AssoAmbiente

Circolari

322/2021/NA

La Commissione UE ha approvato, lo scorso 21 dicembre, la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia ("disciplina CEEAG"). che una volta adottata formalmente – nel prossimo mese di gennaio 2022 – sostituirà l’attuale disciplina in materia di aiuti di Stato per l’ambiente e l’energia (Eeag) e si applicherà a qualsiasi decisione presa dalla Commissione. Gli Stati membri saranno tenuti ad allineare i regimi esistenti alle nuove norme a partire dal 2024.

Le nuove norme comprendono importanti novità per adeguare le norme alle priorità strategiche della Commissione, in particolare quelle stabilite nel Green Deal europeo, ad altre recenti modifiche normative e alle proposte della Commissione nei settori dell'energia e dell'ambiente, compreso il Pacchetto FIT for 55%. Inoltre, creano un quadro per supportare gli Stati membri a fornire il sostegno necessario per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo in modo mirato ed efficace sotto il profilo dei costi.

Le norme sugli aiuti di Stato appena approvate sostengono progetti per la tutela dell'ambiente, compresa la protezione del clima e la produzione di energia verde; comprendono sezioni volte a sostenere la decarbonizzazione dell'economia in maniera ampia e flessibile, aperta a tutte le tecnologie che possono contribuire al Green Deal europeo, in particolare rinnovabili, misure di efficienza energetica, aiuti per la mobilità pulita, infrastrutture, economia circolare, riduzione dell'inquinamento, protezione e ripristino della biodiversità, nonché misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Scopo di tali norme è aiutare gli Stati membri a realizzare i loro ambiziosi obiettivi UE sul fronte dell'energia e del clima, contenendo al massimo i costi per i contribuenti ed evitando distorsioni indebite della concorrenza nel mercato unico. La disciplina mira inoltre ad agevolare la partecipazione delle comunità dell'energia rinnovabile e delle PMI, in quanto importanti propulsori della transizione verde.

In particolare, la nuova disciplina CEEAG:

  • estende le categorie di investimenti e tecnologie che gli Stati membri possono sostenere a tutte quelle in grado di raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo;
  • copre gli aiuti per numerosi settori attinenti al Green Deal;
  • introduce modifiche alle attuali norme su determinati sgravi da prelievi sull'energia elettrica per gli utenti a forte consumo di energia;
  • prevede salvaguardie affinché che gli aiuti siano effettivamente diretti dove risultano necessari per migliorare la tutela del clima e dell'ambiente;
  • garantisce la coerenza con le pertinenti normative e politiche dell'UE nei settori dell'ambiente e dell'energia, grazie, tra l'altro, all'eliminazione delle sovvenzioni per i combustibili fossili più inquinanti;
  • aumenta la flessibilità e razionalizza le norme esistenti, eliminando anche l'obbligo di notifica individuale di progetti verdi di ampia portata nell'ambito di regimi di aiuto precedentemente approvati dalla Commissione.

Le disposizioni della disciplina sono integrate dal regolamento generale di esenzione per categoria (cosiddetto GBER) che stabilisce le condizioni di compatibilità ex ante in base alle quali gli Stati membri possono attuare misure di aiuto di Stato senza darne notifica preventiva alla Commissione.

Per quanto concerne in particolare le attività di recupero e riciclaggio (NACE 38.32) sono individuate nella sezione 4.4 recante “Aiuti per l'uso efficiente delle risorse e per sostenere la transizione verso un'economia circolare”. In relazione a tali attività gli aiuti possono essere concessi per i seguenti tipi di investimenti:

  • investimenti volti a migliorare l'efficienza delle risorse attraverso: la riduzione delle risorse consumate; la sostituzione delle materie prime vergini con materie prime secondarie (riutilizzate o riciclate) o recuperate; la sostituzione di materie prime a base fossile con materie prime a base biologica;
  • investimenti per la riduzione, la prevenzione, la preparazione al riutilizzo, il recupero dei materiali, decontaminazione e riciclaggio dei rifiuti prodotti dal beneficiario;
  • investimenti per la preparazione per il riutilizzo, il recupero dei materiali, la decontaminazione e riciclaggio di rifiuti prodotti da terzi e che altrimenti sarebbero smaltiti o gestiti sulla base di un'operazione di trattamento situata più in basso nell'ordine nella gerarchia delle operazioni di trattamento o in modo meno efficiente sotto il profilo delle risorse, o porterebbe a una minore qualità del riciclaggio;
  • investimenti per la riduzione, la prevenzione, la preparazione al riutilizzo, il recupero dei materiali, decontaminazione, riutilizzo e riciclaggio di altri prodotti, materiali o sostanze generate dal beneficiario o da terzi, che non che non sono necessariamente qualificabili come rifiuti, e che sarebbero altrimenti inutilizzati, smaltiti o recuperati in modo meno efficiente sotto il profilo delle risorse, costituirebbero rifiuti a meno che non vengano riutilizzati o porterebbero a una minore qualità del riciclaggio;
  • investimenti per la raccolta differenziata e la raccolta differenziata dei rifiuti o altri prodotti, materiali o sostanze in vista della preparazione per il riutilizzo o del riciclaggio.

A determinate condizioni, possono essere, inoltre, concessi aiuti per la copertura dei costi di esercizio per la raccolta e la cernita separate dei rifiuti in relazione a flussi o tipi di rifiuti specifici. Vengono inoltre previsti aiuti per la produzione di biocarburanti, bioliquidi, biogas e carburanti da biomassa a partire da rifiuti e aiuti per la produzione di energia dai rifiuti, in entrambi i casi dovranno essere rispettate le condizioni applicabili agli aiuti per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla sezione 4.1.

Il paragrafo 4.4 passa quindi ad illustrare le condizioni, aggiuntive a quelle già elencate nei precedenti paragrafi, che gli aiuti relativi ad attività di recupero e riciclo devono rispettare. Tra queste le condizioni relative all’effetto dell’incentivo, la minimizzazione della distorsione su competizione e mercato (suddivise in necessità dell’aiuto, appropriatezza, proporzionalità) e la necessità di evitare altri indebiti effetti negativi sul mercato.

Nel rimanere a disposizione per ogni approfondimento, trasmettiamo in allegato comunicato stampa a firma del Presidente FEAD e rimandiamo al sito della Commissione europea (qui) per il testo della disciplina in materia di aiuti di stato ed il comunicato stampa della Commissione.

» 23.12.2021
Documenti allegati

Recenti

17 Novembre 2025
2025/418/SAEC-GIU/CC
Sentenza TAR Veneto su obbligo di motivazione per il Comune che adotti il metodo “presuntivo” nella determinazione della Tari
Leggi di +
14 Novembre 2025
2025/417/SAEC-LAV/PE
Consultazione UE su revisione Direttiva 2004/37/CE su protezione lavoratori
Leggi di +
13 Novembre 2025
2025/416/SAEC-GIU/PE
Interpello MASE su EoW “caso per caso” delle terre e rocce da scavo
Leggi di +
12 Novembre 2025
2025/415/SAEC-GIU/CS
Interpello MASE su limiti emissioni impianti AIA
Leggi di +
11 Novembre 2025
2025/414/SAEC-ARE/CC
ARERA – Determinazione 7 Novembre 2025, n.1 su schemi tipo atti proposta tariffaria (2026-2029), modalità di trasmissione e schemi tipo PEFA
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL