Pubblicato il nuovo DPCM del 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante 'Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19', del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 'Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid.19', e del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante 'Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021'” (S.O. n. 2 della G.U. n.11 del 15 gennaio 2021).
Il provvedimento – le cui disposizioni si applicano a partire dalla data del 16 gennaio e saranno efficaci fino al 5 marzo 2021 (salvo i diversi termini specifici previsti nell’articolato) – sostituisce, modificandole in parte, le previsioni del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 (cfr. circolare associativa n. 336/2020), in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, confermando le modalità per l’individuazione delle restrizioni applicabili su parti del territorio nazionale a seconda che si collochino in contesti di elevata o massima gravità epidemiologica.
Le principali disposizioni contenute nel DPCM in oggetto riguardano, sostanzialmente le restrizioni in materia di spostamenti e di chiusura degli esercizi commerciali.
Più nello specifico, seppur sinteticamente per quanto di possibile interesse, viene previsto che:
Art. 1 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”
Art. 2 “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto”
Art. 3 “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”
Gli articoli successivi contengono principalmente misure relative agli spostamenti da e per l’estero, sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, trasporto pubblico di linea, obblighi di armatori e disposizioni specifiche sulla disabilità.
Nell’ambito dell’art. 14 recante “Disposizioni finali” viene specificato che l’attuale classificazione delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto – di cui all’ordinanza del Ministro della salute dell’8 gennaio 2021 – continua ad applicarsi fino all’adozione delle nuove ordinanze e comunque non oltre il 24 gennaio 2021, fatta salva una eventuale nuova classificazione.
Per ogni approfondimento si rinvia al testo del provvedimento disponibile qui.