AssoAmbiente

Circolari

2024/271/SAEC-NOT/CS

Pubblicato il DL 17 ottobre 2024, n. 153 recante “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifica di siti contaminati e dissesto idrogeologico” (GU n. 244 del 17 ottobre 2024). 

Il provvedimento si compone di 12 articoli e, tra le novità di maggior interesse per il settore rappresentato, si segnalano le disposizioni che intervengono sul D.lgs. n. 152/2006 e interessano, in particolare, la verifica di assoggettabilità a VIA, la composizione dell’Albo Gestori Ambientali e la disciplina del Responsabile tecnico e gli interventi previsti dal Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani. 

Più nello specifico:

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VIA 

L’art. 1 “Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali”, al comma 1, lett. b) contiene:

  • 1.  punto 2: sostituzione del comma 6 e introduzione di un nuovo comma 6-bis all’art. 19 del D.lgs. n. 152/2006
    Le modifiche introdotte ridisegnano parzialmente il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening). Con la sostituzione dell’attuale comma 6 e l’introduzione di un nuovo comma 6-bis, si prevede rispettivamente:
    *    nuova comma 6: scaduti i termini per le osservazioni del pubblico l'Autorità competente entro 15 giorni può chiedere al proponente chiarimenti e integrazioni finalizzati alla non sottoposizione del progetto a VIA. Il proponente deve fornirli entro 30 giorni. La mancata risposta produce come effetto il respingimento della domanda e l'archiviazione del procedimento;
    *   nuovo comma 6-bis: l’aumento dei tempi di chiusura del procedimento. Rispetto agli attuali 45 giorni, il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è adottato decorsi 60 giorni dalla chiusura della consultazione del pubblico. Il termine è di 45 giorni se sono stati chiesti i chiarimenti di cui al precedente comma 6. In casi eccezionali, come già prevede la disciplina ci può essere una proroga di massimo 20 giorni per il rilascio del provvedimento finale.
  • 2.  punto 4: modifica al comma 10 dell’art. 19 del D.lgs. n. 152/2006 
    La disposizione introduce una novità rispetto alla disciplina attuale fissando la durata del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA attualmente non specificata. Viene stabilito che, analogamente a quanto già previsto per il provvedimento di Via, anche quello di verifica di assoggettabilità a Via ha l'efficacia indicata nel provvedimento, comunque non inferiore a 5 anni.  
     

ALBO GESTORI AMBIENTALI e RESPONSABILE TECNICO e MANUTENZIONE VERDE

L’art. 4 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’economia circolare” contiene, tra l’altro:

  • comma 2, lett. a) la modifica dell’art. 212 del D.lgs. n. 152/2006 prevedendo:
    *   punti 1 e 2 l’aumento di due unità della composizione del Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali e stabilendo che di questi uno sarà riservato alle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasporti e uno a quelle dei gestori dei rifiuti;
    *   punto 3 la modifica della disciplina del Responsabile Tecnico (RT) stabilendo che il legale rappresentante dell'impresa può assumere la qualifica di RT per l'impresa medesima a condizione che sia stato legale rappresentante e abbia svolto il ruolo di responsabile tecnico per almeno 5 anni consecutivi nella stessa impresa.
  • comma 2 lett. b) l’inserimento, tra le attività che producono rifiuti assimilati per legge ai rifiuti urbani, indicate nell'allegato L-quinquies alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006, quelle "di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato".
     

GESTIONE CIRCOLARE RIFIUTI DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE GENOVA

L’Art. 5 “Misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nell’ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali” prevede che il Commissario straordinario con apposito decreto adotta il Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali che ne garantisca il miglior utilizzo, limitando conferimento in discarica.

BONIFICA

L’art. 6 “Misure urgenti in materia di bonifiche” prevede che, per quanto riguarda gli interventi previsti dal Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani che:

  • il piano di caratterizzazione è concordato con l’ARPA che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni. In caso di mancata pronuncia nei termini nei tempi richiamati da parte dell’ARPA, il piano di caratterizzazione è concordato con l’ISPRA che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente;
  • i risultati delle indagini di caratterizzazione, dell’analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, ove occorrente, nonché il progetto degli interventi possono essere approvati congiuntamente dall’autorità competente.

Infine il provvedimento interviene anche in materia di dissesto idrogeologico e disposizioni per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Si rimanda a successive comunicazioni per l’aggiornamento in merito anche all’iter di conversione del decreto legge, che si riporta in allegato alla presente per ulteriori dettagli.

» 18.10.2024
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