La Commissione UE ha approvato, lo scorso 21 dicembre, la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia ("disciplina CEEAG"). che una volta adottata formalmente – nel prossimo mese di gennaio 2022 – sostituirà l’attuale disciplina in materia di aiuti di Stato per l’ambiente e l’energia (Eeag) e si applicherà a qualsiasi decisione presa dalla Commissione. Gli Stati membri saranno tenuti ad allineare i regimi esistenti alle nuove norme a partire dal 2024.
Le nuove norme comprendono importanti novità per adeguare le norme alle priorità strategiche della Commissione, in particolare quelle stabilite nel Green Deal europeo, ad altre recenti modifiche normative e alle proposte della Commissione nei settori dell'energia e dell'ambiente, compreso il Pacchetto FIT for 55%. Inoltre, creano un quadro per supportare gli Stati membri a fornire il sostegno necessario per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo in modo mirato ed efficace sotto il profilo dei costi.
Le norme sugli aiuti di Stato appena approvate sostengono progetti per la tutela dell'ambiente, compresa la protezione del clima e la produzione di energia verde; comprendono sezioni volte a sostenere la decarbonizzazione dell'economia in maniera ampia e flessibile, aperta a tutte le tecnologie che possono contribuire al Green Deal europeo, in particolare rinnovabili, misure di efficienza energetica, aiuti per la mobilità pulita, infrastrutture, economia circolare, riduzione dell'inquinamento, protezione e ripristino della biodiversità, nonché misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Scopo di tali norme è aiutare gli Stati membri a realizzare i loro ambiziosi obiettivi UE sul fronte dell'energia e del clima, contenendo al massimo i costi per i contribuenti ed evitando distorsioni indebite della concorrenza nel mercato unico. La disciplina mira inoltre ad agevolare la partecipazione delle comunità dell'energia rinnovabile e delle PMI, in quanto importanti propulsori della transizione verde.
In particolare, la nuova disciplina CEEAG:
Le disposizioni della disciplina sono integrate dal regolamento generale di esenzione per categoria (cosiddetto GBER) che stabilisce le condizioni di compatibilità ex ante in base alle quali gli Stati membri possono attuare misure di aiuto di Stato senza darne notifica preventiva alla Commissione.
Per quanto concerne in particolare le attività di recupero e riciclaggio (NACE 38.32) sono individuate nella sezione 4.4 recante “Aiuti per l'uso efficiente delle risorse e per sostenere la transizione verso un'economia circolare”. In relazione a tali attività gli aiuti possono essere concessi per i seguenti tipi di investimenti:
A determinate condizioni, possono essere, inoltre, concessi aiuti per la copertura dei costi di esercizio per la raccolta e la cernita separate dei rifiuti in relazione a flussi o tipi di rifiuti specifici. Vengono inoltre previsti aiuti per la produzione di biocarburanti, bioliquidi, biogas e carburanti da biomassa a partire da rifiuti e aiuti per la produzione di energia dai rifiuti, in entrambi i casi dovranno essere rispettate le condizioni applicabili agli aiuti per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla sezione 4.1.
Il paragrafo 4.4 passa quindi ad illustrare le condizioni, aggiuntive a quelle già elencate nei precedenti paragrafi, che gli aiuti relativi ad attività di recupero e riciclo devono rispettare. Tra queste le condizioni relative all’effetto dell’incentivo, la minimizzazione della distorsione su competizione e mercato (suddivise in necessità dell’aiuto, appropriatezza, proporzionalità) e la necessità di evitare altri indebiti effetti negativi sul mercato.
Nel rimanere a disposizione per ogni approfondimento, trasmettiamo in allegato comunicato stampa a firma del Presidente FEAD e rimandiamo al sito della Commissione europea (qui) per il testo della disciplina in materia di aiuti di stato ed il comunicato stampa della Commissione.