Risposta MASE a interpello su chiarimenti ammissibilità rifiuti in discarica
Con risposta all’interpello n. 235616/2024, il MASE ha chiarito che:
le autorità territorialmente competenti possano autorizzare, anche per settori confinati, alcune specifiche sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi e individuare i relativi criteri di ammissibilità stabiliti, caso per caso, in base alla tipologia di sottocategoria, alle caratteristiche dei rifiuti, alla valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e all’idoneità del sito, prevedendo altresì deroghe per specifici parametri, tra cui DOC e TSD;
fermo restando che l’effettuazione del trattamento non necessariamente comporta che lo stesso sia automaticamente efficace ai fini del collocamento in discarica, occorre specificare che i rifiuti trattati devono altresì rispondere ai criteri di ammissibilità definiti nell’atto autorizzativo dall’autorità competente.
Lo scorso 29 ottobre, l’Associazione Antitrust Italiana (AAI) ha organizzato un convegno, in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, per discutere la Relazione annuale dell’AGCM (attività svolta nel 2024) e gli sviluppi verificatisi in ambito concorrenziale.
Il TAR Lombardia, con sentenza n. 3496 del 30 ottobre 2025 si è pronunciato su un ricorso proposto da una serie di aziende contro ARERA e nei confronti di alcuni Comuni,
TiFORMA (società di formazione e consulenza) ha organizzato un seminario (in videoconferenza) di interesse per il comparto dal titolo "MTR3 ARERA: chiarimenti applicativi e nuovi Schemi tipo per la predisposizione dei PEF 2026-2029.