AssoAmbiente

Circolari

2025/354/SAEC-SUO/PE

Il Consiglio di Stato con sentenza 26 settembre 2025, n. 7565 ha chiarito che è la Provincia l'unica Autorità pubblica che deve individuare il responsabile dell'inquinamento di un'area, tenuto a realizzare le attività di bonifica e ripristino ambientale.

Contrariamente a quanto deciso dal TAR Lombardia (sentenza n. 485/2023), il Consiglio di Stato ha ribadito la competenza dell’ente provinciale richiamando, tra l’altro l’art. 244 del D.lgs. n. 152/2006 che stabilisce che ove si riscontri il superamento delle CSC in un determinato sito, la Provincia (o, se istituita, la Città metropolitana) individua, con apposite indagini, il responsabile della contaminazione e, sentito il Comune competente, lo diffida, con ordinanza motivata, ad assumere le necessarie misure di contrasto del danno ambientale. 

In sostanza, l'articolo 244 D.lgs. n. 152/2006 attribuisce all'autorità competente il potere di compulsare l'adempimento di quegli obblighi (di prevenzione, di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino) facenti capo ex lege al responsabile dell'inquinamento, ove questi non si sia attivato spontaneamente.

In allegato la sentenza del Consiglio di Stato.

» 07.10.2025
Documenti allegati

Recenti

19 Giugno 2023
2023/158/SAEC-EUR/CS
Revisione direttiva RAEE – avvio consultazione UE e richiesta contributi associativi
Leggi di +
19 Giugno 2023
2023/157/SAEC-EUR/FA
Tassonomia UE – Commissione pubblica proposta di atto delegato in materia ambientale
Leggi di +
16 Giugno 2023
2023/156/SAEC-EUR/PE
Aggiornamento mensile FEAD su UE policy – 30 giugno 2023 ore 11.00
Leggi di +
16 Giugno 2023
2023/155/SA-ARE/TO
Consultazione finale ARERA – Schema tipo di contratto di servizio – invio contributi entro il 29 giugno 2023
Leggi di +
16 Giugno 2023
2023/154/SAEC-EUR/CS
Export CSS in Slovacchia – nuove regole
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL