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010/2021/CS

Il Tar del Lazio con la sentenza del 7 gennaio 2021, n. 219 ha respinto il ricorso di un comitato di cittadini contro la Regione Emilia Romagna per l’annullamento della delibera regionale che autorizza un cementificio ad utilizzare un combustibile solido secondario (CarboNeXT), che rispetta i requisiti di cui al DM 14 febbraio 2013 n. 22, accanto ai combustibili fossili tradizionalmente impiegati (pet coke e carbone).

Secondo i ricorrenti l’uso di tale combustibile solido secondario ottenuto da rifiuti implicherebbe severi rischi per la salute umana.

Il Tar del Lazio nella sua sentenza ha respinto il ricorso evidenziando come il principio di precauzione debba basarsi su un’effettiva incertezza scientifica circa gli effetti di una determinata azione: in tale circostanza questo elemento non è stato ravvisato in quanto il CSSc, di cui viene autorizzato l’utilizzo da parte della Regione, risponde ai criteri previsti dal DM 22/2013 che, come riconosciuto dal Tar, è perfettamente legittimo e rientra nel quadro generale delle politiche europee per la creazione e promozione dell’economia circolare.

Il Tar evidenzia inoltre come non venga violata in alcun modo la gerarchia delle forme di gestione dei rifiuti in quanto l’utilizzo del CSS si configura come una forma di recupero di rifiuti.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla sentenza, in allegato alla presente.

» 14.01.2021
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