di rottami e a prevenirne la scarsità, rafforzando così la resilienza e la sostenibilità dell'industria metallurgica dell'UE. Inoltre le informazioni raccolte saranno utilizzate per valutare se siano necessarie ulteriori misure da adottarsi entro la fine del terzo trimestre del 2025.
Vista la disponibilità della Commissione a dialogare e collaborare con le Parti interessate del settore per valutare se e come migliorare ulteriormente la classificazione dei rottami in categorie chiave, le associazioni europee EuRIC e FEAD intendono lavorare per evitare l'introduzione di misure che ostacolerebbero la competitività dell'industria del riciclaggio senza aumentare la disponibilità di metalli riciclati per i produttori dell'UE. Sarà pertanto fondamentale fornire alla Commissione ulteriori informazioni sulle differenze tra le qualità esportate e quelle richieste a livello dell'UE. Sarà inoltre necessario informare correttamente la Commissione sul processo di riciclo che avviene negli impianti, considerando il probabile fraintendimento considerato che nel comunicato stampa parla di “fuga di rottami verso Paesi terzi”.
Sulla pagina internet dedicata alla sorveglianza (disponibile qui) è possibile scaricare e consultare le statistiche sulle importazioni e sulle esportazioni dei metalli monitorati, che verranno aggiornate mensilmente. Al momento i dati caricati vanno da gennaio a giugno 2025 e sono relative a 12 codici CN per l'acciaio e a 3 a testa per l'alluminio e il rame (v. allegato).
È online il Database Nazionale del Fosforo - disponibile qui - che ha l’obbiettivo di mettere in contatto domanda e offerta di Fosforo. Lo strumento raccoglie le informazioni mappate su utilizzatori del fosforo, produttori di scarti/rifiuti contenenti fosforo, impianti di trattamento in modo da favorire un’analisi dei fabbisogni in termini di qualità e quantità di fosforo.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/279/SAEC-SUO/PE del 23.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
È online il Database Nazionale del Fosforo che ha l’obbiettivo di mettere in contatto domanda e offerta di Fosforo. Lo strumento raccoglie le informazioni mappate su utilizzatori del fosforo, produttori di scarti/rifiuti contenenti fosforo, impianti di trattamento in modo da favorire un’analisi dei fabbisogni in termini di qualità e quantità di fosforo.
Nel 2019 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), ha promosso la nascita della Piattaforma Nazionale del Fosforo, con la finalità, tra le altre, del raggiungimento dell’autosufficienza del ciclo del fosforo su base nazionale e coordinamento con le politiche europee, tramite lo sviluppo di un modello di economia circolare.
Dopo il biennio 2023-2024, è stato siglato un nuovo accordo di collaborazione biennale tra il MASE e l’ENEA per la ripresa delle attività della Piattaforma Nazionale del Fosforo per l’anno 2025.
La Piattaforma, gestita da ENEA con lo stesso Ministero, è costituita da stakeholder attivi sul ciclo del fosforo, con la partecipazione di oltre 70 organizzazioni aderenti, tra cui Assoambiente che partecipa ai tavoli di lavoro sugli aspetti normativi, tecnologici e di mercato relativi al fosforo.
In merito ai Focus tematici 2025 dei gruppi di lavoro, segnaliamo in particolare:
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito del Database, disponibile qui, e alle slide di presentazione del Database Nazionale del Fosforo dello scorso 3 luglio 2025, in allegato, nel corso della quale sono state fornite informazioni sul funzionamento e sulle opportunità offerte dal Database.
Con FAQ disponibile sul sito RENTRi è stato pubblicato il modulo per richiedere il rimborso delle somme erroneamente versate a titolo di contributo annuale e di diritto di segreteria.
In occasione della manutenzione del sito del 16 luglio scorso è stato effettuato anche un aggiornamento dell'ambiente RENTRi Demo al fine di migliorare la documentazione e i servizi di gestione del FIR Digitale. Disponibili infine le slide su FIR digitale rivolte ai soggetti che, dal 13 febbraio 2026, sono tenuti alla gestione del FIR in modalità digitale e ai produttori di software che intendo sviluppare soluzioni tecnologiche per la gestione del FIR digitale.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/278/SAEC-NOT/LE del 23.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
RICHIESTA RIMBORSO CONTRIBUTO ISCRIZIONE
Con FAQ pubblicata sul sito www.rentri.gov.it è stato chiarito che è possibile richiedere il rimborso delle somme erroneamente versate a titolo di contributo annuale e di diritto di segreteria scaricando e compilando il modulo di richiesta che dovrà essere trasmesso via PEC, all'indirizzo ecb@pec.mase.gov.it. mentre per ricevere chiarimenti è possibile scrivere al seguente indirizzo ecb-udg@mase.gov.it.
AGGIORNAMENTI PIATTAFORMA
Segnaliamo, ad integrazione di quanto precedentemente comunicato (v. circolare Assoambiente n. 267/2025) che, in occasione della manutenzione del sito del 16 luglio scorso:
INCONTRI FORMATIVI
Anticipiamo che, a partire dal nel mese di settembre, saranno pianificati alcuni incontri di formazione, rivolti ai soggetti impegnati nello sviluppo dei prodotti informatici relativi a:
Sarà nostra cura comunicarvi le date degli incontri (quando note), così come ulteriori aggiornamenti dell'ambiente RENTRi Demo.
SLIDE FIR DIGITALE
Nell’ambito delle attività di supporto tecnico operativo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’Albo nazionale gestori ambientali e Unioncamere, hanno organizzato una sessione formativa rivolta alle associazioni dedicata al “FIR Digitale” che si è tenuta il 17 luglio scorso in cui Ecocerved ha affrontato i due seguenti temi:
Il materiale didattico, disponibile qui, è rivolto ai soggetti che, dal 13 febbraio 2026, sono tenuti alla gestione del FIR in modalità digitale e ai produttori di software che intendo sviluppare soluzioni tecnologiche per la gestione del FIR digitale.
Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, rimandiamo a successive comunicazioni per ogni aggiornamento in materia.
Con la conversione in legge del DL Infrastrutture viene introdotta anche una modifica all'articolo 57 “Clausole sociali del bando di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del Codice degli appalti pubblici (D.lgs. n. 36/2023) tale per cui i Criteri Ambientali Minimi relativi al settore edilizia sono direttamente applicabili per gli affidamenti pubblici degli interventi di ristrutturazione, nonché demolizione e ricostruzione.
Confermate le disposizioni in materia di accelerazione degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili introducendo nelle cosiddette "zone di accelerazione" anche le aree industriali.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/277/SAEC-NOT/CS del 23.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
Pubblicata la Legge n. 105 del 18 luglio 2025 (G.U. n. 166 del 19.07.2025) di conversione del decreto legge 73/2025 (cd. "Decreto infrastrutture), che modifica, tra l’altro, l'articolo 57 “Clausole sociali del bando di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del Codice degli appalti pubblici (D.lgs. n. 36/2023).
Con la modifica apportata dalla conversione in legge del provvedimento (art. 2), i Criteri Ambientali Minimi relativi al settore edilizia sono direttamente applicabili per gli affidamenti pubblici degli interventi di ristrutturazione, nonché demolizione e ricostruzione. Chiarimento che risolve il precedente contesto per cui le Pubbliche Amministrazioni dovevano aspettare, per gli affidamenti, apposite indicazioni del MASE (mai pubblicate) che avrebbero stabilito come applicare i CAM per il settore edilizia, approvati con Decreto ministeriale 23 giugno 2022.
Il Decreto infrastrutture, così come convertito in legge, conferma, tra l’altro, le disposizioni (art. 13) in materia di accelerazione degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili introducendo modifiche al D.lgs. n. 190/2024: le aree industriali vengono incluse di diritto delle nei luoghi dove le imprese possono avere il via libera agli impianti "green" in modo accelerato (cosiddette "zone di accelerazione").
Per ulteriori dettagli si rimanda al testo del Decreto Infrastrutture coordinato con la relativa legge di conversione, in allegato alla presente.
Dal 21 al 23 ottobre 2025, in live streaming, si terrà la prima edizione della Environmental Intensive School Waste Management di TuttoAmbiente, una full immersione operativa sulla corretta gestione dei rifiuti.
Il corso consente di acquisire le nozioni necessarie ad impostare correttamente e a coordinare, con un approccio orientato al miglioramento continuo, la gestione dei rifiuti di un’azienda, di un ente o di uno studio professionale.
Dalla comprensione degli elementi distintivi della complessa nozione del rifiuto agli obblighi del produttore, dalla classificazione in funzione della provenienza e della pericolosità all’impostazione del deposito temporaneo prima della raccolta, dai criteri di scelta dei fornitori di servizi di gestione al complesso insieme degli adempimenti documentali, la Scuola fornisce tutti gli elementi necessari ad assicurare una gestione dei rifiuti efficiente e pienamente conforme alle norme di riferimento.
In virtù della collaborazione avviata, previsto scontro iscrizione per i soci Assoambiente.
In allegato locandina.
Pneurama
Si rende disponibile in allegato la Newsletter n. 228 del 22 luglio 2025.
Buona lettura.
È all’esame del Senato (Commissione Industria) il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025 (AS 1578) la cui adozione rientra tra gli impegni assunti dallo Stato italiano al cui rispetto è subordinato lo stanziamento dei fondi previsti nell’ambito del PNRR. Il provvedimento interviene anche sui servizi pubblici locali di rilevanza economica per aumentare l’efficienza delle gestioni affidate in-house ai Comuni con oltre 5.000 abitanti.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/276/SA-NOT/TO del 22.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
È all’esame del Senato (Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) il Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025 (AS 1578) la cui adozione rientra tra gli impegni assunti dallo Stato italiano al cui rispetto è subordinato lo stanziamento dei fondi previsti nell’ambito del PNRR.
