Si segnala e si allega la circolare INPS in oggetto, di particolare rilevanza per le aziende operanti in regime di appalto e che applicano, attraverso la contrattazione collettiva di settore, clausole di passaggio del personale in caso di avvicendamento nella gestione dei servizi.
Come noto, infatti, le normative di legge in materia di ammortizzatori sociali prevedono il requisito di una minima anzianità aziendale al fine di poter godere di prestazioni di sostegno al reddito (ad es. 90 giorni di anzianità aziendale per ottenere il trattamento CIGS – art. 8 D.L. n. 86/1988 oppure 12 mesi per l’indennità di mobilità – articolo 16, comma 1, legge n. 223/1991), con l’evidente fine di scongiurare possibili abusi e situazioni fraudolente.
Già affrontata dall’Istituto di previdenza con la circolare n. 148/1998, la tematica è stata quindi risolta, in coerenza con la precedente circolare citata, anche per i casi di cassa integrazione e mobilità in deroga alla normativa ordinaria; sostiene infatti l’INPS che qualora “un lavoratore presti il proprio lavoro per lo svolgimento della medesima attività, oggetto dell'appalto, con lo stesso appaltante, l'anzianità aziendale – esclusivamente ai fini della erogazione di prestazioni a sostegno del reddito – deve essere calcolata con riferimento al pregresso rapporto di lavoro con l'impresa appaltatrice uscente, anche nell’ipotesi in cui non sussista la fattispecie del trasferimento di azienda di cui all’art. 2112 c.c.”.
La pronuncia dell’INPS appare certamente utile nell’attuale fase al fine di dirimere una questione assai rilevante, in particolare nei settori caratterizzati da una breve durata dei contratti di appalto.
Cordiali saluti.