AssoAmbiente

Circolari

2025/241/SAEC-NOT/CS

La Legge 13 giugno 2025, n. 91 (Legge di delegazione europea 2024) che conferisce al Governo il mandato per adeguare l’ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalla normativa UE, è stata pubblicata sulla G.U. n. 145 del 25 giugno 2025 ed entrerà in vigore a partire dal 10 luglio 2025.

Il provvedimento detta i criteri che dovrà seguire il Governo nel recepire nell'Ordinamento nazionale le disposizioni legislative europee, tra cui richiamiamo in particolare:

  • direttiva 2024/825/UE che mira ad aumentare il contrasto al greenwashing (Allegato A, punto 8);
  • direttiva 2024/1203/UE sulla tutela penale dell'ambiente (art. 9) che allarga i comportamenti che gli Stati membri dovranno punire come delitti ambientali. Qui viene prevista la definizione, entro il 21 maggio 2027, di una strategia nazionale contro i reati ambientali;
  • direttiva 2024/1785/UE che aggiorna le norme IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) sulle emissioni degli impianti industriali (art. 10) e della direttiva 2024/2881/Ue sulla qualità dell'aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (art.12). Tra i criteri direttivi per il Governo c'è l'obbligo di prevedere la possibilità di prevedere una "presa d'atto di conformità" che sostituisca il procedimento di rilascio, modifica e rinnovo dell'AIA. Il documento sarà collegato a una serie di requisiti generali vincolanti da rispettare. Restano ferme le procedure di riesame e controllo dell'autorizzazione.
  • direttiva 2024/884/UE (v. circolare Assoambiente n. 083/2024), che modifica la direttiva 2012/19/UE sui RAEE (art. 8). Oltre ai princìpi e criteri direttivi generali il Governo dovrà riordinare la disciplina nazionale relativa ai pannelli fotovoltaici a fine vita provenienti dai nuclei domestici e dagli utilizzatori diversi dai nuclei domestici; adeguare la disciplina relativa al finanziamento della gestione dei RAEE; aggiornare la normativa nazionale agli obblighi di informazione diretta sia agli utilizzatori che agli operatori degli impianti di trattamento;
  • direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica che fissa l’obiettivo dell'11,7% al 2030 per il consumo finale di energia vincolante per gli Stati membri collettivamente, mentre l'obiettivo 2030 di riduzione del consumo di energia primaria (32,5%) sarà indicativo (allegato A, punto 2);
  • direttiva 2023/2413/UE sulle energie rinnovabili che innalza fino al 42,5% (rispetto al 32%) l'obiettivo complessivo dell'UE in materia di energia rinnovabile per diminuire la dipendenza da fonti fossili, in particolare il gas di provenienza extra UE e interviene anche sui criteri di sostenibilità della biomassa a fini energetici (Allegato A, punto 4);
  • direttiva 2023/2668/UE che modifica, migliorandone gli aspetti di tutela, la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione all'amianto durante il lavoro (Allegato A, punto 5). Tra le novità (già anticipate con circolare Assoambiente n. 313/2023) l’importante riduzione del valore limite di esposizione, che passa da 0,1 a 0,01 fibre di amianto per cm3, con obbligo per gli Stati membri di conformarsi entro il 21 dicembre 2025. Gli Stati avranno invece tempo fino al 2029 per attuare il nuovo metodo di misurazione (di microscopia elettronica). Sono modificate anche le disposizioni sulla formazione dei lavoratori in materia specificando che la formazione sia impartita da un soggetto qualificato all'inizio del rapporto di lavoro, e ogni volta che siano individuate ulteriori esigenze di formazione, che sia adattata il più possibile alle caratteristiche della professione del lavoratore e che la durata sia adeguata alle mansioni assegnate.
     

Il Governo si dovrà occupare anche di alcuni Regolamenti UE che, pur essendo immediatamente applicabili, necessitano comunque di alcune disposizioni di coordinamento e integrazione. Tra questi: 

  • Regolamento (UE) 2023/1542 sulle batterie e i relativi rifiuti (art. 29);
  • Regolamento (UE) 2023/1115 che norma il contrasto al commercio di materie prime e prodotti legati alla deforestazione e al degrado forestale (art. 26); 
  • Regolamento (UE) 2022/1616 sul commercio di materiali e oggetti di plastica riciclata destinata a contatto con gli alimenti (art. 27); 
  • Regolamento (UE) 2023/2361 sulle obbligazioni verdi, i “green bond” (art. 21);
  • Regolamento sul ripristino degli ecosistemi degradati (art. 18). 
     

Rispetto al Regolamento sulle batterie e relativi rifiuti il governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento. Oltre ai principi generali il Governo si impegna a ridefinire gli obiettivi di raccolta, riciclo e recupero dei rifiuti di batterie, sulla base della nuova classificazione prevista dal Regolamento (UE) 2023/1542; adeguare lo schema di responsabilità estesa del produttore alle nuove disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2023/1542 attraverso la definizione di uno statuto tipo; prevedere forme di garanzia finanziaria per la gestione del fine vita dei prodotti e modalità per il conferimento dei rifiuti di batterie, nonché per le relative operazioni di raccolta; definire criteri di aggiudicazione per gli acquisti pubblici verdi di batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie, per minimizzare gli impatti del loro ciclo di vita.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della Legge in allegato.

» 01.07.2025
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