AssoAmbiente

Circolari

2024/311/SAEC-SPL/PE

Il MASE ha avviato una consultazione pubblica sul nuovo decreto per aggiornare la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani differenziati. 

Lo schema di decreto ministeriale recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, in attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (v. Allegato 1) mira, secondo le intenzioni del Ministero, a potenziare l’efficienza dei centri, semplificando le regole e migliorando la raccolta differenziata e la preparazione al riciclo e riuso, “per una gestione più moderna ed efficace dei rifiuti,” come dichiarato dal Viceministro Vannia Gava. 

La consultazione in materia risponde anche all’esigenza di aggiornare le disposizioni del DM 8 aprile 2008 - che disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato – rispetto alle modifiche normative intervenute in materia (es. nuova definizione di rifiuti urbani, la gestione dei rifiuti da batterie). 

Nello specifico lo schema di decreto:

Art. 1 – riporta l’oggetto del provvedimento e delinea la nozione di utenza non domestica discendente dal superamento del concetto di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti domestici e dalla nuova definizione di rifiuti urbani;

Art. 2 – descrive dettagliatamente le caratteristiche tecniche e le prescrizioni generali cui è necessario attenersi per la realizzazione dell’infrastruttura nel rispetto dei principi generali di tutela dell’ambiente e della salute;

Art. 3 – prevede l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta nonché la prestazione della garanzia finanziaria. Dispone inoltre che presso i centri di raccolta operi personale con adeguata formazione al fine di garantire una gestione corretta e in sicurezza dei rifiuti;

Art. 4 – riporta disposizioni volte a garantire la corretta gestione dei centri di raccolta in termini di modalità di conferimento e di raccolta;

Art. 5 – esplicita, rinviando all’Allegato, quali tipologie di rifiuti possono essere conferite presso i centri di raccolta e chiarisce quali rifiuti risultano conferibili per le utenze non domestiche. Particolare attenzione è rivolta alla gestione dei RAEE. Infine, al comma 15 è disposta la durata del deposito consentita all’interno dei centri di raccolta;

Art. 6 – dispone in merito alla tenuta dei registri presso i centri di raccolta, ove previsto. I modelli da utilizzare sono allegati allo schema di decreto. Il comma 6 invece prevede che il centro di raccolta venga informato circa la destinazione delle singole frazioni merceologiche del rifiuto o delle materie prime seconde da parte del gestore dell'impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dal centro di raccolta; 

Art. 7 – prevede che presso i centri di raccolta possano essere individuate alcune aree da destinare alla esposizione temporanea di beni usati e funzionanti, direttamente idonei al riutilizzo, finalizzata allo scambio tra privati e alla prevenzione dei rifiuti. Con la disposizione contenuta al comma 4, infine è consentito individuare apposite aree da adibire al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo;

Art. 8 – dispone in merito ai centri di raccolta già esistenti ed operanti;

Art. 9 – contiene la clausola di invarianza finanziaria;

Allegato 1 – contiene l’elenco dei rifiuti conferibili presso i centri di raccolta, specificandone la tipologia, il codice EER e la tipologia dei conferitori ammessi;

Allegato 2 – contiene la scheda dei rifiuti conferiti al centro di raccolta da utilizzare esclusivamente per le utenze non domestiche;

Allegato 3 – contiene la scheda dei rifiuti avviati a recupero o smaltimento in uscita dal centro di raccolta. 

Il termine per inviare le osservazioni è fissato al giorno 20 dicembre 2024.

A riguardo, al fine di poter definire un contributo a livello associativo da poter trasmettere al Ministero in tempi utili, siamo a chiederVi di inviare entro il prossimo 16 dicembre 2024 all’Avv. Tosto (email l.tosto@fise.org) le vostre osservazioni rispetto alla griglia appositamente predisposta dal Ministero (v. Allegato 2). 

» 20.11.2024
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