AssoAmbiente

Circolari

2023/323/SAEC-NOT/NA

Il 9 marzo 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato il D.Lgs. n. 24/2023 recante attuazione della Direttiva Europea 2019/1937 su “Protezione degli individui che segnalano violazioni delle norme comunitarie” c.d. Whistleblowing.

La Direttiva ha come oggetto principale la protezione dei segnalanti, ed in particolare prevede che:

  • la protezione non viene garantita solo ai dipendenti che effettuano la segnalazione, ma anche ai clienti, fornitori, tirocinanti, candidati, ex dipendenti, giornalisti...;
  • le persone coinvolte sono protette dal licenziamento, dal demansionamento e da altre forme di discriminazione;
  • la protezione si applica solo alle segnalazioni di illeciti relativi al diritto dell'UE, come frode fiscale, riciclaggio di denaro o reati in materia di appalti pubblici, sicurezza dei prodotti e stradale, protezione dell'ambiente, salute pubblica e tutela dei consumatori e dei dati;
  • il segnalante può scegliere se riportare un sospetto all'interno dell'azienda o direttamente all'autorità di vigilanza competente. Se non accade nulla in risposta a tale segnalazione, o se il segnalante ha motivo di ritenere che sia nell'interesse pubblico, può rivolgersi direttamente ai media. I segnalanti sono protetti in entrambi i casi.
     

Con queste misure protettive l’UE garantisce ai segnalanti che non devono temere ritorsioni e allo stesso tempo incoraggia le persone a segnalare le violazioni all’interno dell’azienda.

Destinatari della Direttiva sono le aziende con più di 50 dipendenti, le istituzioni del settore pubblico, le autorità e i Comuni con più di 10.000 abitanti che sono obbligati a predisporre adeguati canali di segnalazione interni. Le aziende con più di 249 dipendenti sono tenute ad allinearsi entro il 17 dicembre 2019. Quelle tra i 50 e 250 dipendenti hanno tempo fino al 17 dicembre 2023 per adeguarsi ai nuovi requisiti. 

In virtù dell’imminente entrata in vigore dell’obbligo per quest’ultima categoria segnaliamo che ai sensi delle disposizioni di cui al secondo comma 2 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023, risultano oggi tenuti agli adempimenti whistleblowing le società e altri enti privati che:

  • hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  • a prescindere dal numero di lavoratori, hanno adottato un modello di organizzazione e di gestione – MOGC di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
  • a prescindere dal numero di lavoratori e dall’adozione del MOGC, operano nei cd. “settori sensibili” meglio identificati nell’allegato 1 del D.Lgs. n. 24/2023 (ad es. servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente).
     

L’ambito “tutela dell’ambiente” è circoscritto solo a coloro che prestano attività nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi (Allegato 1 al D.lgs. 24/2023, Parte II lett. C, che rinvia al D.lgs. 145/2015 di attuazione della Direttiva 2013/30/UE).

I segnalanti devono avere la possibilità di inviare segnalazioni sia per iscritto (attraverso una piattaforma online, un indirizzo e-mail o per posta) sia a voce (tramite una hotline telefonica o un sistema di segreteria telefonica). Sono tutelati non solo i dipendenti che segnalano illeciti, ma anche i candidati a una posizione lavorativa all’interno dell’azienda, gli ex dipendenti, i sostenitori del whistleblower o i giornalisti.

La protezione dei segnalanti si riferisce alla segnalazione di illeciti relativi al diritto dell’UE, come frode fiscale, riciclaggio di denaro o reati relativi agli appalti pubblici, alla sicurezza dei prodotti e dei trasporti, alla protezione dell’ambiente, alla salute pubblica e alla protezione dei consumatori e dei dati.

In merito alla possibilità che le aziende associate rientrino nel campo di applicazione della Direttiva evidenziamo che le stesse sono soggette agli obblighi previsti dalla Direttiva:

  • se nell’ultimo anno hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  • se adottano i modelli di organizzazione e gestione di cui al D.lgs. n. 231/2001, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
     

Si rende disponibile qui la Guida di approfondimento della Fondazione Studi Consulenti sul lavoro.

» 15.12.2023

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