In particolare, per quanto riguarda i servizi pubblici locali di rilevanza economica, gli interventi mirano ad aumentare l’efficienza delle gestioni affidate in-house ai Comuni con oltre 5.000 abitanti. Già l’articolo 30 del D.lgs. n. 201/2022 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” prevede che gli Enti di maggiori dimensioni (i Comuni e le loro eventuali forme associative con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, nonché le Città Metropolitane, le Province e gli altri enti competenti), devono effettuare, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, la ricognizione periodica - contenuta in un’apposita relazione - della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Il Ddl propone di integrare tale articolo con ulteriori aspetti che mirano a chiarire iter e modalità con cui in caso di gestioni inefficienti, i Comuni devono adottare un atto di indirizzo nei confronti del gestore del servizio, imponendo l’attuazione di misure correttive finalizzate al ripristino e al miglioramento della qualità del servizio, all’efficientamento dei costi e al risanamento di eventuali perdite. Previsto coinvolgimento anche di ANAC e AGCM (per monitoraggio). Inoltre, sempre recependo le indicazioni di AGCM, il Ddl propone di inserire criteri oggettivi per valutare se l’andamento della gestione dei servizi pubblici locali si considera insoddisfacente, quali:
In caso di inadempimento di tali obblighi, previste sanzioni sia per l’ente locale che ometta un’adeguata attività di monitoraggio, valutazione e verifica dell’andamento gestionale, sia per il gestore. Per quest’ultimo, le violazioni possono comportare anche la risoluzione del contratto.
Nel rimandare a successive comunicazioni in relazione all’iter parlamentare di esame del provvedimento, si allega il Disegno di legge approvato al CdM lo scorso 4 giugno.
Il 16 luglio 2025 la Commissione europea ha inviato al Consiglio e Parlamento UE una proposta di Decisione relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, che abroga la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 per affrontare le esigenze di finanziamento crescenti in settori chiave quali la competitività, la difesa, la sicurezza, la transizione verde e digitale e la resilienza agli shock esterni. Inoltre il prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) dovrà far fronte al rimborso di NextGenerationEU senza apportare tagli ai programmi UE o aumenti dei contributi basati sul redito nazionale lordo (RNL).
Tra gli interventi ipotizzati oltre all'adeguamento dell’aliquota uniforme di prelievo sul peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati (aliquota che passerebbe da 0.8 a 1 euro/kg), la Commissione propone dal 2028 tre nuove risorse: "RAEE tax",“Tobacco Excise Duty Own Resource, TEDOR” e “Corporate Resource for Europe, CORE”.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/275/SAEC-EUR/PE del 22.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
Il 16 luglio 2025 la Commissione europea ha inviato al Consiglio e Parlamento UE una proposta di Decisione relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, che abroga la decisione (UE, Euratom) 2020/2053.
La revisione nasce dall’esigenza dell’UE di affrontare esigenze crescenti in settori chiave quali la competitività, la difesa, la sicurezza, la transizione verde e digitale e la resilienza agli shock esterni. Inoltre il prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) dovrà far fronte al rimborso di NextGenerationEU senza apportare tagli ai programmi UE o aumenti dei contributi basati sul redito nazionale lordo (RNL).
L'attuale sistema delle risorse proprie che dipende in larga misura, e sempre di più, dai contributi basati sull'RNL, non sarà più sufficiente per stare al passo con l'aumento del fabbisogno di finanziamento. Pertanto la Commissione sta ipotizzando l'introduzione di nuove risorse per ridurre l'onere per gli Stati membri, garantire il finanziamento sostenibile delle politiche comuni dell'UE, il rimborso di NextGenerationEU e rispondere in modo più flessibile alle crisi e a un mondo in evoluzione.
Come dichiarato dalla Commissione, la risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni (Emissions Trading System, ETS) rimane una colonna portante delle proposte della Commissione, in quanto è strettamente collegata agli obiettivi climatici dell'Unione e presenta un notevole potenziale in termini di entrate: il 30 % di tali entrate è destinato al bilancio dell'UE, mentre la maggior parte delle entrate derivanti dalla vendita all'asta delle quote di emissioni continuerebbe a confluire nei bilanci nazionali. La Commissione ha altresì deciso di riorientarsi esclusivamente sulle entrate provenienti dal sistema per lo scambio di quote di emissioni (ETS1) già in vigore e di non basare la risorsa propria sul nuovo sistema per lo scambio di quote di emissioni per il trasporto stradale e l'edilizia (ETS2).
Sempre la Commissione precisa che la risorsa propria basata sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) può essere considerata la "dimensione esterna" dell'ETS e rimane pertanto parte integrante del pacchetto. Il CBAM garantisce che le importazioni nell'UE siano soggette al prezzo del carbonio equivalente a quello sostenuto per la produzione degli stessi beni nell'UE.
Per quanto di interesse, segnaliamo che oltre all'adeguamento dell’aliquota uniforme di prelievo sul peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati prodotti in ciascuno Stato membro (aliquota che passerebbe da 0.8 a 1 euro/kg), la Commissione propone dal 2028 tre nuove risorse proprie supplementari:
Inoltre, considerato che l'attuale livello del 25% dei dazi doganali che gli Stati membri trattengono determina una quota elevata di risorse proprie che non è messa a disposizione del bilancio dell'UE, la Commissione propone di portare tale valore al 10%.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla Proposta della Commissione, in allegato.
