AssoAmbiente

Circolari

2026/064/SAEC-NOT/CS


Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha risposto ad un interpello avanzato dalla Provincia di Lecce in merito all’applicazione del Regolamento europeo sulla spedizione dei rifiuti. Con l’interpello in particolare venivano chiesti chiarimenti in merito alla corretta classificazione del rifiuto oggetto della richiesta (triturato di schede elettroniche) EER 191203 ("metalli non ferrosi") con il codice OECD GC020, alla sua esportazione in Giappone (Paese OCSE) e alla relativa procedura da seguire. 

Con la sua risposta, del 4 febbraio 2026 n. 23882, il MASE ha evidenziato, dopo aver fornito un quadro normativo, l’aumento della vigilanza e dei controlli sui movimenti dei rifiuti elettronici. Secondo le ultime modifiche alla Convenzione internazionale di Basilea sulle spedizioni di rifiuti, implementate integralmente nella legislazione europea, già dal 1° gennaio 2025 per la spedizione dei RAEE non pericolosi destinati a recupero verso Paesi OCSE occorre la notifica e autorizzazione scritta preventiva. 

La medesima procedura di spedizione con notifica si applica anche nel caso in cui lo Stato OCSE di destinazione abbia deciso di non implementare le modifiche della Convenzione di Basilea sui rifiuti elettronici, e quindi utilizzare ancora la procedura semplificata prevista per i rifiuti in lista verde. Ciò in ragione del fatto che il rifiuto risulta in uscita da uno Stato europeo in cui si è recepita la modifica alla Convenzione di Basilea e quindi il regime di spedizione con notifica di questi rifiuti.

Infine il Ministero ha ricordato che dal 1° gennaio 2027 non sarà più possibile usare la procedura "semplificata" degli obblighi generali di informazione per le spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi all'interno dell'Unione europea (ad oggi consentita con il codice GC020). Le imprese saranno quindi tenute ad utilizzare il procedimento di notifica e autorizzazione preventiva scritta con la nuova codifica (Y49) prevista dalla Convenzione di Basilea. Fino al 31 dicembre 2026, i rifiuti elettronici non pericolosi movimentati nella Ue potranno invece essere ancora classificati sotto la voce GC020 e spediti con allegato VII.

Per maggiori approfondimenti si rinvia alla domanda di interpello e alla risposta del MASE.

» 10.02.2026

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