Risposta MASE a interpello su chiarimenti ammissibilità rifiuti in discarica
Con risposta all’interpello n. 235616/2024, il MASE ha chiarito che:
le autorità territorialmente competenti possano autorizzare, anche per settori confinati, alcune specifiche sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi e individuare i relativi criteri di ammissibilità stabiliti, caso per caso, in base alla tipologia di sottocategoria, alle caratteristiche dei rifiuti, alla valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e all’idoneità del sito, prevedendo altresì deroghe per specifici parametri, tra cui DOC e TSD;
fermo restando che l’effettuazione del trattamento non necessariamente comporta che lo stesso sia automaticamente efficace ai fini del collocamento in discarica, occorre specificare che i rifiuti trattati devono altresì rispondere ai criteri di ammissibilità definiti nell’atto autorizzativo dall’autorità competente.
Il MASE ha risposto ad un interpello avanzato dalla Regione Campania con cui veniva chiesta un’interpretazione in merito alla corretta applicazione dei limiti emissivi di alcuni parametri (polveri totali nel caso di specie) per impianti operanti in AIA.
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Il TAR Sardegna, con sentenza n. 793 del 03/10/2025 ha stabilito che nel caso di affidamento diretto del servizio di recupero e smaltimento rifiuti l’Amministrazione, pur godendo di ampia discrezionalità, è tenuta a motivare la scelta dell’impresa affidataria, come stabilito dal D.lgs. n. 36 del 2023.