Con la sentenza n. 6466/2025, il Consiglio di Stato si è pronunciato sul rapporto tra la normativa in materia di revisione prezzi nei contratti di appalto di servizi e la disciplina regolatoria prevista dal Metodo Tariffario Rifiuti dell’ARERA volta alla determinazione dei c.d. “prezzi massimi”. Con la sentenza i giudici, respingendo l’appello dell’impresa, statuiscono che non esiste alcun diritto automatico all’adeguamento dei prezzi ancorato al sistema tariffario del MTR.
Più in dettaglio, la ricorrente, importante impresa del settore rifiuti, aveva svolto in un comune il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e fatti di causa si riassumono nella richiesta di quest’impresa di un “riequilibrio” dei prezzi previsti dal contratto e delle modalità con le quali, ove riconosciuto quanto spettante, questo riequilibrio doveva essere calcolato.
A valle di una proroga tecnica del contratto, e su richiesta, il comune non aveva riconosciuto i maggiori corrispettivi pretesi, limitandosi a tener fermi gli “stessi prezzi, patti e condizioni” stabiliti dal contratto originario. Secondo il Comune la domanda di revisione prezzi doveva essere rigettata, in sintesi, per mancanza dei presupposti di cui all’art. 115 del D.lgs. 12 aprile 2006 n.163, ritenuta norma applicabile alla fattispecie, e in particolare per la mancata prova della sopravvenienza di circostanze eccezionali e imprevedibili.
Secondo i giudici, la norma centrale è l’art. 4 del MTR che prevede che “In attuazione dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori”, sicché i costi esposti nei relativi PEF approvati dall’ARERA non possono tradursi automaticamente, ove superiori, in un corrispondente adeguamento dei corrispettivi contrattuali riconosciuti al gestore del servizio.
In conclusione, quindi, i giudici hanno ritenuto non configurati i presupposti per la revisione prezzi ex Codice Appalti (operante solo per le circostanze di carattere eccezionale) né che fossero applicabili le regole in caso di disequilibrio economico gestionale previste dal MTR.
Nel far rinvio alla sentenza in oggetto, in allegato, rimaniamo a disposizione per informazioni.