Con successive comunicazioni cercheremo di aggiornarvi in materia, anche in relazione ad eventuali iniziative avviate con le Associazioni europee con cui Assoambiente collabora.
Pubblicato sul sito di ISPRA il Rapporto sui rifiuti speciali che nel 2023 registrano una crescita della produzione pari all’1,9% rispetto al 2022 (mentre PIL e consumi crescono dello 0,7% e dello 0,5%): 164,5 milioni di tonnellate (3 milioni in più del 2022) ascrivibili a tutti i settori, soprattutto ai rifiuti da costruzione e demolizione che passa da 79,2 a 81,4 milioni di tonnellate (51% del totale), dato che va ricordato, continua ad essere “stimato”, ma anche ai rifiuti pericolosi (da 10,0 a 10,2 milioni di tonnellate).
L’Italia si conferma terra di “recupero” di rifiuti speciali, con una percentuale pari all’84,5% di materiali avviati a recupero (impianti autorizzati in R) e il 15,5% avviato a smaltimento (impianti autorizzati in D). Migliora ancora il tasso di riciclo, si riduce ancora la discarica, stabile il recupero energetico, ma aumenta l’export verso in impianti di incenerimento e discarica.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/274/SAEC-COM/PE del 22.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
Pubblicato sul sito di ISPRA il Rapporto sui rifiuti speciali che nel 2023 registrano una crescita della produzione pari all’1,9% rispetto al 2022 (mentre PIL e consumi crescono dello 0,7% e dello 0,5%): 164,5 milioni di tonnellate (3 milioni in più del 2022) ascrivibili a tutti i settori, soprattutto ai rifiuti da costruzione e demolizione che passa da 79,2 a 81,4 milioni di tonnellate (51% del totale), dato che va ricordato, continua ad essere “stimato”, ma anche ai rifiuti pericolosi (da 10,0 a 10,2 milioni di tonnellate).
ISPRA evidenzia il gap rispetto agli obiettivi di prevenzione e riduzione previsti al 2020: nel 2023 l’intensità della produzione di rifiuti sul PIL produce un dato di 80 tonnellate di rifiuti per ogni milione di euro di PIL nazionale (era 79,4 nel 2022, ma era 84,8 nel 2021). La stessa dinamica è riscontrabile per i soli rifiuti pericolosi. Leggermente in riduzione l’intensità della produzione di rifiuti da C&D rispetto al valore della produzione del settore (812 tonnellate per milione di euro nel 2023, contro 845 del 2022 e addirittura contro i 982 del 2020).
L’Italia si conferma terra di “recupero” di rifiuti speciali, con una percentuale pari all’84,5% di materiali avviati a recupero (impianti autorizzati in R) e il 15,5% avviato a smaltimento (impianti autorizzati in D).
Il solo recupero di materia vale il 73,1 % del totale dei rifiuti gestiti (130,7 milioni di tonnellate), con un aumento di 3,2 milioni di tonnellate (+2,5%). L’avvio a recupero energetico vale 3 milioni di tonnellate (1,9 a coincenerimento e 1,1 a incenerimento) per un totale dell’1,6%. Un dato stabile rispetto al 2022.
A discarica finiscono 7,9 milioni di tonnellate (4,4%), valore in riduzione rispetto al 2022 per circa 1 milione di tonnellate. Le “altre operazioni di smaltimento” valgono 17,7 milioni di tonnellate (9,9%), mentre gli stoccaggi (deposito preliminare e messa in riserva) valgono 19,7 milioni di tonnellate (11% del totale). Una forma di gestione in leggero aumento (+1,5%).
In aumento l’export di rifiuti che passa da 4,8 milioni di tonnellate a 5,5, con un aumento che riguarda sia i rifiuti non pericolosi che i rifiuti pericolosi. Un flusso composto in buona parte da “rifiuti da rifiuti” (codice EER 190000), che compongono il 75% dei rifiuti non pericolosi esportati. Un terzo di questi rifiuti viene destinato a recupero energetico all’estero, circa 1,2 milioni di tonnellate, cui aggiungere circa 300.000 tonnellate di rifiuti pericolosi ad incenerimento, per un totale di 1,5 milioni di tonnellate, valore che approssima il deficit impiantistico di incenerimento di rifiuti speciali in Italia. Consistente anche l’export di rifiuti speciali non pericolosi destinati al recupero di materia, pari a circa 2,3 milioni di tonnellate. Esportiamo pochissimo verso impianti di discarica come rifiuti non pericolosi, ma continuiamo ad esportare a discarica rifiuti pericolosi, circa 500,000 tonnellate, anche questo valore approssima il deficit di discarica per pericolosi presente ancora in Italia. Le importazioni sono invece in riduzione: 6,8 milioni di tonnellate, quasi tutti materiali metallici.
In sintesi, i rifiuti speciali totali tornano ad aumentare, nonostante la stagnazione della produzione industriale e dei rifiuti da attività manifatturiera conseguente. Continuiamo ad essere un Paese di intermediazione, con il flusso di rifiuti da rifiuti che continua ad aumentare. Migliora ancora il tasso di riciclo, si riduce il conferimento in discarica, stabile il recupero energetico, ma aumenta l’export. Sulla base dei dati ISPRA relativi alle esportazioni, emerge che mancano in Italia impianti di recupero energetico per 1,5 milioni di tonnellate e discariche per rifiuti pericolosi per 500.000 tonnellate. Importiamo materiali per attività di riciclo ed esportiamo rifiuti che vengono conferiti in impianti di incenerimento e discarica.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla pubblicazione del Rapporto, disponibile qui.
Nell’ambito della collaborazione in essere tra Assoambiente ed ASSONIME, segnaliamo il terzo numero dell’“Osservatorio sul nuovo Codice dei contratti pubblici” in merito al quale ASSONIME pubblica periodicamente approfondimenti su vari temi. In particolare in questo numero sono riportate diverse pronunce giurisprudenziali in merito alla valutazione di equivalenza delle tutele economiche e normative, oltre ad un quarto capitolo relativo alle indicazioni dell’ANAC in tema di e-procurement.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/273/ SA-LAV/MI del 18.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
Nell’ambito della collaborazione in essere tra Assoambiente ed ASSONIME, segnaliamo che, per quanti interessati, è disponibile su richiesta a assoambiente@assoambiente.org il terzo numero dell’“Osservatorio sul nuovo Codice dei contratti pubblici” in merito al quale ASSONIME pubblica periodicamente approfondimenti su vari temi.
Nella Rassegna pubblicata nei giorni scorsi, sono riportate diverse pronunce giurisprudenziali su:
oltre ad un quarto capitolo relativo alle indicazioni dell’ANAC in tema di e-procurement.
In particolare sull’argomento di cui al punto 1 (vedi in merito la circolare Assoambiente n. 10/2025 del 13.01.2025) la Rassegna richiama alcune pronunce degli ultimi mesi, emanate dai TAR Lombardia e Toscana pur in assenza del Decreto del Ministero del Lavoro che, ai sensi delle recenti modifiche legislative al codice dei Contratti Pubblici, avrebbe dovuto essere pubblicato entro la fine di marzo 2025 per fornire indicazioni normative in ordine alla valutazione, da parte delle stazioni appaltanti, delle “dichiarazioni di equivalenza”.
Gli orientamenti descritti appaiono comunque piuttosto severi nel valutare l’affidabilità delle offerte in sede di gara recanti presunte “tutele equivalenti”, il che al momento risulta coerente con le esigenze delle aziende associate, nel presupposto che eventuali offerte basate sull’applicazione di contratti collettivi diversi dal CCNL Servizi Ambientali 18.5.2022 si pongano in “dumping” col solo scopo di aggiudicarsi il servizio per il tramite della diminuzione delle tutele dei lavoratori.
Il prossimo 23 luglio 2025 alle ore 11 si terrà il webinar su REMBOOK per le imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie 9 e 10 (bonifiche) in cui verranno illustrate le finalità del progetto, il catalogo realizzato, le modalità per inserire gratuitamente la propria impresa e l'utilità dello strumento per gli enti appaltanti e per le aziende.
In allegato programma con link per registrazione.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/272/SAEC-SUO/LE del 18.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
Il 19 giugno scorso è iniziata la campagna di iscrizioni per il 2025 al REMBook, l'osservatorio nazionale nato dalla collaborazione tra l'Albo nazionale gestori ambientali e RemTech (FERRARA EXPO), con il contributo del Commissario Unico per le Bonifiche, di Assoambiente e di Assoamianto (cfr. circolare Assoambiente n. 232/2025).
Il catalogo delle imprese che offrono servizi di bonifica è consultabile su RemBook, a disposizione dei committenti pubblici e privati che desiderano individuare rapidamente un'impresa qualificata e competente per l'esecuzione di bonifiche di siti e beni contenenti amianto.
A riguardo il prossimo 23 luglio 2025 alle ore 11:00 è stato organizzato un webinar, nel quale è previsto anche l’intervento di Assoambiente, nell’ambito del quale verranno illustrate le finalità del progetto, il catalogo realizzato, le modalità per inserire gratuitamente la propria impresa e l'utilità dello strumento per gli enti appaltanti.
Ricordiamo che RemBook persegue come obiettivi principali:
In allegato il programma del webinar in cui è inserito anche il link per la registrazione, necessaria per partecipare all’incontro.
FEAD è stata contattata dalla Commissione europea per una consultazione mirata a supporto dello studio di valutazione d'impatto sui prossimi requisiti obbligatori per i fornitori di servizi del passaporto digitale dei prodotti (DPP), come previsto dal Regolamento (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR).
Ricordiamo che il Regolamento ha il doppio obbiettivo di migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti venduti sul mercato unico europeo e di assicurare la loro libera circolazione tra gli stati membri dell’Unione.
