AssoAmbiente

Circolari

p63331

1. E’ stata evidenziata di recente una difformità tra la durata massima del periodo di prova prevista dal comma 11 dell’art. 13bis (contratto di apprendistato professionalizzante) del CCNL 5.4.2008 e quella stabilita dall’art. 9 della legge 19.1.1955, n.25.

2. In tale premessa, si precisa che la durata dell’eventuale periodo di prova continua ad essere regolata dall’art. 9 della legge n. 25/1955, secondo il quale il periodo di prova “non potrà eccedere la durata di due mesi”.

3. Nell’invitare le imprese ad attenersi alla disposizione legislativa appena citata, si informa che sarà cura delle Parti stipulanti adeguare la norma contrattuale alla previsione legislativa, in sede di stesura del nuovo testo del CCNL.

Cordiali saluti.

Il Responsabile per le Relazioni
Industriali Assoambiente
Giancarlo Cipullo
» 17.10.2008

Recenti

25 Maggio 2023
2023/135/SAEC-COM/PE
ECOMONDO 2023 – aperta la CALL FOR PAPER
Leggi di +
25 Maggio 2023
2023/134/SAEC-EUR/FA
Principio “chi inquina paga” – Commissione europea apre consultazione pubblica.
Leggi di +
24 Maggio 2023
2023/133/SAEC-EUR/FA
Direttiva ETS e incenerimento rifiuti urbani
Leggi di +
24 Maggio 2023
2023/132/SAEC-ARE/TO
Seminario TIFORMA su DCO ARERA - costi RD e standard tecnici del recupero e smaltimento - 12 giugno 2023 (9:30-13:00)
Leggi di +
24 Maggio 2023
2023/131/SAEC-GIU/CS
Seveso III – Sentenza TAR Toscana su assoggettabilità impianti
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL