Con sentenza del 28.10.2008 il Tribunale di Milano ha accertato la legittimità del licenziamento di un dipendente di un’impresa nostra associata per superamento del periodo di comporto, interpretando l’art. 44, lettera B) del CCNL 30.4.2003.
Su richiesta dell’azienda, la questione era stata oggetto di richiesta chiarimenti da parte dello studio legale incaricato dall’azienda stessa, consentendo a quest’ultimo di acquisire il parere dell’Associazione riguardo ai profili essenziali successivamente esaminati dal giudice.
Come fa notare lo studio legale nella nota pervenutaci, non risultano precedenti sulla questione (la regolamentazione contrattuale è entrata in vigore dal 13 gennaio 2004).
Preme sottolineare, in particolare, l’analisi interpretativa particolarmente efficace che il giudice fa dell’insieme delle disposizioni della lettera B), per attestare la conformità a tali disposizioni del comportamento tenuto dall’azienda nella fattispecie, anche con riguardo alle condizioni per il godimento dell’aspettativa non retribuita.
Si trasmette copia della sentenza richiamata, attesa la rilevanza della stessa per il settore rappresentato.
Cordialmente.
Il Responsabile per le Relazioni
Industriali Assoambiente
Giancarlo Cipullo