Rispetto ai nuovi requisiti per i prodotti introduce inoltre il passaporto digitale del prodotto (DPP), che obbliga i produttori a fornire informazioni trasparenti su questi aspetti e che sarà obbligatorio per qualsiasi operatore economico che immette sul mercato UE un prodotto regolato dagli atti delegati ESPR.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/271/SAEC-EUR/PE del 17.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
FEAD è stata contattata dalla Commissione europea per una consultazione mirata a supporto dello studio di valutazione d'impatto sui prossimi requisiti obbligatori per i fornitori di servizi del passaporto digitale dei prodotti (DPP), come previsto dal Regolamento (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR).
Ricordiamo che il Regolamento ESPR (Ecodesign for Sustainable Products Regulation), pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 27 giugno 2024, sostituisce la precedente direttiva sulla progettazione ecocompatibile, che si applicava solo ai prodotti che consumano energia, estendendo ora l’ambito di applicazione a quasi tutti i beni immessi sul mercato dell’UE, ad eccezione di alcune categorie specifiche come i veicoli e i prodotti destinati alla difesa e alla sicurezza.
Il Regolamento ha il doppio obbiettivo di migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti venduti sul mercato unico europeo e di assicurare la loro libera circolazione tra gli stati membri dell’Unione. In particolare per i prodotti inclusi nell’ESPR sono introdotti diversi requisiti, quali la durabilità, la riutilizzabilità, la possibilità di miglioramento e riparabilità, la gestione delle sostanze che ostacolano la circolarità, l’efficienza energetica e delle risorse, i contenuti riciclati, il riciclaggio e la rifabbricazione, oltre a norme sull’impronta di carbonio e ambientale. Viene anche introdotto un passaporto digitale del prodotto (DPP), che obbliga i produttori a fornire informazioni trasparenti su questi aspetti e che sarà obbligatorio per qualsiasi operatore economico che immette sul mercato UE un prodotto regolato dagli atti delegati ESPR.
Proprio in tale ottica, la Commissione ha trasmesso a FEAD un questionario rivolto alle aziende (comprese le PMI) che operano principalmente nel settore della circolarità e della gestione dei rifiuti (riciclatori, riparatori, ricondizionatori, riutilizzatorie aziende di smaltimento dei rifiuti), che saranno tra i principali utenti dei DPP. I risultati saranno utilizzati come informazioni base per la valutazione d'impatto dell'atto delegato sui fornitori diretti di servizi di DPP.
In allegato (v. Allegato1) sono riportate le proposte formulate da FEAD in merito al questionario della Commissione UE: le risposte richiamano il documento di posizione di FEAD in materia (v. Allegato 2) e le risposte fornite sempre dalla Federazione europea alla recente consultazione pubblica sui requisiti obbligatori per i fornitori di servizi DPP.
In materia, siamo a chiederVi di segnalarci eventuali contributi rispetto alla bozza di risposta di FEAD al questionario entro il prossimo 7 agosto (email e.perrotta@fise.org) al fine di poter dare riscontro alla Federazione in tempi utili.
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica al fine di definire i format che gli Stati membri dovrebbero utilizzare al fine di garantire condizioni uniformi per la comunicazione dei dati sulla raccolta ed il trattamento dei rifiuti di batterie.
L’Art. 76 del Regolamento (UE) 2023/1542 rinvia, infatti, ad un successivo Atto di esecuzione della Commissione – da adottare entro il 18 agosto 2025 - per stabilire il formato dei dati e delle informazioni che gli Stati membri devono comunicare in UE sulla gestione dei rifiuti di batterie.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/270/SAEC-EUR/PE del 17.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica al fine di definire i format che gli Stati membri dovrebbero utilizzare al fine di garantire condizioni uniformi per la comunicazione dei dati sulla raccolta ed il trattamento dei rifiuti di batterie.
L’Art. 76 del Regolamento (UE) 2023/1542 rinvia, infatti, ad un successivo Atto di esecuzione della Commissione – da adottare entro il 18 agosto 2025 - per stabilire il formato dei dati e delle informazioni che gli Stati membri devono comunicare in UE nonché i metodi di valutazione e le condizioni operative riguardanti la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie (incluse batterie portatili, batterie per mezzi di trasporto leggeri, batterie per autoveicoli, batterie industriali e batterie per veicoli elettrici) in base alle categorie, alla composizione chimica, all’efficienza di riciclaggio e al recupero di materiali. Gli Stati membri devono inoltre fornire una relazione di controllo della qualità.
In allegato si riporta il format di comunicazione proposto dalla Commissione, così come il format per il controllo di qualità che deve accompagnare i dati.
I documenti allegati risultano in linea con quanto ad oggi già riportato nel Regolamento delegato (UE) 2025/606 della Commissione che integra il Regolamento (UE) 2023/1542 e stabilisce in Allegato, per i riciclatori, la metodologia di calcolo e la verifica dei tassi dell’efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali dai rifiuti di batterie, nonché il formato della documentazione.
Nel rinviare a successive comunicazioni per ogni aggiornamento in materia, rimaniamo a disposizione per informazioni.
