AssoAmbiente

Circolari

p61418GH

In materia di servizi pubblici locali, con separata circolare, relativa al secondo decreto correttivo del d.lgs. 152/2006, stiamo dando informazione della limitata modifica all’art. 202 dello stesso; oltre a tale intervento normativo, settoriale, si segnala che sull’argomento il Governo, dopo aver ritirato un emendamento dalla finanziaria che riproduceva gli aspetti salienti del ddl Lanzillotta, AS 772, si è impegnato ad una accelerazione dell’iter parlamentare del provvedimento, presentato oramai circa un anno e mezzo fa, ed ha formulato un emendamento interamente sostitutivo al testo stesso (v. allegato 1).

L’emendamento, pur contenendo principi condivisibili, lascia perplessi soprattutto – ma non solo – per l’obiettivo perseguito di ricondurre ad un’unica disciplina generale servizi e settori diversamente articolati e oramai anche diversamente disciplinati nonché per il pericolo che contenga, in forma mascherata e surrettizia, norme di fatto dirette a rinviare ulteriormente i processi di apertura del mercato previsti dalle leggi di settore e dallo stesso art. 113, di cui si prevede espressamente l’abrogazione.

Rileviamo inoltre che anche la legge 244/07, finanziaria 2008, interviene sulla problematica; ai sensi dei commi da 27 a 32 dell'articolo 3, le Pubbliche amministrazioni, infatti, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, non potranno costituire società che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi che non siano strettamente legate alla propria mission istituzionale. Tale divieto comprende anche l'assunzione o il mantenimento diretto o indiretto, di partecipazioni anche di minoranza, di tali società.

Ricordiamo che anche gli appalti di igiene ambientale e nettezza urbana, caratterizzati da erogazione del corrispettivo dall’ente locale, sono stati, da recente decisione, ricondotti in questo alveo applicativo (cfr. ns. circ. 321/2007, in relazione a pronuncia del Tar Lombardia).

La stessa normativa della finanziaria prevede che resti salva la facoltà di poter procedere alla costituzione di società che producano servizi di interesse generale nonché l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte della pubblica amministrazione, sempre nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza. Al riguardo avevamo contrastato, in sede di finanziaria, tale specifica previsione in relazione a una possibile – ma che sarebbe gravissima – interpretazione estensiva. Occorre capire infatti se l’inciso menzionato vuole solo rinviare alle discipline applicabili in materia di servizi di interesse generale (interpretazione più logica e coerente con la voluntas legis) o afferma un principio prevalente su tali discipline, tra cui anche quelle settoriali (interpretazione che potrebbe trovare fondamento sul mero dato letterale e sui principi di successione delle leggi nel tempo).

Rileviamo infine che l'assunzione di nuove partecipazione o il mantenimento delle attuali dovrà essere deliberato dall'organo competente nel cui atto dovrà essere motivata la sussistenza dei presupposti. In caso contrario, entro giugno 2009, le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle procedure a evidenza pubblica, dovranno cedere a terzi le società e le partecipazioni che non siano legate alle proprie attività istituzionali.

Saranno i collegi dei revisori e gli organi di controllo interno ad asseverare i processi di cessione o di costituzione di società, sotto il profilo delle risorse umane e finanziarie. Gli stessi dovranno altresì trasmettere una relazione alla Ragioneria generale dello stato. Qualora riscontrassero degli inadempimenti dovranno segnalarli alla Corte dei conti competente.

Nel rinviare alla lettura della documentazione allegata e delle nostre prime osservazioni (v. allegato 2 riferite al testo dell’emendamento governativo sostitutivo), rimaniamo in attesa di Vostri eventuali commenti o contributi, sulla base dei quali ci riserviamo di promuovere specifiche iniziative.

Distinti saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 16.01.2008
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