AssoAmbiente

Circolari

2025/085/SAEC-EUR/FA

La Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica in relazione alla proposta di rivedere i limiti dell’utilizzo nei prodotti di due sostanze: i bifenili policlorurati (PCB) e gli eteri di difenile polibromurati (PBDE). 

Per quanto riguarda i PCB, si ricorda che l’utilizzo è già vietato nell'UE dal 1985, ma tali sostanze si ritrovano ancora in vecchi condensatori o trasformatori e gli Stati membri sono chiamati ad identificare e rimuovere dall'uso le apparecchiature contenenti più dello 0,005% di PCB e volumi superiori a 0,05 dm3, entro il 31 dicembre 2025. 

Tuttavia, fino ad ora, non è stato specificato alcun valore limite (sotto forma di contaminante non intenzionale in tracce - UTC, Unintentional Trace Contaminant) ai sensi della legislazione POP per la presenza di PCB in sostanze, miscele o articoli. A riguardo la Commissione propone un valore limite UTC di 0,2 ppm per i PCB quando sono presenti in sostanze, miscele o articoli, con una deroga incrementale per i pigmenti organici (25 ppm, quindi 10 ppm dopo 3 anni). Tali limiti potrebbero interessare in via prioritaria i flussi di plastica RAEE destinati al riciclaggio. 

Per qualsiasi ulteriore approfondimento, si allegano i documenti relativi alla consultazione pubblica (v. allegati 1 e 2).

Per quanto riguarda i PBDE, si ricorda che si tratta di ritardanti di fiamma bromurati utilizzati in un'ampia gamma di prodotti in plastica, principalmente in apparecchiature elettriche ed elettroniche e veicoli, che sono elencati nell'Allegato A (eliminazione) della Convenzione di Stoccolma.

La Commissione ha pertanto deciso di proporre i seguenti limiti per la restrizione dei PBDE ai sensi del regolamento POP:

  • 10 mg/kg all'entrata in vigore in miscele o articoli (ad eccezione dei materiali a contatto con gli alimenti)
  • 500 mg/kg all'entrata in vigore, 350 mg/kg a partire dal 30 dicembre 2025 e 200 mg/kg a partire dal 30 dicembre 2027 in miscele o articoli contenenti o realizzati con materiale recuperato contenente PBDE (ad eccezione di materiali a contatto con il cibo)
  • 500 mg/kg all'entrata in vigore, 350 mg/kg a partire dal 30 dicembre 2025 e 10 mg/kg e 18 mesi dopo l'entrata in vigore, nei giocattoli soggetti alla direttiva 2009/48/CE o in qualsiasi prodotto che faciliti la seduta, il sonno, il relax, l'igiene, il cambio e la cura generale del corpo dei bambini, l'alimentazione, la suzione, il trasporto e la protezione, contenente o realizzato con materiale recuperato contenente PBDE (tranne per i materiali a contatto con il cibo)

In allegato troverete le bozze della Commissione che sono aperte alla consultazione pubblica (allegati 3 e 4).

A tal proposito di evidenzia che FEAD, insieme ad EuRIC, PRE ed EERA, stanno predisponendo un documento di posizione congiunto riguardo i PBDE nelle materie plastiche, disponibile nell’allegato word (v. Allegato 5), riguardo il quale chiediamo quanti interessati di fornire un proprio eventuale contributo alla D.ssa Giulia Fano (g.fano@fise.org) entro (e non oltre) il 7 marzo 2025 al fine di poter fornire riscontro in tempi utili a livello europeo.

» 04.03.2025
Documenti allegati

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