E’ stato pubblicato oggi sul sito del MASE il DM n. 228 del 17 luglio 2025 volto ad approvare l’aggiornamento delle regole operative per accedere agli incentivi per le comunità energetiche rinnovabili e le configurazioni di autoconsumo alla luce delle novità introdotte dal decreto n. 127 del 16 maggio 2025 pubblicato il 25 giugno scorso.
Il decreto correttivo n.127/2025, applicabile anche alle richieste già presentate, ha modificato alcune previsioni del decreto CACER, inserendo alcune importanti novità in materia di concessione dei benefici PNRR. Le disposizioni oggetto di modifica recepiscono le revisioni tecniche del PNRR, valutate positivamente dalla Commissione Europea e approvate dal Consiglio ECOFIN del 20 giugno 2025:
In ragione di queste novità sono stati integrati e perfezionati ulteriori aspetti delle Regole Operative relativi principalmente a:
Il MASE ha pubblicato inoltre il DM n. 229 del 17 luglio per aggiornare l’avviso pubblico (bando) per la presentazione di domande a sportello per la concessione di contributi da finanziare nell’ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR.
Il prossimo 4 agosto 2025 entrerà in vigore il Regolamento delegato (UE) 2025/843 che modifica ha inserito nell’allegato I del Regolamento 2019/1021 (Regolamento POP) - che contiene l’elenco delle sostanze per le quali è vietata la fabbricazione, l'immissione in commercio e l’uso - il composto UV-328.
Il composto UV-328 è un additivo che viene aggiunto alla plastica per la produzione di un’ampia gamma di prodotti e che ha la funzione di stabilizzante avendo la capacità di filtrare i raggi ultravioletti. Nel Regolamento vengono comunque previste una serie significative di deroghe al divieto di impiego del composto.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/269/SAEC-EUR/CS del 17.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
La Commissione europea ha pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2025/843 che modifica l’allegato I del Regolamento (UE) 2019/1021 (Regolamento POP), che contiene l’elenco delle sostanze per le quali è vietata la fabbricazione, l'immissione in commercio e l’uso, aggiungendo il composto UV-328.
Il composto UV-328 è un additivo che viene aggiunto alla plastica per la produzione di un’ampia gamma di prodotti e che ha la funzione di stabilizzante avendo la capacità di filtrare i raggi ultravioletti. Tale decisione è conseguente al recepimento degli accordi siglati a livello internazionale sulle sostanze per cui vietarne la produzione.
Nel Regolamento vengono comunque previste una serie significative di deroghe al divieto di impiego del composto. Il regime di esenzione prevede degli scaglioni con una serie di soglie via più basse relativamente alla presenza dell'UV-328 sotto forma di contaminante non intenzionale in tracce nelle sostanze, nelle miscele o negli articoli (100 mg/kg dal 4 agosto 2025; 10 mg/kg dal 4 agosto 2027 e 1 mg/kg dal 4 agosto 2029). Deroghe all’uso della sostanza con scadenze superiori al 2029 riguardano veicoli a motore terrestri, aeromobili, separatori per provette, carta fotografica e pezzi di ricambio. Infine per alcuni prodotti, tra cui ricambi di dispositivi medici, la deroga è a vita.
Il Regolamento delegato (UE) 2025/843 entrerà in vigore a partire dal 4 agosto 2025.
Per ulteriori dettagli si rimanda al testo del Regolamento in allegato.
Il 19 giugno è iniziata la campagna di iscrizioni per il 2025 al REMBook, l'osservatorio nazionale nato dalla collaborazione tra l'Albo Nazionale Gestori Ambientali e RemTech (FERRARA EXPO), con il contributo del Commissario Unico per le Bonifiche, di ASSOAMBIENTE e di Assoamianto.
Il catalogo delle imprese che offrono servizi di bonifica è consultabile su www.rembook.it, a disposizione dei committenti pubblici e privati che desiderano individuare rapidamente un'impresa
qualificata e competente per l'esecuzione di bonifiche di siti e beni contenenti amianto.
Durante il webinar del 23 luglio alle ore 11:00, verranno illustrate le finalità del progetto, il catalogo realizzato, le modalità per inserire gratuitamente la propria impresa e l'utilità dello strumento per gli enti appaltanti.
Partecipa al webinar il Direttore Assoambiente, Elisabetta Perrotta.
Iscriviti al webinar cliccando qui
Programma scaricabile in allegato
Pubblicato sulla GUUE il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290 della Commissione europea recante le modalità di applicazione contenute nel nuovo regolamento sulla spedizione dei rifiuti per quanto riguarda i requisiti necessari per l’interoperabilità tra il sistema centrale di trasmissione e scambio per via elettronica di informazioni e documenti relativi alle spedizioni di rifiuti (DIWASS) e altri sistemi o software, nonché altri requisiti tecnici e organizzativi necessari per l’attuazione pratica della trasmissione e dello scambio di informazioni e documenti per via elettronica.
Il sistema DIWASS (Digital Waste Shipment System) è previsto dall’articolo 27 del Regolamento (UE) 2024/1157 “Trasmissione e scambio di informazioni per via elettronica” ed è finalizzato a semplificare la spedizione dei rifiuti consentendo uno scambio elettronico delle informazioni legate alle spedizioni, oltre a stabilire anche i requisiti di interoperabilità tra il sistema centrale DIWASS e altri sistemi o software utilizzati per la gestione delle spedizioni di rifiuti.
A partire dal prossimo 21 maggio 2026 è previsto l’obbligo di utilizzo del DIWASS per la trasmissione della documentazione relativa alla spedizione di rifiuti.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/268/SAEC-EUR/CS del 15.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
Pubblicato sulla GUUE il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290 della Commissione europea recante le modalità di applicazione contenute nel nuovo regolamento sulla spedizione dei rifiuti per quanto riguarda i requisiti necessari per l’interoperabilità tra il sistema centrale di trasmissione e scambio per via elettronica di informazioni e documenti relativi alle spedizioni di rifiuti (DIWASS) e altri sistemi o software, nonché altri requisiti tecnici e organizzativi necessari per l’attuazione pratica della trasmissione e dello scambio di informazioni e documenti per via elettronica.
Il sistema DIWASS (Digital Waste Shipment System) è previsto dall’articolo 27 del Regolamento (UE) 2024/1157 “Trasmissione e scambio di informazioni per via elettronica” ed è finalizzato a semplificare la spedizione dei rifiuti consentendo uno scambio elettronico delle informazioni legate alle spedizioni, oltre a stabilire anche i requisiti di interoperabilità tra il sistema centrale DIWASS e altri sistemi o software utilizzati per la gestione delle spedizioni di rifiuti. A partire dal prossimo 21 maggio 2026 è previsto l’obbligo di utilizzo del DIWASS per la trasmissione della documentazione relativa alla spedizione di rifiuti.
Il presente Regolamento di esecuzione relativo al DIWASS è specifico sui requisiti di interoperabilità con altri sistemi elettronici già esistenti e pertanto:
La Commissione sta infatti ancora lavorando su una serie di documenti e strumenti che permetteranno la piena funzionalità al sistema. Tra questi:
Il Regolamento è stato discusso, prima di essere pubblicato, in occasione dell’incontro organizzato dalla Commissione e rivolto al gruppo di esperti sulle spedizioni di rifiuti che si è svolto lo scorso 20 giugno 2025 e al quale erano presenti anche rappresentanti FEAD ed EuRIC (in allegato la presentazione illustrata dalla Commissione e il verbale dell’incontro). In relazione alla criticità, evidenziata da FEAD ed EURIC, relativa alla ristrettezza della tempistica che non consentirebbe una adeguata implementazione delle procedure digitali, è stato proposto l’inserimento di un periodo di prova per gli operatori per poter familiarizzare con il sistema prima che diventi obbligatorio. La Commissione ha preso nota delle richieste avanzate dagli operatori, sottolineando che si sta adoperando affinché il sistema sia pronto prima del 21 maggio 2026 proprio per permettere un periodo di prova. Inoltre sempre la Commissione sta organizzando corsi di formazione rivolti alle autorità competenti, che dovranno poi formare gli operatori. FEAD ha sottolineato che sono necessarie scadenze chiare e con largo anticipo rispetto all'obbligatorietà perché i livelli di impegno saranno molto diversi da parte delle diverse autorità competenti. A tale proposito, durante l’incontro, la Germania ha già segnalato di non volersi assumere la responsabilità di rispondere alle domande su come utilizzare DIWASS. Infine, la Commissione ha evidenziato che sono stati già predisposti diversi server di backup per DIWASS, minimizzando così le possibilità di guasto e garantendo la continuità del servizio.
FEAD ed EuRIC continueranno a seguire la questione e provvederanno a trasmettere alla Commissione tutte le domande e richieste di chiarimento pervenute dai propri associati sul sistema DIWASS. Siete pertanto invitati ad inviare eventuali contributi all’Associazione.
Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Regolamento e agli altri documenti allegati.
Il 16 luglio 2025, tra le ore 18.00 e 20.00, è pianificata una manutenzione del sito Rentri, durante la quale non saranno garantite la disponibilità né il corretto funzionamento dei servizi API e web.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/267/SAEC-NOT/LE del 15.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
Il 16 luglio 2025 tra le ore 18.00 e 20.00 - come indicato al seguente link - è pianificata una manutenzione del sito RENTRi, durante la quale non saranno garantite la disponibilità e il corretto funzionamento dei servizi API e web.
La manutenzione è dovuta ad un rilascio di aggiornamenti di sistema della piattaforma informatica e, pertanto, durante l’attività i servizi API non saranno utilizzabili ma riprenderanno il normale funzionamento al termine della manutenzione, dopo la quale si raccomanda di prendere visione del ChangeLog al link https://api.rentri.gov.it/docs?page=changelog.
Si precisa che tali aggiornamenti non prevedono modifiche rilevanti riguardo l'uso delle API di interoperabilità e che sulla home page del portale RENTRi verrà aggiunta una nuova funzionalità “aggiornamento software” con la cronologia e il contenuto degli aggiornamenti apportati.
Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, rimandiamo a successive comunicazioni per ogni aggiornamento o iniziativa associativa in materia.
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