AssoAmbiente

Circolari

p61811NE-NA

Facciamo seguito alla nostra precedente circolare n. 005/2008 per informare che sulla G.U. n. 51 del 29 febbraio 2008, è stata pubblicata la Legge 28 febbraio 2008, n. 31 di “Conversione in legge, con modifcazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”.

In proposito segnaliamo che, al testo del Decreto milleproroghe, sono state apportate modifiche. Di seguito una sintesi delle norme di interesse del comparto.

RAEE
L’art. 30
reca il differimento dei termini relativi ad alcuni obblighi previsti dal D.Lgs. 151/05 in materia di Raee.

La prima proroga riguarda l’obbligo di ritiro, da parte dei distributori, dei Raee domestici. La proroga si è resa necessaria per la mancanza, allo stato, di procedure semplificate per la gestione dei Raee da parte del sistema della distribuzione, mancanza che rende troppo oneroso, se non impossibile, il ritiro stesso. Il nuovo comma 1-bis, inserito nell’art. 6 del D.Lgs. 151 dal decreto-legge in esame, ha previsto pertanto l’introduzione di una apposita disciplina semplificata (anche in deroga al Testo Unico Ambientale ma comunque nel rispetto delle disposizioni comunitarie) per la raccolta e il trasporto presso i centri di raccolta, organizzati dai Comuni e/o dai produttori o terzi incaricati, dei Raee ritirati da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b) dello stesso articolo 6. L’obbligo di ritiro da parte della distribuzione dei Raee domestici rimarrà sospeso fino a 30 giorni dopo l’entrata in vigore di tale disciplina, che verrà dettata con decreto interministeriale che doveva essere emanato entro il 28 febbraio 2008.

La norma stabilisce inoltre che, con il medesimo decreto di semplificazione, siano altresì individuate modalità semplificate per la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta (sia quelli comunali che quelli organizzati dai produttori o loro delegati).

Al riguardo, si ricorda che il recente decreto legislativo correttivo (D.Lgs. 4/08) ha introdotto nella disciplina generale sui rifiuti (investendo la questione non solo quelli da apparecchiature elettriche ed elettroniche, ma tutti i rifiuti) una nuova definizione di centro di raccolta, che viene identificato come un’ “area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento” (art. 183, comma 1, lett. cc)). Questa definizione sembra ricondurre con maggior chiarezza le attività che si svolgono nelle “eco-piazzole” ad attività di raccolta, propedeutica al recupero in quanto i rifiuti vengono raggruppati in frazioni omogenee. Al riguardo, si rammenta che la normativa Raee richiede specificamente la suddivisione dei Raee stessi nei 5 raggruppamenti previsti dall’Allegato al DM 185/07. Anche in questo caso, tuttavia, la disciplina dei centri di raccolta è stata demandata ad un futuro decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata.

La seconda proroga introdotta dal Decreto milleproroghe, così come convertito, riguarda il finanziamento dei Raee “nuovi” (sia domestici che professionali). In quest’ultima proroga è stato considerato anche il Raee professionale, mentre la precedente (cfr. DL 81/07 conv. L. 127/07) si riferiva solo al Raee domestico. Il differimento del termine è motivato dalla mancanza, ad oggi, del sistema europeo di identificazione dei produttori, circostanza che rende impossibile il riconoscimento degli stessi produttori e quindi l’attribuzione della responsabilità individuale. Peraltro, non è stato neanche emanato il decreto di disciplina delle garanzie finanziarie che devono obbligatoriamente essere prestate per il “nuovo”. Pertanto, le modalità per il finanziamento dei Raee “nuovi” entreranno in vigore solo con il nuovo anno: fino al 31 dicembre 2008 continueranno ad applicarsi a tutti i Raee immessi sul mercato le modalità di finanziamento previste per i Raee c.d. “storici”, indicate, rispettivamente, per i domestici, all’art. 10, comma 1, e, per i professionali, all’art. 12, comma 2.

AIA
L’art. 32 bis introdotto in sede di conversione del Decreto milleproroghe modifica la Legge 19 dicembre 2007, n. 243 recante “Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie”.
In particolare viene stabilito che qualora le autorizzazioni non siano rilasciate entro il termine del 31 marzo 2008:
- i gestori di impianti esistenti possono procedere all'esecuzione degli interventi proposti finalizzati all'adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili, con le modalità e i termini indicati nella domanda, qualora gli interventi non siano soggetti a VIA, ovvero se soggetti a VIA, per essi sia stato già emanato provvedimento favorevole di compatibilità ambientale;
- i gestori di impianti nuovi, possono avviare tutte le attività preliminari all'esercizio dell'impianto nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali già rilasciate, purché gli impianti stessi siano in fase di avanzata costruzione ed abbiano ottenuto provvedimento favorevole di compatibilità ambientale. In tal caso occorre dare comunicazione all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, la quale, ove ne ravvisi la necessità, entro 60 giorni dalla comunicazione rilascia un’autorizzazione provvisoria, nelle more del rilascio dell’AIA;
- i gestori di impianti hanno presentato richiesta di esenzione ai sensi dell’art. 273, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006, sono tenuti, nelle more del rilascio del provvedimento di esenzione, a presentare all'autorità competente, con cadenza semestrale, la registrazione delle ore di normale funzionamento, che non potranno superare, su base annua, la media delle ore di funzionamento effettivo computata con riferimento al triennio 2005-2007.

EMERGENZA CAMPANIA
L’art. 33 riporta disposizioni per la gestione dei rifiuti nella Regione Campania, inerenti alla proroga del termine per l’applicazione di misure tariffarie del servizio di smaltimento rifiuti, per l’esportazione definitiva di materiali nucleari di III categoria, nonché relative a finanziamenti per alleviare i disagi dei Comuni nel cui territorio siano aperte discariche, per attuare misure relative allo smaltimento dei rifiuti e per l’impianto di termodistruzione di Acerra.

Cordiali saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco
» 07.03.2008
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