AssoAmbiente

Circolari

2025/401/SAEC-GIU/CC

Il TAR Lombardia, con sentenza n. 3496 del 30 ottobre 2025 si è pronunciato su un ricorso proposto da una serie di aziende contro ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e nei confronti di alcuni Comuni, con il quale le società chiedevano l’annullamento della deliberazione ARERA n. 385/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante l’adozione dello “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani”, nonché la deliberazione dell’ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” e il relativo Allegato A. A sostegno della loro richiesta le parti ricorrenti avevano dedotto una serie di motivi di illegittimità della deliberazione.

Il Giudice Amministrativo, con la sentenza in commento, ha ritenuto il ricorso “in parte infondato e in parte fondato nei termini di cui in motivazione”, ritenendo di condividere alcuni dei motivi dedotti dai ricorrenti di cui sotto. 

Dopo aver preliminarmente ribadito che “l’Autorità ha adottato la deliberazione 3 agosto 2023 n. 385/2023/R/Rif, con la quale ha fissato “i contenuti minimi essenziali obbligatoriamente richiesti dalla normativa vigente, ferma restando l’autonomia contrattuale delle Parti nel disciplinare contenuti ulteriori, nel rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti di regolazione dell’Autorità”, ha ritenuto fondati:

  • il motivo relativo alla violazione del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale di cui agli artt. art. 9 e 60 del d. lgs. 36/2023, con il quale le parti avevano dedotto la violazione delle norme in materia di appalti pubblici, laddove lo schema tipo prevede (art. 7.1) che il corrispettivo dell’appalto, come determinatosi a seguito del ribasso d’asta formulato in sede di gara dall’esecutore, debba in realtà essere subordinato ad un evento futuro e incerto, quale la sua “coerenza” con “l’ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario”. Il TAR ha ritenuto che la disciplina MTR e le delibere ARERA fissano i valori massimi della TARI che l’amministrazione può porre a carico dei cittadini che fruiscono del servizio, sul presupposto che essi garantiscano l’equilibrio economico-finanziario della gestione, senza determinare i corrispettivi contrattuali dovuti al gestore del servizio stesso. Questi ultimi corrispondono invece all’esito della gara indetta per affidarli e all’offerta fatta in quella sede dalla parte interessata. Ove tale corrispettivo fissato in sede di gara divenisse inadeguato per circostanze eccezionali, l’ordinamento giuridico in virtù del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale appresta il rimedio della revisione dei prezzi di cui all’art. 60 del decreto n.36/2023. Secondo il TAR “è evidente che l’art. 7.1, prevedendo l’atipico meccanismo di adeguamento del corrispettivo contrattuale della “coerenza con i costi riconosciuti dal metodo tariffario”, si pone in netto contrasto con la norma di rango primario di cui all’art. 60 del d. lgs. 36/2023, che ha introdotto l’obbligo di previsione di clausole di revisione dei prezzi, sicché, contrariamente a quanto affermato nella deliberazione impugnata (pag. 11) esso non rispetta la normativa vigente e pertanto è illegittimo”;
  • i due motivi con i quali le società ricorrenti avevano lamentato il contrasto tra la disciplina dei contratti pubblici e le previsioni regolatorie della deliberazione n. 385/2023/R/Rif in tema di estensione della durata contrattuale contenute nell’art. 5.2; art. 11.1, lett. b); art. 15.1, lett. k) e artt. 22.5 e 22.8, che renderebbero indeterminata la durata del rapporto contrattuale. Secondo il TAR “tali illegittime previsioni impattano in modo sensibile sull’autonomia contrattuale e sulla libertà di iniziativa economica del gestore del servizio, dal momento che lo schema tipo rende di fatto indeterminata la durata del vincolo contrattuale, dipendendo essa dalle condizioni di equilibrio economico-finanziario o dalla corresponsione del valore di subentro da parte del gestore entrante, soggetto questo estraneo al rapporto contrattuale in corso di esecuzione”;
  • il motivo relativo all’art.23 ai sensi del quale “Il Gestore entrante garantisce l’applicazione al personale […] del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell’igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente”. Il TAR ha condiviso la censura dei ricorrenti ritenendo che tale articolo contrasta con l’art. 11, comma 3, D.lgs. n. 36/2023, norma di rango primario, il quale prevede espressamente che “Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele”, sicché è illegittimo;
  • il motivo di ricorso, con il quale le parti ricorrenti avevano dedotto che l’art. 27 non contempla tra gli allegati dello schema tipo l’offerta dell’appaltante, che consente di determinare l’oggetto del contratto.
     

In conclusione il TAR Lombardia ha accolto il ricorso nei termini di cui in motivazione, lo ha dichiarato improcedibile per alcune delle società ricorrenti per sopravvenuta carenza di interesse ed ha condannato ARERA alla refusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti.

Si segnala, inoltre, la sentenza n. 3497 del 30 ottobre 2025 pronunciata dal TAR Lombardia avente il medesimo contenuto.

Data la portata delle pronunce in esame, si rimanda a successive comunicazioni per comprendere a pieno l’evolversi della vicenda.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo delle sentenze in allegato.

» 31.10.2025
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