AssoAmbiente

Circolari

p70022CI

Sono pervenute nell’ultimo mese richieste da parte di alcune aziende concernenti la corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale (I.V.C.), a decorrere dal mese di aprile 2011, essendo il CCNL scaduto il 31.12.2010.

Come si è avuto modo di precisare già nella circolare n. 253/010 del 16 luglio dello scorso anno, l’IVC non è più dovuta in quanto abrogata dagli Accordi interconfederali 22.1.2009 e 15.4.2009.

Più esattamente, la Premessa dell’Accordo interconfederale 15.4.2009 stabilisce che il “sistema di relazioni industriali (e il) modello di assetti della contrattazione collettiva …, con carattere sperimentale e per la durata di 4 anni, sostituisce le regole già definite nel paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo 23 luglio 1993: il paragrafo appena citato prevede, tra l’altro, la corresponsione dell’IVC.

In luogo dell’I.V.C. – definitivamente sostituita, come ha sottolineato Confindustria nella circolare di commento all’Accordo in parola – è stata prevista, per l’eventuale periodo di tempo intercorso dalla scadenza del CCNL, “una copertura economica, nella misura che sarà stabilita nei singoli contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell’accordo di rinnovo”.

Dell’abrogazione dell’I.V.C. si è dato poi ulteriore richiamo con la circolare n. 197/011 del 7 aprile scorso, con la quale si è riferito della trattativa del giorno precedente e della conseguente interruzione decisa dalle OO.SS. FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FIADEL; e, inoltre, con la circolare n. 213/011 del 15 aprile seguente, nel cui allegato Verbale di mancato accordo si è appunto ribadito il venire meno dell’obbligo di corresponsione dell’indennità in parola.

Nell’invitare pertanto le imprese a prendere atto di quanto concordato a livello confederale al riguardo e ad attenervisi, si porgono cordiali saluti.

Cordialmente.

Il Responsabile per le Relazioni
Industriali Assoambiente
Giancarlo Cipullo

» 03.05.2011

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