AssoAmbiente

Circolari

2025/398/SAEC-NOT/LE

Sul sito www.rentri.gov.it sono state pubblicate le seguenti due FAQ:

  • FAQ su “Aspetto esteriore dei rifiuti (campo 6 del FIR). Modalità di compilazione” che riporta le indicazioni fornite dal Ministero dei Trasporti MIT - Dipartimento per i trasporti e la navigazione Direzione Generale della Motorizzazione - Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli, in merito all’applicazione della normativa di cui al trasporto di merci su strada “ADR” al trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Il chiarimento del suddetto Dicastero stabilisce che “Per quanto attiene al trasporto di rifiuti pericolosi su strada la norma di riferimento è il testo dell’Accordo ADR (allegato tecnico alla direttiva della Commissione e del Consiglio europeo 2008/68) recepita in Italia con il d.lgs. 35 del 2010. Nello specifico e conformemente ai dettami del suddetto Accordo il trasporto di rifiuti in cisterna non può considerarsi alla rinfusa poiché avviene tramite il conferimento in un contenitore dedicato (la cisterna per l’appunto).”

Pertanto, in caso di trasporto di rifiuti in cisterna, chiarisce il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, al campo 6 del FIR deve essere utilizzata la voce “n. colli /contenitori”.

  • FAQ su Contributo annuale dovuto al RENTRi che ricorda quanto previsto dall’art. 14 del DM n. 59/2023 e dall’Allegato III, Tabella I dello stesso decreto, e cioè che il contributo annuale per gli anni successivi a quello di iscrizione, va versato entro il 30 aprile di ciascun anno ed è pari a:
    • 60 euro per ogni unità locale per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti e, a prescindere dal numero dei dipendenti, per trasportatori, soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, intermediari e consorzi e per i soggetti di cui all’art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
    • 30 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;
    • 10 euro per ogni unità locale: per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.

L’operatore deve verificare annualmente, entro il 30 aprile, la regolarità della propria posizione contributiva e provvedere in autonomia al versamento del contributo dovuto che essere effettuato esclusivamente tramite l’area riservata RENTRi, utilizzando la funzione: “Pratiche / Contributo annuale”.

La stessa FAQ chiarisce altresì che, nel caso del terzo scaglione, i soggetti i obbligati all’iscrizione potranno avviare la pratica di iscrizione a partire dal 15 dicembre 2025 ed effettuare il pagamento del contributo e la trasmissione della pratica nel 2026, e comunque entro il 13 febbraio 2026. Tale contributo versato riferito all’iscrizione nell’anno 2026 avrà valore per l’intera annualità 2026 senza ulteriori pagamenti fino al 30 aprile dell’anno successivo.

» 30.10.2025

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