Con 3 FAQ pubblicate nella sezione “Supporto” del sito RENTRi sono stati forniti chiarimenti in ordine alla:
COMPILAZIONE REGISTRO DI CARICO E SCARICO DIGITALE E FIR ATTIVITÀ DI RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI COSTITUITI DA METALLI FERROSI E NON FERROSI
La FAQ chiarisce che:
“I soggetti di cui sopra sono obbligati alla tenuta in formato digitale del registro cronologico di carico e scarico ed alla trasmissione dei relativi dati al RENTRI a partire dal 13 febbraio 2025.
I soggetti che operano con le modalità semplificate di cui all’art. 4 del decreto 1° febbraio 2018 che tengono il registro di carico e scarico attraverso la conservazione in ordine cronologico per cinque anni dei formulari di identificazione rifiuti NON devono trasmettere al RENTRI alcun dato.”
“I soggetti di cui sopra a partire dal 13 febbraio 2025 devono utilizzare il nuovo modello del formulario di identificazione del rifiuto, riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n.59, ma non sono tenuti alla trasmissione dei dati al RENTRI in quanto trattasi di rifiuti non pericolosi.”
ANNOTAZIONE SUL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DELL’ESITO CONFERIMENTO
Sull’argomento:
Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore informazione, si rimanda a successive comunicazioni per ogni aggiornamento in materia.