AssoAmbiente

Circolari

069/2012/CS

Facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione in materia (v. circ. n. 26/2012) per informare che sulla G.U. n. 82 del 6 aprile 2012 è stata pubblicata la Legge 4 aprile 2012, n. 35 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”.

Tra le disposizioni riportate nel provvedimento, segnaliamo, in sintesi, alcune disposizioni di interesse per le imprese del settore:

  • Articolo 14 - Semplificazione dei controlli sulle imprese
    confermatala previsione dell’emanazione di uno o più Regolamenti volti alla razionalizzazione, alla semplificazione e al coordinamento dei controlli sulle imprese (sono esclusi i controlli in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).
     
  • Articolo 20 - Modifiche al codice degli appalti.
    Il comma 1, lettera a) ha previsto l’istituzioneai sensi dell’art. 6-bisdel D.Lgs. 152/06 - della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Nello specifico, a partire dal 1 gennaio 2013, il controllo dei requisiti da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori sarà possibile esclusivamente attraverso la consultazione delle informazioni inserite all’interno della Banca dati istituita presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP). Tali informazioni avranno ad oggetto la documentazione comprovante il rispetto dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario individuati dal Codice. Pertanto, le amministrazioni potranno consultare un fascicolo elettronico della documentazione di impresa ed effettuare il controllo sul possesso dei requisiti. A tal fine, l’AVCP stabilirà, con propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione alle quali è obbligatoria l’inclusione della documentazione nella Banca Dati, nonché i termini e le regole tecniche per l’aggiudicazione, l’aggiornamento e le modalità di consultazione dei dati stessi.
     
  • Articolo 21 - Responsabilità solidale negli appalti”

la norma ha previsto la sostituzione del comma 2 dell’art. 29 del D.Lgs 276/03, in tema di responsabilità solidale negli appalti. In particolare, è stato introdotto il regime della responsabilità di natura solidale tra il committente, appaltatore ed eventuale subappaltatorenel limite di due anni dalla cessazione dell’appalto - in relazione alla corresponsione dei trattamenti retributivi dei lavoratori per il periodo di esecuzione del contratto di appalto. A tal proposito, è stato altresì espressamente previsto che, ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo.

  • Articolo 23 - Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese”
    confermata la delega al Governo all’emanazione di un Regolamento volto a disciplinare l’autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie impresee degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del D.Lgs. 152/06. Il citato Regolamento, che dovrà essere emanato entro il 7 ottobre 2012, dovrà basarsi sui seguenti principi e i criteri direttivi:
    -     l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;
    -     l'autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico ente;
    -     il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non deve comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.
     
  • Articolo 24 -  Modifiche alle norme in materia ambientale di cui alD.Lgs. 152/2006
    apporta alcune modifiche al D.lgs. 152/2006, tra le quali in particolare segnaliamo:
    -     modifica all’art. 194 (Spedizioni transfrontaliere), che impone alle imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti di allegare, per ogni spedizione, una dichiarazione dell'Autorità del Paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto comunitario, ivi incluso un sistema di controllo sulle emissioni di gas serra e che l'operazione di recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalità equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza. A riguardo evidenziamo che l’Associazione, anche in collaborazione con altre Associazioni di categoria, ha segnalato immediatamente ai Ministri dell’Ambiente e dello Sviluppo economico la criticità connessa al disposto in parola che rischia di bloccare non solo i futuri ma anche gli attuali flussi esteri, anche europei, a causa dell’impossibilità di una sua applicazione concreta, ferma restando l’esigenza di tracciabilità dei rifiuti.
    -     modifica l’articolo 228 (Pneumatici fuori uso),con l’introduzione di una determinazione annuale, da parte dei produttori eimportatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate, dell’ammontare del rispettivo contributo necessario all’adempimento, nell’anno solare successivo, degli obblighi di cui al comma 1 dell’art. 228 e la comunicazione dello stesso, entro il 31 ottobre di ogni anno, al MATTM. Tale contributo dovrà specificare anche gli oneri e le componenti di costo che ne giustifichino l’ammontare.
     
  • Articolo 37 - Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese”
    rispetto a quanto riportato nel DL in materia (che prevedeva la possibilità per tutte le imprese e società di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al Registro delle imprese entro il 31 giugno 2012), la legge in parola prevede che l’Ufficio del registro, al quale viene presentata l’iscrizione di una nuova impresa costituita in forma societaria che non ha preventivamente iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), sospenda la pratica per tre mesi in attesa di una integrazione prima di procedere all’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile (vd. anche ns Circ. n. 676/2011).

Segnaliamo che nell’ambito della conversione in legge del provvedimento sono stati approvati anche alcuni ordini del giorno, di cui riportiamo in allegato (v. Allegato2) una sintesi di quelli di maggiore interesse per il settore in materia di modifiche al D.Lgs 152/06, disciplina VIA e SISTRI.

Nel rimandare al testo della legge, che riportiamo in allegato (v. Allegato1) per ulteriori approfondimenti in materia, porgiamo cordiali saluti.

» 10.04.2012
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