Segnaliamo l’avvenuta conversione in legge n. 31/2008 (già pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29/2/2008), da parte del Parlamento, del decreto-legge n. 248/2007 (c.d. “milleproroghe”) recante, tra i numerosi provvedimenti, l’articolo 7, comma 4bis, di interesse per il settore.
Tale disposizione prevede, infatti, che “Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in appalto e al fine di favorire la piena occupazione e garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative”.
Si evidenzia, in premessa, come l’intervento del Legislatore sia sorto nell’ambito del tavolo per il rinnovo del c.c.n.l. imprese di pulizia/multiservizi sottoscritto come noto da FISE, ed a seguito di un impegno del Ministro del Lavoro Damiano, inizialmente per il solo settore interessato (cfr. Decreto-legge n. 250/2007), e poi, anche per esigenze di tempi e di economia parlamentare nell’attuale nota fase politica pre-elettorale, attraverso il recepimento all’interno del Decreto-legge n. 248/2007 della norma di interesse, con l’estensione a tutti i settori nei quali opera la clausola sociale del passaggio del personale negli avvicendamenti nella gestione degli appalti.
La norma in questione si propone di evitare per il futuro l’obbligo di applicare le complesse procedure per i licenziamenti collettivi previste dalla legge n. 223/91, ad ogni cessazione di appalto in cui siano impiegati almeno 5 addetti, con conseguente assunzione da parte del datore di lavoro subentrante nella gestione dell’appalto.
Come noto, infatti, a seguito di specifiche richieste di FISE, il Ministero del Lavoro ha emanato una nota il 14 marzo 1992 nonché una lettera-circolare il 28 maggio 2001 con cui ha affrontato la tematica, fornendo interpretazioni tendenti ad evitare l’applicazione della legge n. 223/91 nei casi di cessazione di appalto.
Tuttavia, nei casi di controversie la Giurisprudenza non ha tenuto nella dovuta considerazione tali pareri del Ministero del Lavoro, attribuendo prevalenza al contenuto letterale della legge che non prevedeva tra le ipotesi di esenzione la cessazione di appalto di servizi.
Più volte infatti la Corte di Cassazione si è pronunciata nel senso di considerare unicamente i requisiti dimensionali e temporali stabiliti dall’articolo 24 della legge n. 223/1991, ritenendo ininfluente il fatto che il licenziamento degli addetti sia fisiologico e collegato alla durata dell’appalto stesso; ciò, nonostante gli stessi addetti siano poi tutelati in misura maggiore rispetto alla legge stessa (che stabilisce unicamente procedure di confronto sindacale e criteri oggettivi di scelta dei lavoratori da licenziare) dalla contrattazione collettiva che prevede come noto, all’articolo 6 del c.c.n.l. servizi di igiene ambientale 30 aprile 2003, la clausola sociale finalizzata alla salvaguardia dell’occupazione, in presenza dei requisiti richiesti.
Da ultimo, con la sentenza n. 4166 del febbraio 2006, la Corte di Cassazione ha sancito l’illegittimità di licenziamenti per cessazione di appalto risalenti a dieci anni prima, nonostante i lavoratori ricorrenti fossero stati regolarmente assunti in base alla contrattazione collettiva dall’impresa subentrante; la Corte ha stabilito che “la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con l’impresa subentrante in un appalto, non implica di per sé rinuncia per i lavoratori al diritto di impugnare il licenziamento intimato dall’originario datore di lavoro” ed ha contestato all’impresa la mancata applicazione delle procedure di cui alla legge n. 223/91.
Volendo seguire il ragionamento della Corte di Cassazione, ogni passaggio dei lavoratori alle aziende subentranti a norma dell’articolo 6 del c.c.n.l. di categoria sarebbe passibile di impugnazione per la mancata applicazione della legge n. 223/91.
Stando alla lettura del testo normativo, la disposizione in esame risolve tale problematica.
Secondo il comma 4bis dell’articolo 7 del decreto-legge n. 248/2007, infatti, non si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 223/91 “nei confronti dei lavoratori riassunti dall’azienda subentrante” alle condizioni previste dal decreto-legge; casi come quello di cui alla sentenza n. 4166/2006, pertanto, non troverebbero accoglimento positivo in sede giudiziale.
Per quanto riguarda la “parità di condizioni economiche e normative”, essa deve intendersi con riferimento a quanto previsto “dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative”.
Viene in tal modo valorizzata in una norma di legge l’autonomia negoziale delle parti e quindi le intese sindacali in sede di avvicendamento di imprese sull’appalto.
Cordiali saluti.
Il Responsabile per le Relazioni
Industriali Assoambiente
(Giancarlo Cipullo)